TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2022-12-20, n. 202207746
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Pubblicato il 20/12/2022
N. 07746/2022 REG.PROV.CAU.
N. 14117/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 14117 del 2022, proposto da
G D M, rappresentato e difeso dagli avvocati A D A, D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) dell'elenco pubblicato in data 23.09.2022 recante le valutazioni attribuite agli elaborati redatti dai candidati in sede di prova scritta - espletata nell'ambito del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23.12.2020, successivamente elevati a 1500 - nella sola parte in cui al codice identificativo del ricorrente risulta associata la votazione di 4,5/10 (ossia una votazione inidonea a permettere al medesimo di accedere alla successiva prova orale di concorso);
2) del verbale n. 100 del 21.09.2022 recante la correzione dell'elaborato redatto dall'odierno ricorrente in sede di prova scritta;
3) del verbale n. 42 del 22.02.2022 recante i criteri e le modalità di valutazione della prova scritta - stabiliti dalla commissione di concorso - al fine di determinare i punteggi da attribuire ai singoli elaborati;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere:
4) l'avviso del 3.10.2022 con cui è stata pubblicato il calendario della prova orale del predetto concorso nella parte in cui non risulta ivi riportato il nominativo dell'odierno ricorrente;
5) il bando relativo concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 posti di allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 23.12.2020, successivamente elevati a 1500 (nella sola ipotesi in cui dovesse essere considerato come lesivo della posizione dell'odierno ricorrente,
e, per l'accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad essere risarcito in forma specifica - ex art. 30 CPA e 2058 c.c. - mediante partecipazione alle successive prove di concorso (nello specifico, alla successiva prova orale);ovvero, in subordine, ad ottenere una nuova valutazione della suddetta prova, ovvero a ripeterla.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2022 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, non sussistere il fumus boni juris necessario per l’accoglimento della domanda cautelare, in quanto:
a) con riguardo alle censure concernenti i criteri valutativi e i relativi livelli descrittori, non si ravvisa prima facie la lamentata discrasia nel giudizio reso all’elaborato del ricorrente laddove è stato assegnato il punteggio di 1,5 punti all’interno del livello II, livello entro il quale il punteggio poteva essere assegnato “fino a” 2 punti. Se il livello descrittore II di ciascuno dei tre criteri valutativi, infatti, esprime, con il punteggio massimo attribuibile, un livello di sufficienza, appare del tutto coerente assegnare punti da 1 a 2, avvalendosi dei decimali, per un livello dell'elaborato ritenuto compreso tra 1 (insufficiente) e 2 (sufficiente), sino al raggiungimento del livello di piena sufficienza dell’elaborato, esprimibile per l’appunto solo con il punteggio pieno di 2;
b) appaiono, altresì, prive di pregio le censure mosse avverso il giudizio di insufficienza assegnato all’elaborato del ricorrente, spettando in via esclusiva alle commissioni la competenza a valutare, nell’ambito del proprio potere discrezionale, gli elaborati concorsuali, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale della illogicità e irragionevolezza manifeste, insussistenti nel caso di specie;