TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-07-12, n. 202400660

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-07-12, n. 202400660
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400660
Data del deposito : 12 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2024

N. 00660/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00378/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 378 del 2017, proposto da
C.T.F. - Consorzio Tassisti Falconara Società Cooperativa, M P, E M, M S, M A, M M, F P, M G, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio G Carotti in Ancona, corso Mazzini n. 160;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato G D B, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour, 23;

e con l'intervento di

ad opponendum:
M B, J I S, A D P, G D, G S, E F, S B, A F, M L, F B, A C, F G, M M, A L, G Sifo, Alessandro Carloni, Remo Zito, Maurizio Ferrucci, Gian Massimo Achille Ferrini, Patrizia Mariotti, Stefano Capati, Salvatore Dino Matina, Gianluca Pistoli, Enrico Veroli, Massimo Russo, Marco Graziosi, Aldo Pupa, Gianluca Mariani, Simone Manzotti, Maurizio Belardinelli, Riccardo Bonventi, Walter Ranieri, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per

- l’accertamento del diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. patito dal C.T.F. Consorzio Tassisti Falconara Società Cooperativa e dai singoli soci in proprio odierni ricorrenti, per violazione di legge da parte della Regione Marche in ragione della mancata attuazione dell'art. 5 bis, comma 1 bis, della Legge n. 21/1992 e s.m.i. introdotto dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, e per la conseguente violazione dei più generali principi di liberalizzazione delle attività economiche, di concorrenza, di proporzionalità e di parità di trattamento;

- la conseguente condanna ex art. 30 C.P.A. (D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.) della Regione Marche al risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti a titolo di lucro cessante e/o perdita di chance (quantificati in Euro 244.720,00 a titolo di lucro cessante;
o in subordine Euro 242.272,80 a titolo di perdita di chance oltre gli ulteriori importi maturati e maturandi a decorrere dal mese di giungo 2016 sino al saldo, oltre alla rivalutazione monetarie e interessi legali a decorrere dal mese di febbraio 2012 sino al saldo in subordine in via equitativa) per effetto della mancata attuazione della disposizione sopra richiamata e della violazione dei più generali principi di liberalizzazione delle attività economiche, di concorrenza, di proporzionalità e di parità di trattamento;

- la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 15 della Legge Regionale Marche n. 10/1998 e s.m.i. per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e) Cost. e dell'art. 41 Cost., richiamato espressamente dal D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2012, nonché dell'art. 3 Cost., con contestuale istanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 il dott. G Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’associazione C.T.F. - Consorzio Tassisti Falconara Società Cooperativa, e altri soggetti, soci o meno, che svolgono l’attività di tassista all’interno del Comune, chiedono l’accertamento del diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c per violazione di legge da parte della Regione Marche in ragione della mancata attuazione dell'art. 5 bis, comma 1 bis, della Legge n. 21/1992 e introdotto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, alla luce della conseguente violazione dei più generali principi di liberalizzazione delle attività economiche, di concorrenza, di proporzionalità e di parità di trattamento.

Chiedono quindi di ottenere la condanna ex art. 30 C.P.A. della Regione Marche al risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti a titolo di lucro cessante e/o perdita di chance, danno calcolato in euro 244.720,00 a titolo di lucro cessante o, in subordine, in euro 242.272,80 a titolo di perdita di chance, o, in ulteriore subordine, in via equitativa.

Chiedono inoltre il sollevamento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della Legge Regionale Marche n. 10/1998, per contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera e) Cost. e dell’art. 41 Cost., richiamato espressamente dal D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2012, nonché dell’art. 3 Cost..

Il ricorso fa presente che il C.T.F. e gli altri consorziati anche in proprio svolgevano e svolgono a tutt’oggi l'attività di gestione di autoservizi pubblici non di linea, quali servizi taxi, servizi di noleggio di autovettura con o senza conducente, di autobus e altri servizi di trasporto e complementari. Gli istanti prestano il servizio taxi nella zona dell'Aeroporto di Falconara Marittima denominato “Raffaello Sanzio”, ubicato nel territorio del Comune di Falconara Marittima (AN) e del Comune di Chiaravalle (AN). Gli stessi espongono di non potere esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area comunale per la quale erano state originariamente lasciate le licenze medesime, salvo che per la zona dell'Aeroporto “Raffaello Sanzio” in quanto ricadente, come detto, sia nel territorio di Falconara Marittima che in quello di Chiaravalle. Al contrario, invece, i titolari delle licenze rilasciate dal Comune di Ancona, possono esercitare il servizio taxi sia nell'ambito del comune medesimo, sia nella zona aeroportuale anzidetta.

