TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-03-16, n. 201500418
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Testo completo
N. 00418/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01474/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L C, rappresentata e difesa dagli avv.ti R R e G M, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Firenze, Via Lamarmora 14;
contro
Università degli Studi di Pisa, in persona del Rettore pro tempore , Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l'accertamento
del diritto soggettivo della ricorrente a permanere in servizio presso la Facoltà di Economia dell'Università di Pisa come titolare di cattedra, docente di 1° fascia a tempo definito,
e per l'annullamento, per quanto di ragione, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Rettore dell’Università di Pisa prot. I/1 n. 9038 del 24 giugno 2009, con il quale è stato disposto che la ricorrente, per ragioni di pretesa incompatibilità tra lo status di professore universitario a tempo definito e la carica di Presidente della Cassa di Risparmio di San Miniato Spa, “è collocata in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/1980, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutta la durata dell‘incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di San Miniato Spa, la cui scadenza è prevista il 30 aprile 2011”;
nonché, ove occorrer possa, della nota prot. n. 8381 del 10.06.2009, con la quale il Dirigente dell’Area Reclutamento e Amministrazione del Personale dell’Università di Pisa ha respinto le controdeduzioni formulate dalla ricorrente in data 9 marzo 2009, diffidandola a cessare dalla situazione di asserita incompatibilità contestata e di tutti gli atti comunque connessi presupposti e conseguenti, se lesivi.
e, in virtù dei motivi aggiunti depositati il 13 maggio 2010, per l’annullamento altresì del provvedimento n. 5090 del 12 aprile 2010, con cui il Dirigente dell’Area reclutamento e amministrazione del personale dell’Università di Pisa ha rigettato l’istanza di riesame del predetto decreto rettorale n. 9038/2009.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pisa e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 28 luglio e depositato il 25 agosto 2009, la professoressa L C, in servizio a tempo definito presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Pisa, esponeva di ricoprire sin dal 27 giugno 2008 la carica di presidente del consiglio d’amministrazione della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a., esercitando funzioni di mera rappresentanza, in quanto tali compatibili con lo status di docente universitario a tempo definito. Nondimeno, con nota del 18 febbraio 2009 il Dirigente dell’Area reclutamento e amministrazione del personale dell’ateneo pisano, premesso di aver appreso dagli organi di stampa dell’incarico predetto, l’aveva invitata a presentare richiesta di aspettativa ex art. 13 del D.P.R. n. 382/1980, reputando l’incompatibilità assoluta di quella carica con lo status di docente; invito che era stato confermato con successiva nota del 10 giugno 2009, adottata all’esito del contraddittorio con l’interessata e contenente l’avvertimento che, per l’ipotesi di mancata cessazione entro quindici giorni della situazione di ritenuta incompatibilità, l’Università avrebbe avviato la procedura finalizzata alla decadenza dall’ufficio di professore universitario. Al solo scopo di evitare di incorrere nella preannunciata decadenza, la professoressa C aveva chiesto di essere collocata in aspettativa per la durata del mandato di presidente della Cassa di Risparmio di San Miniato, e il conforme provvedimento era stato immediatamente adottato per decreto rettorale del 24 giugno 2009.
Affidate le proprie doglianze a cinque, articolati motivi in diritto, la professoressa C concludeva quindi per l’annullamento del decreto di collocamento in aspettativa e degli atti allo stesso presupposti, nonché per l’accertamento del proprio diritto a permanere in servizio come docente universitario pur in costanza dell’incarico rappresentativo in questione.
Costituitisi in giudizio l’Università di Pisa e il Ministero della Ricerca