TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-06-07, n. 202309630

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-06-07, n. 202309630
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309630
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2023

N. 09630/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02224/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2224 del 2009, proposto da
Ass Non Lucrativa di Utilita' Sociale Economia Reale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Alfano, con domicilio eletto presso lo studio Ass Professionisti Santiapichi Studio Legale in Roma, via Antonio Bertoloni, 44-46, come da procura in atti;



contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, non costituita in giudizio;



nei confronti

Agenzia Organizzazioni Non Lucrative di Utilita' Sociale, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe delle ONLUS n. prot. AC/cf/onlus/2009-1533 emesso in data 13 gennaio 2009 dalla Direzione Regionale del Lazio, Settore Accertamento Ufficio Controlli Fiscali e notificato alla ricorrente in data 14 gennaio 2009 nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, collegato, precedente e/o successivo, con particolare ma non esclusivo riferimento al Parere preventivo ex art. 4, D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 registrato dalla Agenzia per le ONLUS in data 22 dicembre 2008

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame, notificato il 9 marzo 2009, l’associazione in epigrafe ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe delle ONLUS n. prot. AC/cf/onlus/2009-1533 emesso in data 13 gennaio 2009 dalla Direzione Regionale del Lazio, Settore Accertamento Ufficio Controlli Fiscali e notificato alla ricorrente in data 14 gennaio 2009.

2. – La ricorrente affida il ricorso a due motivi, con cui deduce:

1) Violazione di legge: violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n.241.

2) Illegittimità per invalidità derivata del provvedimento di cancellazione: travisamento, erroneità e falsa applicazione dei presupposti; violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 4, comma 2,

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