TAR Salerno, sez. I, sentenza 2017-01-05, n. 201700032

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2017-01-05, n. 201700032
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201700032
Data del deposito : 5 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2017

N. 00032/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01672/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1672 del 2016, proposto da:
C D B, rappresentata e difesa dall'avvocato E C, con domicilio eletto presso lo studio Ciro Del Grosso in Salerno, via G.B. Niccolini n. 9;

contro

Comune di Castellabate, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio eletto in Salerno, via L. Cassese n. 19, presso l’avv. Lamberti;

per l'annullamento

1. del silenzio diniego serbato dal Comune di Castellabate sulla richiesta di accesso agli atti presentata dalla sig.ra D B C in data 2.8.2016, diretta ad ottenere una password di servizio per l'accesso al programma contabile dell'Ente;

2. della nota prot. 0021783/2016, a firma del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi del Comune di Castellabate, mai notificata, recante diniego di rilascio password;

3. ove lesiva, della deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 4 giugno 2015, allegata alla nota sub 2);

4. di tutti gli atti lesivi, anche non conosciuti/notificati, successivi, presupposti o comunque connessi

nonché per la declaratoria

del diritto all'accesso agli atti mediante il rilascio di password di servizio per l'accesso alla banca dati contabile da remoto, senza limitazione di uso, postazione, orari, modalità

e per la conseguente condanna

dell'ente intimato al rilascio della password richiesta


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2016 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori Conte e Maione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

E’ controversa, nell’ambito del presente giudizio, la titolarità in capo alla ricorrente, quale consigliere comunale di minoranza, del diritto di conseguire da parte del Comune intimato il rilascio di una password di servizio per la consultazione “da remoto” del sistema contabile dell’Ente.

Deduce la ricorrente, in particolare, l’insussistenza degli ostacoli opposti dall’Amministrazione, con la nota prot. n. 0021783/2016 del 25.8.2016, alla istituzione della suddetta modalità di esercizio dello speciale diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali dall’art. 43 d.lvo n. 267/2000: ostacoli rappresentati, da un lato, dalla possibilità, sancita con la delibera di Giunta n. 99 del 4 giugno 2015, di accedere ai dati contabili dell’Ente avvalendosi di una postazione fissa appositamente istituita presso gli uffici comunali, dall’altro lato, dalla impossibilità “allo stato”, comunicata dalla software house , “di certificare postazioni di accesso remote”.

Quanto al primo profilo, infatti, deduce la ricorrente che quella introdotta con la citata delibera di Giunta rappresenterebbe una mera modalità alternativa di esercizio del diritto di accesso, inidonea ad escludere quella da lei invocata, quanto al secondo, invece, la circostanza affermata dall’Amministrazione sarebbe smentita dalle stesse informazioni ricavabili dal sito internet della software house (

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