TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-04-21, n. 202100415
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Pubblicato il 21/04/2021
N. 00415/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2016, proposto da
S P, Anaao-Assomed, rappresentati e difesi dall'avvocato F M M, con domicilio eletto presso lo studio Michele De Fina in Bologna, via Santo Stefano 29;
contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Anna di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M U, con domicilio eletto presso lo studio Michele Tavazzi in Bologna, via G. Marconi n. 9;
Azienda U.S.L. di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, domiciliato presso la Bologna Segreteria TAR in Bologna, via D'Azeglio, 54;
Università Studi di Ferrara non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera 11.01.2016 n. 2 dell'Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara, pubblicata sull'Albo aziendale in data 14.01.2016 e della delibera 11.01.2016 n. 1 dell'Azienda USL di Ferrara, pubblicata sull'Albo aziendale in data 14.01.2016, con le quali si approva l'accordo quadro tra le predette Aziende sanitarie per lo svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali, nonché del medesimo accordo quadro allegato, nonché degli atti attuativi connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Anna di Ferrara e di Azienda U.S.L. di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 la dott.ssa M A R e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del DL n. 137/20;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l’annullamento della delibera 11.01.2016 n. 2 dell’Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, pubblicata sull’Albo aziendale in data 14.01.2016, e della delibera 11.01.2016 n. 1 dell’Azienda USL di Ferrara, pubblicata sull’Albo aziendale in data 14.01.2016, con le quali era stato approvato l’accordo quadro tra le predette Aziende sanitarie per lo svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti 5 motivi di diritto :
1). Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 17bis