TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2021-12-14, n. 202107126

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2021-12-14, n. 202107126
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202107126
Data del deposito : 14 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2021

N. 11982/2021 REG.RIC.

N. 07126/2021 REG.PROV.CAU.

N. 11982/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11982 del 2021, proposto da


Comune di Torrebruna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L C e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri e PCM, Divisione dello Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento per Lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Carpineto Sinello, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport del 13 settembre 2021 di approvazione delle risultanze del “ Bando Sport e Periferie 2020 ”, e segnatamente dell'allegato “A” al citato decreto, recante “ Graduatoria di merito ”, per la parte in cui non comprende il Comune odierno ricorrente e dell'allegato “B” al citato decreto recante “ Elenco esclusi a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa ”, per la parte in cui vi include il Comune odierno ricorrente;

nonché:

- dell'allegato “C” al citato decreto, recante “ Elenco esclusi dalla Commissione valutatrice di merito ”;

- del Bando “ Sport e Periferie 2020 ” per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo “ Sport e Periferie ”, pubblicato in data 13 luglio 2020;

- di tutti i verbali del “Gruppo di lavoro”, ancorché di contenuto non noto e per l'accesso ai quali è stata presentata rituale istanza - allo stato inevasa - con i quali il Dipartimento per lo Sport ha ritenuto di escludere il Comune ricorrente in fase di istruttoria tecnico-amministrativa dal novero di quelli ammissibili a valutazione di merito e senza l'attivazione di alcun soccorso istruttorio;

- del decreto del Capo del Dipartimento per Sport del 5 novembre 2020, con il quale si è proceduto ad istituire il predetto “ Gruppo di lavoro ” di supporto al Capo del Dipartimento medesimo - Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 - ad esso demandando la verifica preliminare di ammissibilità tecnico-amministrativa delle domande presentate;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dai ricorrenti, ove lesivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Pcm Divisione dello Sport;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che nessuno dei motivi di ricorso appare fornito, a un primo esame proprio della presente fase, di un sufficiente fumus boni iuris ;

Considerato, inoltre, che non vi sono evidenti motivi di periculum in mora , atteso che il lamentato danno assume i caratteri di una richiesta meramente economica, come tale pienamente ristorabile in caso di esito favorevole del giudizio di merito;

Ritenuto di rinviare la statuizione sulle spese della fase cautelare alla decisione sul merito del ricorso;

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