A sostegno della propria tesi riportano che, con il comma 8 dell'art. 14 del D.lgs. n. 422/1997 si era assistita ad una prima liberalizzazione del servizio taxi da e per gli aeroporti. Inoltre la legge quadro n. 21/1992 aveva disciplinato ancor più liberamente il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea garantendo la c.d. “extraterritorialità”, cioè il diritto di svolgere l’attività anche al di fuori dei comuni che hanno rilasciato la relativa licenza, sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati. Ciò in base a comma 1 bis dell’art. 5 bis della Legge aggiunto dal D.L. n. 1/2012, cd. “Decreto Liberalizzazioni”, il quale recita che “per il servizio taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati”. La Regione Marche non avrebbe dato attuazione alla nuova disposizione, cui non è stata adeguata la Legge Regionale n. 10/1998, unica normativa regionale in vigore disciplinante il servizio taxi. In particolare l’art 15 comma 1 della Legge Regionale prescrive che: “Il servizio di taxi nell'ambito aeroportuale è disciplinato con apposito regolamento, redatto d'intesa, dal Comune capoluogo di regione, dal Comune capoluogo di provincia, territorialmente interessato, nonché dal Comune o dai Comuni nel cui ambito territoriale ricade l'aeroporto”. Il danno subito dai ricorrenti sarebbe l’impossibilità di stazionare con i loro veicoli direttamente sul territorio del Comune di Ancona e non potere quindi portare i clienti all’aeroporto da tale comune, potendo operare solo nell'ambito dei Comuni che, rispettivamente, hanno rilasciato loro le licenze, oltre che nella zona aeroportuale alla quale invece accedono gli operatori del Comune di Ancona. Infatti il Regolamento Comunale d'intesa tra i comuni interessati (Ancona, Falconara Marittima e Chiaravalle), approvato in base alla legge regionale ha previsto all'art. 2 che il servizio taxi venga esercitato dai titolari delle licenze taxi rilasciati dai Comuni sopra citati. Con deliberazione n. 32 del 26 maggio 2015, il Comune di Falconara Marittima ha approvato una proposta di modifica al regolamento comunale di cui sopra nella quale è stata evidenziata tra l'altro, la necessità di un intervento della Regione Marche volto ad adeguare la Legge Regionale n. 10/1998, in particolare al citato comma 1 bis dell'art. 5 bis della Legge quadro n. 21/1992. Tale proposta non è mai stata approvata anche dai Comuni interessati di Chiaravalle e Ancona, al fine di raggiungere l'intesa prevista dal ridetto art. 15 della Legge Regionale n. 10/1998. Anche le sollecitazioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti a procedere all'adozione degli atti di competenza funzionali alla piena attuazione dell'art. 5 bis, comma 1 bis, della L. n. 21/1992 per “assicurare i principi della concorrenza e il rafforzamento del diritto alla mobilità dei cittadini – utenti” rivolte alla Regione e agli enti interessati non hanno avuto esito.

Con il proprio comportamento omissivo, la Regione Marche avrebbe leso il diritto soggettivo degli istanti, riconosciuto dall’art. 5 bis comma 1 bis Legge n. 21/1992 e s.m.i., da ultimo richiamata, di esercitare il loro servizio taxi anche al di fuori dei Comuni di Falconara Marittima e di Chiaravalle. Tale diritto esisterebbe in quanto riconosciuto espressamente dalla norma statale suddetta e ciò, a prescindere dall' “accordo sottoscritto tra i sindaci dei comuni interessati” come prescrive l'art. 5 bis comma 1 bis citato. Si afferma in conclusione che la Regione ha violato il generale principio del neminem laedere, codificato nell’art. 2043 c.c., non garantendo il diritto soggettivo alla c.d. “extraterritorialità” riconosciuto agli odierni ricorrenti dall'art. 5 bis, comma 1 bis, della legge quadro n. 21/1992. Affermando la presenza di tutti i presupposti per la condanna al risarcimento del danno, i ricorrenti, depositando apposita perizia, quantificano il danno patrimoniale in € 244.720,00, ripartito tra la cooperativa e i ricorrenti, in alternativa, il danno per perdita di chance in € 242.272,80,

Inoltre, parte ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale del citato art. 15 della Legge Regionale Marche n. 10/1998 e s.m.i. per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. e) Cost., e con l’art. 41 Cost., richiamato espressamente dal D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito nella Legge n. 27/2012, nonché con l’art. 3 della Costituzione. Il citato articolo 15 presenterebbe vari profili di incostituzionalità. In particolare l’art. 15 di predetta legge si porrebbe in contrasto con principi costituzionali inderogabili, nei limiti in cui non prevede la possibilità per chi svolge il servizio taxi di prestare la relativa attività al di fuori dell’ambito territoriale del comune che ha rilasciato la licenza, se non limitatamente all’ambito aeroportuale, nel quale ricadono, peraltro, vari comuni. Il mancato adeguamento della disciplina all’art. 5 bis, comma 1 bis, della Legge n. 21/1992, trattandosi di legislazione in materia di concorrenza di competenza esclusiva dello stato, si porrebbe in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica sancito dall’art. 41 della Costituzione, oltre al principio di eguaglianza, relativamente alla pari opportunità tra tutti gli operatori del servizio taxi.

Si è costituita la Regione Marche, affermando l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, comunque eccependo l’inammissibilità dello stesso sotto ulteriori profili, tra cui il difetto di legittimazione attivo e comunque resistendo nel merito alle censure. Sono poi intervenuti ad opponendum alcuni tassisti titolari di licenza nel comune di Ancona.

Alla pubblica udienza del 4 aprile 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 In primo luogo, il Collegio ritiene che la giurisdizione sul presente ricorso appartenga a questo giudice. L’art. 133, comma primo, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, di cui al D. lgs. n. 104 del 2010, stabilisce che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “… le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore”.

Parte ricorrente introduce la presente controversia risarcitoria lamentando il danno patrimoniale causato dal mancato esercizio dell’attività legislativa da parte della Regione Marche. Con riguardo al risarcimento del danno, può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi […]” (art. 30 c. 2 D.lgs. 104/2010). Va quindi ritenuto che rientri nella giurisdizione di questo giudice, in base al criterio del petitum sostanziale, la richiesta risarcitoria relativa al mancato/illegittimo esercizio dell’attività legislativa in materia di servizi pubblici per omessa implementazione del principio di “extraterritorialità” riguardo l’attività dei tassisti nel comune di Falconara.

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