TAR Catania, sez. III, sentenza 2009-07-30, n. 200901430

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2009-07-30, n. 200901430
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 200901430
Data del deposito : 30 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00858/2005 REG.RIC.

N. 01430/2009 REG.SEN.

N. 00858/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 858 del 2005, proposto da:
Comune di Adrano (Ct), rappresentato e difeso dall'avv. Prof. A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via E. A. Pantano, 118;

contro

Fondazione Sangiorgio Gualtieri, rappresentato e difeso dall'avv. B F, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G.D'Annunzio,24;

Azienda Unita' Sanitaria Locale N.3 – Catania, non costituita in giudizio;

Ass.To Reg.Le Famiglia, Politiche Sociali, Autonomie Locali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Comm. Reg.le della Fondazione Sangiorgio Gualtieri n.10/2005 del 31.1.2005 di modifica dello statuto della Fondazione nella parte in cui esclude di norma il rappresentante delle Figlie di Maria Ausiliatrice dalle sedute del C.A. ed aumenta da 3 a 5 il numero dei consiglieri.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Sangiorgio Gualtieri;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ass.To Reg.Le Famiglia, Politiche Sociali, Autonomie Locali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/07/2009 il dott. M S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio il Comune ricorrente impugna la deliberazione del Comm. Reg.le della Fondazione Sangiorgio Gualtieri (I.P.A.B. eretta con D.P. Reg. Sic.na n.199/A del 5.12.1952) n.10/2005 del 31.1.2005di modifica dello statuto della Fondazione nella parte in cui esclude di norma il rappresentante delle Figlie di Maria Ausiliatrice dalle sedute del C.A. ed aumenta da 3 a 5 il numero dei consiglieri.

Con il ricorso si sostiene che, essendo l’attività della Fondazione al servizio della comunità adranita, il Comune ricorrente avrebbe interesse ad impugnare gli atti della Fondazione.

Il provvedimento sarebbe illegittimo perché sarebbe violata la volontà dei Fondatori, trasfusa nello Statuto della Fondazione.

La Fondazione si è costituita in giudizio sollevando eccezioni in rito e nel merito difendendo la legittimità degli atti impugnati.

Anche l’Ass.to si è costituito in giudizio ed ha trasmesso documentazione

Con ordinanza n.664/05 del 28.4.2005 è stata rigettata la domanda cautelare.

Il C.G.A. ha riformato detta ordinanza in data 5.9.05, giusta ordinanza n.796/05.

Quindi, all’Udienza pubblica del giorno 21/07/2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il Collegio preliminarmente prende in esame l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata sia dalle difese della Fondazione che nella nota Ass.le n.857/2005, per essere l’atto impugnato un mero avvio del procedimento di modifica dello Statuto, che avviene con Decreto del Presidente della Regione.

L’eccezione è fondata.

Le istituzioni di assistenza e beneficienza di cui alla l. 17 luglio 1890 n. 6972 sono assoggettate alla tutela dell'autorità, un tempo governativo, ed attualmente trasferita alle regioni in forza dell'art. 1 d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9.

In particolare, l’art. 92 della L 17/07/1890 n. 6972 (modificato dall'articolo 41 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841) ha stabilito, tra l’altro, che le modifiche relative (oggi) allo Statuto delle Istituzioni avvengono con provvedimento definitivo emanato con decreto reale;
provvedimento che, per effetto del trasferimento di funzioni statali alle Regioni, ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, ed in virtù del successivo D.P.R. 30-8-1975 n. 636 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica beneficenza ed opere pie) è stato sostituito, in Sicilia, dal Decreto del Presidente della Regione.

In particolare, l’art.1 comma 1 del D.P.R. 30-8-1975 n. 636 ha espressamente stabilito che “ le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 , dalle successive modificazioni ed integrazioni alla legge stessa, dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sicilia, di cui all'art. 14, lettera m), dello statuto della regione, sono esercitate dagli organi della regione.

“Dette funzioni riguardano in particolare:

“a) il riconoscimento giuridico, l'approvazione e la revisione dello statuto…”.

Pertanto, la deliberazione del Commissario Regionale assume al più il valore di una proposta, senza che alla stessa consegua alcun effetto di modifica dello Statuto, che, come detto, deve avvenire con Decreto del Presidente della Regione, il quale non è, all’evidenza, vincolato dal parere del Commissario Reg.le.

Per quanto concordemente affermato in giudizio da parte dell’Ass.to e del Commissario Reg.le, a tutt’oggi nessun provvedimento definitivo è stato assunto circa la modifica statutaria, allo stato non applicata;
sul punto la difesa del Comune nulla ha obiettato, e quindi la circostanza deve intendersi provata, ai sensi dell’art.116 c.p.c.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, rivolto avverso un atto endoprocedimentale.

Il collegio stima tuttavia equo, anche in relazione all’esito della fase cautelare, disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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