TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-06-29, n. 202303910
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Testo completo
Pubblicato il 29/06/2023
N. 03910/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2021, proposto da
Fall. Consorzio Stabile Miles n. 267/2017 Tribunale Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Direzione Didattica Somma Vesuviana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della sentenza n.1571/2016 R.G.n.4615/2014, pubblicata in data 24.03.2016, emessa dal TAR Campania Napoli, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Direzione Didattica Somma Vesuviana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza n. 1571/2016 con cui il T.A.R. Campania Napoli ha condannato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento “del compenso revisionale ex art. 115 del d.lgs n.163/2006” ed ha stabilito che: “detto compenso revisionale andrà determinato, ai sensi dell’art. 34 co. 4 c.p.a., su proposta dell’amministrazione resistente, secondo i predetti principi di diritto e tenendo conto sia delle fatture emesse dalla parte ricorrente ai fini del calcolo della rivalutazione dei canoni sulla base delle variazioni dell’indice FOI rilevato dall’ISTAT, sia delle fatture già saldate dalla stazione appaltante, nonché decurtando le somme già forfettariamente e parzialmente riconosciute a titolo di adeguamento dei corrispettivi. L’importo così determinato andrà maggiorato degli interessi moratori che – ai sensi dell’art. 4 del Dlgs. 231/2002 - decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e fino all’effettivo soddisfo (cfr. TAR Napoli sez. VIII, n. 1571/2016)”.
Si è costituito per resistere il Ministero intimato depositando della documentazione.
Alla camera di consiglio dell’8 marzo 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. La parte ricorrente chiede al Tribunale:
-) di disporre l’esecuzione della Sentenza suindicata;
-) di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione intimata;
-) di condannare l’ente intimato al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. per ogni ulteriore ritardo;
-) di condannare l’ente intimato al risarcimento del danno;
-) di condannare l’ente intimato al pagamento delle spese di lite.
Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di quanto si dirà nel prosieguo.
3. In via preliminare, va affrontata la questione della legittimazione attiva dell’odierno ricorrente. In merito, il Collegio rileva che, come risulta dagli atti di causa:
-) la Sentenza per la cui esecuzione si agisce in questa sede era resa a favore dell’RTI composto dal C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi - Società Cooperativa (in seguito: “CNS”), quale capogruppo mandataria, e dal Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati (odierno ricorrente; in seguito, anche “Consorzio Miles”), quale mandante;
-) con sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 30/03/2017, è stato dichiarato il fallimento del Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati;
-) ai sensi dell’art. 72 e 78 della Legge Fallimentare e a seguito dell’autorizzazione del Giudice Delegato, in data 17/02/2020 il “Fallimento Consorzio Stabile Miles” si scioglieva dal contratto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese con il Consorzio Nazionale Servizi – Consorzio Stabile MILES;
-) in questa sede ha agito per l’esecuzione della Sentenza in commento il solo Fallimento del mandante Consorzio stabile Miles a ciò debitamente autorizzato dagli organi della procedura fallimentare.
Il medesimo fallimento, come si è detto, sostiene di aver effettuato il recesso dall’RTI ai sensi dell’art. 72 l. fall. (r.d. 267/1942) e, cionondimeno, di aver diritto all’intera somma indicata in Sentenza in quanto tutte le fatture sono state emesse dal Consorzio Miles che ha, in concreto, eseguito le prestazioni.