TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2023-06-26, n. 202300933

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2023-06-26, n. 202300933
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300933
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 00933/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00776/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Tropea, Dirigente Responsabile Area 4 Programmazione Progettazione Opere Pubbliche– Governo del Territorio, del Comune di Tropea, non costituiti in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento previo decreto cautelare e previa sospensiva

Della determinazione n. -OMISSIS- del Comune di Tropea Area 4, avente ad oggetto “Revoca Segnalazioni Certificate di Inizio attività pratiche SUAP nn. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- in testa alla sig.ra -OMISSIS-” notificata il -OMISSIS-;

Dell'informazione interdittiva della Prefettura di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- trasmessa con nota della Prefettura di Vibo Valentia, area 1, Ordine e sicurezza pubblica, prot in uscita n. -OMISSIS-;

Della nota n. -OMISSIS- della Direzione Investigativa Antimafia;

Della nota della Questura di Vibo Valentia n. -OMISSIS-;

Della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia n. -OMISSIS-;
citati nell'interdittiva e non conosciuti alla ricorrente che, pertanto, impugna sin d’ora e si riserva ogni più approfondita contestazione e impugnazione.

di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuti, che incidano sfavorevolmente nella sfera giuridica della società ricorrente.

Nonché per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con ricorso ritualmente notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- -OMISSIS- ha esposto di aver accusato notifica, in data -OMISSIS- della determinazione n. -OMISSIS- di pari data del Comune di Tropea Area 4, avente ad oggetto “ Revoca Segnalazioni Certificate di Inizio attività pratiche SUAP nn. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- in testa alla sig.ra -OMISSIS- ” dovuta all’informazione interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-, trasmessa al Comune in pari data e di aver presentato richiesta di accesso, riscontrata il successivo -OMISSIS-.

2- Ritenendo illegittime l’interdittiva e la revoca delle SCIA a lei intestate, se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE – MANCANZA DEI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE DELL’art. 48 del D.L. n. 152/2021 che modifica l’art. 92 D.Lgs. n. 159/2011, e - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE –TRAVISAMENTO DEI FATTI – IRRAGIONEVOLEZZA - DIFETTO DI ISTRUZIONE - DIFETTO E FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, IRREGOLARITA’ DEL PROCEDIMENTO, ILLOGICITA’ MANIFESTA, E CONTRADDITTORIETA’ - VIOLAZIONE L. 241/90.

Viene contestata l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 come novellato e l’assenza di plausibili ragioni di urgenza come cripticamente indicate dall’Amministrazione.

Soggiunge la ricorrente di avere, in sede di contraddittorio, rilevato di essere titolare di SCIA sin dall’anno -OMISSIS- senza mai aver avuto problemi di ordine pubblico o collegamenti con la criminalità organizzata né avendo essa ingenerato alcun metus negli altri operatori economici potenzialmente concorrenti in ragione dell’assenza di detta contiguità, come del resto rilevato anche da questo Tribunale in caso “gemello” (sentenza n. 816/2023 del -OMISSIS-).

2) VIOLAZIONE DI LEGGE – MANCANZA DEI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE DELL’art. 84, art. 91 D.Lgs. n. 159/11 come modificato dal D.Lgs. 218/2012 DELL’art. 4 D.Lgs. n. 490/1994 e dell’art. 10 DPR 252/1998;
dell’art. 11 del DPR 252/1998 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – Della Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20 (6) dell’08.02.2013 TRAVISAMENTO DEI FATTI - IRRAGIONEVOLEZZA DIFETTO DI ISTRUZIONE - DIFETTO E FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, IRREGOLARITA’ DEL PROCEDIMENTO, ILLOGICITA’ MANIFESTA, E CONTRADDITTORIETA’ - VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90.

a) Viene dedotta contraddittorietà e illogicità della determinazione comunale e dell’informativa impugnata in quanto redatta su elementi non sufficientemente rilevanti e, pertanto, non idonei a sostenere il rischio di infiltrazione mafiosa e, di conseguenza, l’adozione dei provvedimenti oggi impugnati.

Rileva in primo luogo la ricorrente di non aver alcun rapporto con il padre -OMISSIS-, non vivendo con lui dal -OMISSIS- e non figurando nello stesso stato di famiglia dal -OMISSIS-, come parimenti rileva di essere separata dal coniuge -OMISSIS-.

Ancora, evidenzia l’inutilizzabilità a fini diell’adozione del provvedimento impugnato delle fonti ivi indicate, nonché l’assenza di circostanze anche in termini di attualità dei dati rilevanti.

Infine, viene dedotta violazione del legittimo affidamento nella prosecuzione dell’attività, stante il lungo tempo trascorso dal relativo avvio.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA E SEGNATAMENTE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’

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