TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2020-08-07, n. 202009077
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Pubblicato il 07/08/2020
N. 09077/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04433/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4433 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Appia Eco S.r.l., Autocarrozzeria Zo-Va di Zozzarro Cono &Figli S.n.c., Auto Cesanense di Capotondi Peppino &C. S.n.c., Autodemolizione San Vittorino S.r.l., Autodemolizioni La Badia S.r.l., Baldini Arrigo S.r.l. (Rti Forlì-Cesena), Baldini Arrigo S.r.l. (Rti Forlì-Cesena), Baldini Arrigo S.r.l. (Rti Ravenna), Di.Sa. S.r.l., Di.Ma.Vi. S.r.l., F.Lli Zallocco S.r.l. (Rti Macerata), F.Lli Zallocco S.r.l. (Rti Ascoli Piceno), F.Lli Zallocco S.r.l. (Rti Macerata), Garage Jolly S.r.l., Officina Catucci di Catucci Carmela &C. S.a.s. e Righetti Danilo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Augusto Bonazzi, Silvia Nicodemo e Luca Ceccaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Agenzia del Demanio, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Territoriale del Governo Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, Comune di Milano, Comune di Bologna, Comune di Minerbio, Comune di Baricella, Comune di Bagnolo in Piano, Atlantia S.p.A., Aci Global S.p.A., Ancsa, Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus, Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
L'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus (Aifvs Onlus), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianmarco Cesari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Angelo Bonora, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Bertucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
F.lli Varani S.n.c. di Romano, Barbara e Christian Varani, rappresentato e difeso dagli avvocati Augusto Bonazzi, Luca Ceccaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autovia S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Tavoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
Associazione Gauss Gruppo Autosoccorritori Solidali, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Guidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
della circolare assunta dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio Polizia Stradale registrata il 21 gennaio 2019 prot. 300/A/559/19/101/20/21/4 con oggetto articoli 213, 214, 214 bis e 215 bis Codice della Strada "Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Appia Eco S.R.L. Il 4\11\2019
per l’annullamento
della Circolare prot. n. 13134 assunta in data 29 agosto 2019 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, avente ad oggetto "Servizio di recupero custodia e acquisto di veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo e confisca ai sensi dell'art. 214-bis del codice della strada. Applicazione dell'art. 213, comma 3, del codice della strada ai contratti in corso di esecuzione nonché a quelli da stipulare a seguito di gara in corso o già conclusa con l'aggiudicazione del servizio", nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Autodemolizione San Vittorino S.R.L. il 24\1\2020 per l’annullamento:
- degli atti di gara, con particolare riferimento al Disciplinare di Gara, al Capitolato Tecnico e allo Schema di Contratto, relativi alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214bis del D.lgs. n. 285/92 per l’ambito territoriale provinciale di Parma – CIG 8112877DE1, indetta da Agenzia del Demanio – Direzione Territoriale dell’Emilia Romagna e Prefettura – U.T.G. di Parma, pubblicata in data 20 dicembre 2019;
- degli atti di gara, con particolare riferimento al Disciplinare di Gara, al Capitolato Tecnico e allo Schema di Contratto, relativi alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214bis del D.lgs. n. 285/92 per l’ambito territoriale provinciale di Piacenza – CIG 8133158E4A, indetta da Agenzia del Demanio – Direzione Territoriale dell’Emilia Romagna e Prefettura – U.T.G. di Piacenza, pubblicata in data 23 dicembre 2019;
- del Bando di Gara e degli atti di gara, con particolare riferimento al Disciplinare di Gara, al Capitolato Tecnico e allo Schema di Contratto, relativi alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214bis del D.lgs. n. 285/92 per l’ambito territoriale provinciale di L’Aquila - CIG 81452275F4, indetta da Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Abruzzo e Molise e Prefettura – U.T.G. di L’Aquila, pubblicata in data 24 dicembre 2019:
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Agenzia del Demanio, del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2020 il dott. Vincenzo Blanda come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame gli istanti, quali imprese che svolgono attività di recupero e custodia dei veicoli, autodemolizione, ovvero noleggio di autoveicoli, hanno impugnato la circolare ministeriale n. 300 del 21.1.2019 avente ad oggetto le procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, adottata in occasione della riforma delle disposizioni in materia di sequestro e fermo amministrativo, ad opera del DL n. 113/2018 convertito in Legge n. 132/2018.
