TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-02-02, n. 202402019

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-02-02, n. 202402019
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402019
Data del deposito : 2 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2024

N. 02019/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04739/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4739 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Graziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vignola, via Bontempelli n. 240;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per l'annullamento

del decreto del Ministero dell'Interno n. K10/-OMISSIS- del 17 gennaio 2019, notificato il 24 febbraio 2019, con il quale si respinge la domanda di rilascio della cittadinanza italiana avanzata dal Signor -OMISSIS- ai sensi dell'art.9 comma 1, lett.f, della L.5 febbraio 1992 n. 91.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 gennaio 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso indicato in epigrafe si impugna il decreto del 17 gennaio 2019, notificato il 24 febbraio 2019, con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica), presentata dal ricorrente in data 10 giugno 2015.

2. Il provvedimento di rigetto del Ministero si basa sulla sussistenza a carico del ricorrente di diversi precedenti penali, anche con l’utilizzo di “alias”, emersi nel corso dell’istruttoria di rito.

3. L’impugnativa è affidata al seguente motivo di illegittimità: violazione degli artt. 3 e 7 della L. 241/1990 per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 3 della legge 91/1992 per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

3.1. Lamenta, in particolare, il ricorrente che il provvedimento di rigetto gravato poggerebbe su motivazioni standardizzate, senza tenere in alcun conto la situazione socio-economica e familiare del ricorrente, che risiede regolarmente in Italia da 15 anni, ha creato un proprio nucleo familiare, composto da figli minori perfettamente inseriti nel contesto locale ed in regola con l’obbligo di formazione scolastica. Deduce, inoltre, il ricorrente che il solo elemento a suo carico consisterebbe in un singolo e risalente precedente penale per condanna a mesi 9 di reclusione per effetto della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Bassano del Grappa in data 09.03.2012, divenuta irrevocabile in data 01.07.2012 per i reati di cui agli artt. 81, 110, 495 comma 1 e 483 c.p., ovvero per il reato di false attestazioni ad un pubblico ufficiale sull'identità propria e per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, commessi in data 10.04.2010 e per il quale il Tribunale di Venezia ha concesso la riabilitazione ex art. 178 c.p.

3.2. Avrebbe infatti errato l’Amministrazione resistente nell’attribuire al ricorrente l’utilizzo degli alias: i) -OMISSIS-nato ad [...] il [...], condannato alla pena di 8 mesi di reclusione con sentenza emessa in data 09.03.2012, dal Tribunale monocratico di Bassano del Grappa, divenuta irrevocabile in data 091.07.2012, per i reati di cui agli artt. 495, 81, 110 c.p. (falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità propria, continuato, in concorso)”; ii) -OMISSIS- nato in [...] l’[...], collegato ad un procedimento penale del 16.02.2005 per il delitto di furto aggravato ex artt. 624 e 625 comma 7 c.p., estinto per prescrizione.

3.3. Il provvedimento gravato sarebbe inoltre affetto da difetto di motivazione relativamente alle deduzioni offerte dal ricorrente a seguito del preavviso di diniego ex art 10 bis L. 91/92, relativamente alle quali il Ministero si sarebbe limitato a controdedurre che “ le osservazioni svolte sono state ritenute non condivisibili in quanto le sentenze emesse entrambe in data 09.03.2012 si riferiscono a diversi capi d'imputazione ”.

4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere alle doglianze ex adverso proposte, depositando una relazione e documentazione sui fatti di causa.

5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 26 gennaio 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato e va respinto.

7. Giova in via preliminare osservare, alla luce della giurisprudenza più recente di questo Tribunale (tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione

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