TAR Salerno, sez. I, decreto cautelare 2018-10-19, n. 201800486

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, decreto cautelare 2018-10-19, n. 201800486
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201800486
Data del deposito : 19 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2018

N. 01525/2018 REG.RIC.

N. 00486/2018 REG.PROV.CAU.

N. 01525/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'-OMISSIS-vocato V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Malta 4;

contro

Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio Territoriale del Governo, Ministero dell'Interno, Legione Carabinieri Campania - Comando di -OMISSIS-, Legione Carabinieri Campania, Ministero della Difesa non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della Prefettura – UTG di -OMISSIS-, Prot.-OMISSIS-/2017Area IV notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza nei confronti dell'odierno ricorrente;
dell'allegata informativa dei Carabinieri di -OMISSIS- prot.n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale;

Dato atto che, a questi fini, la gr-OMISSIS-ità del danno va valutata con una ragionevole comparazione degli effetti che il provvedimento cautelare produce sui contrapposti interessi delle parti;

Considerato che, alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gr-OMISSIS-ame depositato e la posizione legittimante del ricorrente, il quale agisce in giudizio ed in particolare per la sospensione inaudita altera parte del provvedimento di revoca che incide in maniera determinante sull’interesse pretensivo al beneficio della misura di accoglienza quale cittadino extracomunitario richiedente protezione internazionale e già assegnato presso la struttura di accoglienza “-OMISSIS-” sita in -OMISSIS- (-OMISSIS-), può senz’altro ritenersi che ai rappresentati pregiudizi (connotati oggettivamente dalla estrema gr-OMISSIS-ità ed urgenza prescritta dall’invocato art. 56 – comma 1 – del c.p.a.) può porsi, al momento, rimedio differendo l’esecuzione dell’atto gr-OMISSIS-ato al solo fine di consentire alla parte istante una fissa dimora presso il predetto centro sempre che siano garantite le condizioni di civile ed ordinaria convivenza anche per effetto del comportamento del diretto interessato;

Considerato, altresì, che tali circostanze in fatto inducono ad accogliere la misura cautelare richiesta sino alla data della camera di consiglio utile del 14 novembre 2018, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa;

Considerato che per una completa ed approfondita disamina della controversia già nell’indicata sede cautelare collegiale, in ragione di un’espressa richiesta della parte istante, si chiede all’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- di depositare presso la Segreteria della Sezione - nel termine di 10 giorni dalla comunicazione e/o notificazione del presente decreto - tutti gli atti istruttori e presupposti che hanno inciso sull’assunzione del gr-OMISSIS-ato provvedimento di revoca, unitamente ad una dettagliata relazione sui prospettati motivi di doglianza;


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