In sede di conversione del decreto legge “Sicurezza” n. 113 del 4 ottobre 2018 con legge 1 dicembre 2018 n. 132 è stato introdotto l’art. 23 bis riguardante modifiche agli art. 213, 214 e 215 bis del codice della strada, che ha modificato la disciplina delle modalità di sequestro dei veicoli e affidamento al custode.
A seguito della modifica normativa il Ministero dell’Interno ha ritenuto opportuno emanare la circolare impugnata, allo scopo di informare i propri uffici delle principali novità introdotte, uniformarne l’applicazione e coordinare l’operato delle Forze di Polizia in materia.
La circolare raccoglie tutte le direttive già impartite in materia con le precedenti circolari, aggiornandone i contenuti in relazione alle modifiche intervenute per effetto delle modifiche introdotte agli artt. 213 e 214 del codice della strada, fornendo le prime indicazioni per gli organi di polizia stradale su aspetti operativi, riguardanti l’attività delle Forze di Polizia.
Sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) Illegittimità per violazione di legge. Violazione dell’art. 175, 196, 213, 214 e 214 bis del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada - in proseguo C.d.S). Violazione ed erronea applicazione degli artt. 120 e 259 cpp., artt. 97 e 25 Cost., nonché l’art. 1 c. 1 della l. n. 689/81. Illegittimità per eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento: incidenza retroattiva su situazioni giuridiche soggettive in essere. Eccesso di potere sotto diverso profilo. Contraddittorietà intrinseca del provvedimento. Irragionevolezza.
Le direttive ministeriali andrebbero oltre i limiti dettati dalla norma incidendo negativamente ed in modo restrittivo sulla capacità operativa delle società ricorrenti.
In relazione all’individuazione del custode (pf. 1.1. e 1.2 del provvedimento impugnato). Delega a soggetti terzi.
Ai sensi del nuovo art. 213/214 C.d.S., i veicoli fermati o sequestrati o oggetto di confisca sono affidati sempre al trasgressore, sia esso proprietario, ovvero al conducente o altro soggetto obbligato in solido.
La circolare, in violazione di detta norma, consentirebbe al trasgressore di delegare terzi ad assumere la custodia del veicolo anche quando la violazione sia commessa da minore, sebbene la norma non preveda tale possibilità di delega.
Contraddittoriamente affermerebbe che il cittadino extracomunitario possa assumere la custodia del veicolo in modo diretto. Tale previsione non garantirebbe un effettivo controllo sulla destinazione del veicolo.
Le citate disposizioni dovrebbero essere coordinate con gli artt. 259 c.p.p. e 120 c.p.p., che impongono condizioni di capacità nei soggetti a cui i veicolo vengono affidati in custodia. L’accertamento di tali requisiti dovrebbe avvenire mediante l’interrogazione dell’apposita banca dati delle Forze di Polizia;tuttavia, gli organi di polizia, che non rientrano nelle forze di polizia di cui all’art. 8 l. n. 121/81, non avrebbero accesso a tale banca dati.
Le modalità di verifica dei requisiti fisici e psichici che precluderebbero l’affidamento in custodia sarebbero generiche. Non sarebbe stato specificato quale sia l’autorità preposta per eseguire tali accertamenti, che richiedono competenze e professionalità che non appartengono agli organi di polizia stradale.
La circolare ammetterebbe in modo illegittimo la possibilità che il trasgressore, il quale non possa autocertificare il possesso dei requisiti, compili una dichiarazione (vedi allegato 2 alla circolare) che lo sollevi da qualunque responsabilità (cfr. paragrafo 1.2. della circolare).
La verifica dei requisiti soggettivi del trasgressore sarebbe impossibile per qualunque organo di polizia nei confronti dei trasgressori che non hanno cittadinanza italiana.
In relazione al luogo della custodia (pf.