TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-12-30, n. 202217873
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 30/12/2022
N. 17873/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01132/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2016, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S T, domiciliato presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno prot. n-OMISSIS-5, recante rigetto della domanda di rilascio della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/92.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 29 dicembre 2015 e depositato il 27 gennaio 2016, il cittadino marocchino,-OMISSIS-, ha impugnato il diniego della cittadinanza richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/92.
Avverso il predetto diniego il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame:
1) violazione di legge, carenza di motivazione ex art. 3 della legge 241/90 ed omesso preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90, rappresentando l’insufficienza dell’apparato motivazionale a fronte del fatto che gli elementi ritenuti ostativi attengono al-OMISSIS-, -OMISSIS-di cui all’art. 270 quinquies c.p. (-OMISSIS- ad attività con finalità di -OMISSIS-);
2) violazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, lett. f) e 6 lett. c) della legge 91/92;eccesso di potere per travisamento dei fatti con riferimento al rapporto di stabilità affettiva fra il -OMISSIS-, omessa valutazione dell’integrazione sociale del ricorrente e difetto di istruttoria, in quanto mancherebbero evidenze probatorie della possibilità che il ricorrente possa agevolare o avallare la condotta del -OMISSIS-, peraltro non più attuale. Il-OMISSIS- non sarebbe più presente sul territorio italiano e potrebbe essere addirittura -OMISSIS-.
Il 22 febbraio 2016 si è costituito il Ministero dell’Interno.
Il Tribunale, con ordinanza n. 1048 del 2 marzo 2016 ha respinto la richiesta misura cautelare.
Il 26 ottobre 2022 il ricorrente ha depositato una memoria e i documenti.
Con note d’udienza, depositate il 28 novembre 2022, il difensore del ricorrente chiede il passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti.
Il 1° dicembre 2022 il Ministero ha depositato documenti ivi compresa una relazione del Dipartimento del Ministero dell’Interno.
In pari data il ricorrente ha depositato richiesta di passaggio in decisione sulla base degli scritti.
Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale” (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, CdS sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913;n. 52 del 10 gennaio 2011;Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr., sul principi ex multis, Cons. St. n.798 del 1999).
Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale;il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913;Tar Lazio II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
Nella motivazione del provvedimento qui gravato si legge che dall’attività informativa esperita è emersa la contiguità del -OMISSIS- con movimenti aventi scopi non compatibili con la-OMISSIS-e che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti-OMISSIS-.
Le suddette circostanze, evidenziate dall’amministrazione, ben possono essere poste alla base di un giudizio prognostico non favorevole, in quanto segnalano il rischio che il rapporto familiare, confermato dal fatto che alla data in cui è stato adottato il provvedimento, il 2013, il ricorrente conviveva con il -OMISSIS-, ed il conseguente rapporto affettivo possa condurre il richiedente la cittadinanza a dare appoggio al -OMISSIS-, favorendone altresì l’ingresso e la permanenza sul territorio italiano.
I fatti successivi all’adozione dell’atto qui gravato, atteso il principio vigente del tempus regit actum , non possono inficiare la legittimità del provvedimento. Tra questi sia la sorte ignota del -OMISSIS- che la successiva attività di integrazione del sig. -OMISSIS-possono al più legittimare la ripresentazione di una istanza che dovrà tenere conto del comportamento fino ad oggi tenuto dal ricorrente e l’eventuale allontanamento dello stesso dal -OMISSIS-.
A tale riguardo si segnala che già da un paio d’anni il ricorrente avrebbe potuto riproporre la domanda di cittadinanza, mentre all’epoca in cui il provvedimento è stato adottato il-OMISSIS- era ancora in Italia e risultava iscritto presso il medesimo domicilio indicato dal ricorrente nella domanda di cittadinanza.
Il giudizio, formulato dall’Amministrazione e posto legittimamente a base del diniego, non necessariamente deve integrare una valutazione di -OMISSIS-, che per lo straniero avrebbe ben altre conseguenze, consistenti nella revoca del titolo di soggiorno, ma è sufficiente che l’amministrazione motivi in ordine alla presenza di elementi che depongono per la concreta sussistenza di un rischio per la sicurezza nazionale, derivante dall’ingresso in pianta stabile nella comunità di un cittadino che ha legami di stretta parentela con un soggetto -OMISSIS-.
Si ricorda infine che il ricorrente avrebbe ben potuto, già nel 2020, reiterare la domanda di cittadinanza, dando modo all’Amministrazione di acquisire nuovi elementi per quella piena adesione alle regole che all’epoca in cui è stato adottato il provvedimento non trovava riscontro nei rapporti informativi aventi ad oggetto il ricorrente.
Ciò osservato, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.