TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-06, n. 202300407

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-06, n. 202300407
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300407
Data del deposito : 6 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2023

N. 00407/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00261/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 261 del 2022, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati N S, G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-,, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

dei provvedimenti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, in servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, Distaccamento di -OMISSIS-, con la qualifica di -OMISSIS-, impugna i provvedimenti indicati in epigrafe con cui l’Amministrazione di appartenenza, dopo aver accertato la mancata presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione obbligatoria imposta dall’art.

4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021 e s.m.i., oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legge, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1 del citato decreto, gli ha contestato 3 giorni di assenza ingiustificata (provv. -OMISSIS-) e lo ha sospeso dal servizio (prot. -OMISSIS-) senza retribuzione e senza assegno alimentare, applicando altresì gli altri effetti giuridici ed economici previsti dalla suddetta normativa.

Il ricorrente censura il complessivo operato dell’Amministrazione di appartenenza, nonché le pertinenti disposizioni del D.L. n. 44/2021 e s.m.i., per i seguenti motivi:

-contrarietà del green pass alle norme costituzionali e comunitarie;

-assenza di motivazione;

-violazione in materia di trattamento dati con riguardo al controllo del green pass;

-la vaccinazione imposta dalla legge, anche avuto riguardo ai vaccini esistenti, non sarebbe idonea a tutelare la salute pubblica e dunque non risponderebbe alla finalità perseguita dal legislatore con l’introduzione dell’obbligo vaccinale di prevenire l’infezione da Sars Cov-2. Detto obbligo, dunque, sarebbe inesigibile oltre che sproporzionato, con la conseguenza che del tutto priva di proporzionalità e adeguatezza allo scopo sarebbe la scelta del legislatore di far discendere dalla vaccinazione il requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Di qui anche l’illegittimità costituzionale della normativa che ha imposto l’obbligo vaccinale (al riguardo vengono ripresi i profili evidenziati nell’ordinanza di rimessione della q.l.c. adottata in data 22 marzo 2022 dal C.G.A.R.S.);

- l’ipotesi di sospensione in parola non rientra in nessuno dei casi tipici previsti dall’art. 885 del d.lgs. n. 66/2010;
essa genererebbe una disparità in relazione al trattamento che ne discende, stante quanto disposto dall’art. 920 del d.lgs. n. 66/2010, che disciplina il trattamento economico spettante al militare sospeso anche agli effetti pensionistici.

- l’atto non rientrerebbe nel potere dei dirigenti;

Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, i quali hanno ribadito la legittimità del proprio operato alla luce del disposto della normativa applicata, nonché di alcune pronunce giurisdizionali sino a quel momento intervenute in subiecta materia.

Con ordinanza n. 203/2022, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per carenza del requisito del periculum in mora (visto che medio tempore il ricorrente era stato riammesso in servizio) ed ha fissato per l’8 marzo 2023 l’udienza di trattazione del merito.

All’udienza del 22 marzo 2023, la causa è passata in decisione dopo la discussione orale.

1 Il ricorso è infondato. Partendo, per ragioni di opportunità espositiva, dall’esame delle censure che attengono alla dedotta incostituzionalità della disciplina in argomento, va ricordato che, con le recenti sentenze nn. 14, 15 e 16 del 2023 - alle cui argomentazioni interamente si rimanda - la Corte Costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 4-ter del D.L. n. 44/2021, convertito in L. n. 76/2021 e successivamente modificato ad opera del D.L. n. 172/2021, convertito in L. n. 3/2022, ossia delle norme che hanno imposto l’obbligo vaccinale qui contestato. Tale obbligo, inizialmente limitato solo agli esercenti le professioni sanitarie, è stato poi esteso ad altre categorie di lavoratori, ed in particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, al personale dei comparti difesa, pubblica sicurezza e soccorso pubblico, e ciò proprio ad opera del D.L. n. 172/2021, convertito in L. n. 3/2022 e successivamente ancora modificato.

In particolare, se è vero che la sentenza n. 14 del 2023 prende in esame specificamente la versione originaria della norma, e dunque solo l’obbligo vaccinale imposto agli esercenti le professioni sanitarie, la sentenza n. 15 del 2023 riguarda anche l’obbligo imposto ad altre categorie di lavoratori, nella specie il personale della scuola (infatti una delle ordinanze di rimessione era stata pronunciata dal Tribunale di Brescia, adito per l’appunto, in funzione di Giudice del Lavoro, da alcuni docenti che erano stati sospesi dal servizio a causa della mancata vaccinazione).

Pertanto, può dirsi che i principi affermati dalla Consulta valgono per tutte le categorie interessate nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022 dall’obbligo vaccinale oggetto di contestazione in questa sede.

Va altresì precisato che la sentenza n. 14 del 2023 è stata pronunciata proprio sull’ordinanza di rimessione del C.G.A.R.S. n. 351/2022, richiamata in ricorso.

Tuttavia, se anche si volesse ritenere che le sentenze “gemelle” del 2023 non riguardino specificamente la categoria di cui all’art.

4-ter, lett. b), del D.L. n. 44/2021 e s.m.i., il Collegio ritiene che anche per i dipendenti pubblici operanti nei comparti della difesa, della pubblica sicurezza e del soccorso pubblico valgano le medesime considerazioni riferibili agli esercenti le professioni sanitarie e al personale della scuola, gravando, anche a carico di tale personale, parimenti esposto al pubblico, i “doveri di protezione e di solidarietà” ribaditi dalla Consulta con riguardo agli esercenti le professioni sanitarie e il personale della scuola.

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