TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-06-07, n. 201001208

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-06-07, n. 201001208
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201001208
Data del deposito : 7 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00374/2008 REG.RIC.

N. 01208/2010 REG.SEN.

N. 00374/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 374 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F M, M M, M Tevi, rappresentati e difesi dall'avv. M S, con domicilio eletto presso Franco Carile Avv. in Ancona, corso Garibaldi, 110;

contro

Comune di Fano, rappresentato e difeso dall'avv. M I, con domicilio eletto presso Maura Diodato Avv. in Ancona, corso Stamira, 29;
Comune Fano Dirigente Settore Urbanistica;

nei confronti di

M B, N U, A S, A S, Lorenzo Veglio', L F, F R, C M;

per l'annullamento

in parte qua, degli atti di adozione e di approvazione del nuovo PRG del Comune di Fano (adottato preliminarmente con delibera Consigliare 19.12.2006 n. 337 e definitivamente approvato con delibera Consigliare 19.2.2009 n. 34).

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2010 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, integrato da motivi aggiunti, vengono impugnati, in parte qua, gli atti di adozione e di approvazione del nuovo PRG del Comune di Fano.

I ricorrenti riferiscono di essere comproprietari di un fabbricato composto da due abitazioni con adiacenti aree scoperte, ubicato in Via Bellandra nn. 143 e 145.

Il nuovo PRG, adottato in via preliminare con delibera 19.12.2006 n. 337, confermava le precedenti destinazioni urbanistiche, rispettivamente B2.2 - Zone residenziali semisature (per il fabbricato) e F4 - Verde privato (per le aree scoperte).

Formulavano quindi apposita osservazione, in vista dell'adozione definitiva, con la quale si chiedeva che l’area libera adiacente al fabbricato, precedentemente classificata F4 - Verde privato, venisse resa edificabile trasformandola in zona B2.2 (osservazione n. 33).

Il Comune, al fine di definire criteri uniformi di controdeduzioni, inseriva detta osservazione nel Gruppo omogeneo 1.4, con deduzione di accoglimento sulla base della seguente motivazione: “Modifica della zonizzazione adeguandola alle caratteristiche dell'area in relazione a casi similari. Le osservazioni evidenziano elementi di compatibilità con situazioni in aree vicine già dotate di infrastrutture e/o conforma la zonizzazione agli elementi tipologici dell'area”.

In sede di esame consiliare (Delibera CC n. 206 del 12.9.2007) l'osservazione veniva tuttavia respinta con la seguente motivazione “deduzione modificata a seguito di votazione”.

I ricorsi sono affidati a due distinte censure di eccesso di potere sotto svariati profili. Nella sostanza i ricorrenti deducono disparità di trattamento perché, in casi analoghi, l'osservazione era stata invece accolta (praticamente quasi tutte le osservazioni inserite nel Gruppo omogeneo 1.4). Deducono, inoltre, difetto assoluto di motivazione nel rigetto dell'osservazione nonché ingiustificata contraddittorietà rispetto alla deduzione di accoglimento di cui al predetto Gruppo omogeneo 1.4.

Si è costituito in giudizio il Comune di Fano che contesta le censure di parte ricorrente chiedendone il rigetto. L'Amministrazione, in sostanza, replica facendo valere il principio giurisprudenziale secondo cui la reiezione delle osservazioni dei privati in sede di formazione del piano regolatore generale non richiede un particolare onere di motivazione, essendo esse meri apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico ed essendo pertanto sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste base della formazione del piano. Il Comune richiama, inoltre, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle scelte di pianificazione urbanistica rilevano, essenzialmente, valutazioni di merito dell'Amministrazione, per cui non sono ipotizzabili disparità di trattamento basate sulla comparazione con le destinazioni impresse ad immobili adiacenti.

All’udienza del 12.5.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Sotto il profilo motivazionale, il Collegio osserva che, anche a volere applicare, nel caso in esame, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Comune di Fano, il dedotto vizio di difetto di motivazione risulta essere fondato.

Come ricordato in precedenza, l'osservazione veniva inserita nel Gruppo omogeneo 1.4, con deduzione di accoglimento circostanziata e motivata, seppure riferita all'intero gruppo.

Solo a seguito della discussione consiliare l'osservazione veniva respinta con una motivazione (che recita: “deduzione modificata a seguito di votazione”) del tutto inidonea a rivelare, quantomeno, sotto quale profilo la stessa avrebbe invece dovuto considerarsi in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste base della formazione del piano.

Peraltro un minimo di motivazione sarebbe stato necessario anche per giustificare il contrasto con la motivazione del Gruppo omogeneo 1.4, che includeva tutte quelle osservazioni accoglibili perché: “…… evidenziano elementi di compatibilità con situazioni in aree vicine già dotate di infrastrutture e/o conforma la zonizzazione agli elementi tipologici dell'area”.

Quanto sopra sarebbe quindi sufficiente per affermare la fondatezza del vizio in esame.

Questo Collegio ritiene, peraltro, di condividere un diverso orientamento giurisprudenziale, già affermato da questo stesso Tribunale, ritenuto più coerente con il principio di leale e trasparente rapporto amministrazione-cittadino della definizione delle scelte urbanistiche.

Va quindi affermato che la sufficienza di una motivazione, pur succinta, allegata per giustificare il rigetto delle osservazioni mosse dai privati al piano, presuppone che la reiezione stessa sia congrua rispetto al contenuto concreto dell'osservazione e che si dimostri che si è tenuto presente l'apporto critico e collaborativo dei privati, in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29.7.2009 n. 4756, idem 15.7.1999 n. 1237;
T.A.R. T.A.A. - Trento, 10.2.2010 n. 54;
T.A.R. Valle d'Aosta Aosta, 13.5.2009 n. 40;
T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 5.2.2008 n. 556). Nella sostanza, in caso di reiezione delle osservazioni, va ritenuto sussistente in capo all'amministrazione quantomeno l’onere di indicare un motivo, sia pure del tutto succinto, per il quale le osservazioni stesse non sono ritenute meritevoli di accoglimento (T.A.R. Marche, 28.12.2006 n. 1555).

Il vizio di difetto assoluto di motivazione assorbe l'ulteriore censura di pretesa disparità di trattamento poiché, in assenza di esplicita deduzione da parte del Comune circa l'insussistenza di identità di situazioni, non emergono ragioni per non ricondurre l'osservazione dei ricorrenti alla motivazione di carattere generale del Gruppo omogeneo 1.4 secondo cui trattasi di: “Modifica della zonizzazione adeguandola alle caratteristiche dell'area in relazione a casi similari. Le osservazioni evidenziano elementi di compatibilità con situazioni in aree vicine già dotate di infrastrutture e/o conforma la zonizzazione agli elementi tipologici dell'area”.

Peraltro va osservato che, attraverso la citata motivazione del Gruppo omogeneo 1.4, è lo stesso Comune di Fano ad essersi autonomamente vincolato a garantire analogo trattamento di fronte a casi similari, per cui appare del tutto inconferente l'orientamento giurisprudenziale che oggi pretende di opporre ai ricorrenti per sostenere che, nelle scelte di pianificazione urbanistica, rilevano essenzialmente valutazioni di merito dell'Amministrazione, e quindi non sarebbero ipotizzabili disparità di trattamento basate sulla comparazione con le destinazioni impresse ad immobili adiacenti.

Il ricorso va pertanto accolto con annullamento, in parte qua, degli atti impugnati. Restano fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

La particolarità della controversia costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi