TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-10-12, n. 202315161

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-10-12, n. 202315161
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315161
Data del deposito : 12 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2023

N. 15161/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09676/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9676 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mole', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa richiesta di sospensione,

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento n.-OMISSIS- del -OMISSIS- di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art.6, comma 1, del D.lgs.

8.03.2006 n.139, di cui al D.M. 238 del 14.11.2018, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-Direzione centrale per le risorse umane-Ufficio IV, pur essendosi il ricorrente collocato in posizione utile per l'ammissione al corso di formazione, è stato escluso dalla procedura reclutativa per difetto del requisito delle qualità morali e di condotta in quanto “emerso dal certificato dei carichi pendenti il procedimento penale -OMISSIS-”;

- ove occorra, del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 92 del 20 novembre 2018, con il quale é stata bandita una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei limiti dell'interesse fatto valere, nell'ipotesi in cui sia da intendersi nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente ai fini dell'esclusione della ricorrente;

- ove occorra, dei decreti dipartimentali 11 giugno 2019, n. 310, n. 407 del 17 luglio 2019, n. 526 del 22 ottobre 2019, n. 42 del 16 gennaio 2020, n. 192 del 9 luglio 2020 e D.M. n. 236 del 7 ottobre 2020, di approvazione e successiva rettifica della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento in questione e successive modificazioni, ove il nominativo del ricorrente, ancorché presente, sia da considerarsi già inficiato dal procedimento di esclusione nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente;

- degli atti della commissione esaminatrice nei limiti dell'interesse fatto valere;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, fra cui, ove necessario, la comunicazione con cui si notiziava l'interessato dell'avvio del procedimento di esclusione;

- di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque incompatibile col presente ricorso;

nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata del diritto dell'odierno ricorrente ad essere reclutato e, per l'effetto, all'esito del corso di formazione, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Amministrazione intimata nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita da chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 08/05/2021:

- del provvedimento n-OMISSIS- del -OMISSIS- e del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

- degli atti della commissione esaminatrice nei limiti dell'interesse fatto valere;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, fra cui, ove necessario, la comunicazione con cui si notiziava l'interessato dell'avvio del procedimento di esclusione;

- di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque incompatibile col presente ricorso;

nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata del diritto dell'odierno ricorrente ad essere reclutato e, per l'effetto, all'esito del corso di formazione, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Amministrazione intimata nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita da chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna il provvedimento del -OMISSIS- con cui è stato escluso dalla procedura reclutativa riservata ai volontari dei vigili del fuoco per difetto del requisito delle qualità morali e di condotta per essere imputato in un procedimento penale.

Impugna il suddetto provvedimento articolando i seguenti motivi di diritto:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 del bando. Violazione e falsa applicazione l’art. 5, comma 3, del d.lgs. 13/10/2005, n. 217. Violazione e falsa applicazione dell’art. l’art. 13 del C.C.N.L.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 della l. n. 53/1989, dell’art. 35, co. 6, d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 3, l. n. 241/1990. e della l. n. 732 del 1984. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di imparzialità e proporzionalità. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta.

Il provvedimento di esclusione, asseritamente basato solo sulla mera pendenza del procedimento penale, sarebbe illegittimo in quanto opererebbe una valutazione anticipata di colpevolezza del ricorrente, riservata al giudice penale, in una interpretazione acritica e non costituzionalmente orientata della norma, contraria all’art. 27 Cost.. L’esclusione automatica, peraltro, sarebbe prevista dal bando solo per ipotesi tassative, ex art. 2, co. 2, che allo stato non sarebbero sussistenti. Pertanto l’amministrazione avrebbe violato l’auto vincolo che essa stessa avrebbe posto. Anche il contratto nazionale di categoria farebbe derivare conseguenze estintive del rapporto di lavoro solo in seguito ad un accertamento definitivo di responsabilità. La Corte Cost. n. 971/1988 avrebbe, infine, affermato che anche in caso di condanna definitiva, la stessa potrebbe essere ostativa all’istaurazione di un rapporto di lavoro solo a seguito di una autonoma e specifica valutazione della Amministrazione sulla gravità dei reati commessi ed accertati. Ancora, secondo parte ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe operato una valutazione approfondita e ponderata della situazione di fatto, anche con riferimento al fascicolo penale nel quale la posizione del ricorrente sarebbe marginale e non provata, ma si sarebbe limitata a trasporre la semplice imputazione a motivo ostativo della assunzione, comportamento irragionevole anche tenuto conto anche dei 15 anni di servizio volontario del ricorrente nei vigili del fuoco, i cui ottimi risultati di carriera non sarebbero stati valutati dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato.

2) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di imparzialità e proporzionalità. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta.

Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni del diniego all’assunzione, tanto più che non spiegherebbe il perché mentre da un lato avrebbe ritenuto sufficiente sospendere cautelarmente il ricorrente dai richiami in servizio, e non radiarlo, dall’altro non avrebbe poi proceduto all’assunzione dello stesso, ledendo, peraltro, il legittimo affidamento del ricorrente medesimo.

3) Violazione dell’art. 26 della l. n. 53/1989. Violazione del principio della tassatività delle clausole escludenti.

Il possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 26 della L. n. 53/1986 non sarebbe richiesto ai fini del concorso de quo in quanto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non rientrerebbe tra le Forze di Polizia indicate dall’art. 16, L. n. 121/1981. Inoltre il bando non avrebbe previsto alcuna circostanza escludente con riferimento alla pendenza di procedimenti penali.

4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Ingiustizia ed illogicità manifesta. Violazione dell’art. 8 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo.

Il provvedimento sarebbe eccessivamente ed ingiustamente afflittivo delle ragioni del ricorrente in quanto non terrebbe conto della ratio del concorso straordinario per la stabilizzazione della categoria a cui appartiene il ricorrente stesso, nonché il bagaglio esperienziale acquisito dal medesimo, rilevandosi, pertanto, sproporzionato e abnorme.

In subordine all’annullamento dell’atto impugnato, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno per perdita da chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione.

2. Con ordinanza n.-OMISSIS-, il Collegio ha respinto la chiesta misura cautelare, “ attesa la discrezionalità che attiene alla valutazione della sussistenza delle qualità morali e di condotta, seppure ancorata a principi di logicità e ragionevolezza, ed escluso che il provvedimento abbia seguito un criterio di mero automatismo rispetto alla pendenza di un procedimento penale ”.

3. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria depositata il 14.12.2020, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, insistendo per la correttezza del proprio operato. Ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

4. Il ricorrente ha presentato ulteriore memoria in data 15.12.2020.

5. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 8.05.2021, il ricorrente ha ulteriormente precisato i motivi di diritto già dedotti nel ricorso principale, evidenziando, tra l’altro, una presunta disparità di trattamento rispetto ad altro concorrente che, ugualmente imputato nel medesimo procedimento penale che vedeva coinvolto il ricorrente medesimo, sarebbe stato, tuttavia, assunto.

6. L’Amministrazione, con ulteriore memoria depositata in data 10.06.2021, ha controdedotto alle censure contenute nel ricorso per motivi raggiuti, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dello stesso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, non potendo ritenersi tecnicamente tali quelli evocati in giudizio che, ponendosi in una posizione ampiamente poziore rispetto al ricorrente, non avrebbero tratto alcuno svantaggio dall’ eventuale accoglimento del ricorso presentato dal medesimo. Afferma, inoltre, che il precedente rapporto, stipulato con riserva, del soggetto imputato nel medesimo procedimento penale, sarebbe stato poi revocato in data 16.05.2021.

7. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rigettata la richiesta cautelare, stante l’insussistenza del vizio di disparità di trattamento sollevato, alla luce dell’intervenuta revoca dell'assunzione con riserva già disposta nei confronti del candidato coinvolto nel medesimo procedimento penale del ricorrente.

8. Con ordinanze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- sono stati ordinati al ricorrente incombenti istruttori riguardo gli esiti del procedimento penale che lo vedeva coinvolto quale imputato. Il ricorrente ha adempito a tali incombenti, depositando la richiesta di rinvio a giudizio del ricorrente medesimo insieme agli altri coimputato, precisando che il procedimento non era ancora giunto alla fase dibattimentale.

9. Dopo due istanze di rinvio depositate dalla parte ricorrente, in date 11.07.2022 e 15.12.2022, all’udienza pubblica del 5 luglio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Preliminarmente è da osservare che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente nel ricorso, il possesso di requisiti morali e di condotta, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 53/1986 è richiesto anche agli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco.

La predetta norma prescrive, invero, che, "per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di stato e delle altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria" (artt. 8 e 124 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12). Al riguardo la giurisprudenza aveva già avuto modo di affermate che “ il Corpo dei Vigili del Fuoco andava ricompreso nel novero delle "amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia", atteso che tale locuzione non individuava specifiche e distinte amministrazioni bensì, con una formula anche ripetitiva, indicava un ampio ambito di attività amministrativa in cui necessariamente rientrava anche l'attività di protezione civile, specificamente connessa, dall'art. 11 della legge n. 225/1992, anche al suddetto Corpo .” (cfr. TAR Roma, Lazio, Sez. I, 9 febbraio 2009, n. 1301;
TAR Puglia, Bari, Sez. I, 21 novembre 2006, n. 4069). Il d.lgs. n. 217/2005, all’art. 5, peraltro, prevede il requisito del possesso delle qualità morali e di condotta di cui al predetto art. 26, l. 53/1989, per l’accesso al ruolo di vigile del fuoco.

1.2 Venendo all’esame del caso di specie, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha negato la sua assunzione in qualità di vigile del fuoco sulla base del rinvio a giudizio del ricorrente medesimo, da parte della Procura di -OMISSIS-, in un procedimento penale per aver, in concorso con altri,-OMISSIS-, -OMISSIS-.

Assume che il provvedimento sarebbe carente di motivazione e viziato per eccesso di potere in quanto l’Amministrazione non avrebbe valutato autonomamente gli elementi emergenti dagli atti e dalle difese del ricorrente medesimo, inferendo, dalla semplice imputazione, il mancato possesso delle qualità di condotta e morali, richiamando, l’ampia discrezionalità di cui sarebbe fornita nella valutazione di tali aspetti, senza fornire adeguate motivazioni in merito al mancato accoglimento delle osservazioni difensive del ricorrente medesimo.

Tali censure non sono meritevoli di condivisione.

Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, “ la verifica della sussistenza o meno del requisito soggettivo in questione non discende automaticamente dalla tenuta di specifici e predeterminati comportamenti e/o dalla commissione di ben definiti fatti - per cui si rivela esaustivo l'accertamento di quest'ultimi per procedere all'esclusione del concorrente - bensì implica una compiuta valutazione da parte dell'Amministrazione della condotta del soggetto al fine apprezzarne l'affidabilità prima della costituzione del rapporto di lavoro. Va, pertanto, riscontrato un ampio potere discrezionale dell'Amministrazione, finalizzato a permettere l'instaurazione del rapporto di lavoro solo con candidati che per qualità morali e personali e per habitus comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere chi intende svolgere determinate funzioni (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 27 dicembre 2001, n. 6417) .

Nell'esercizio di tale potere è, comunque, chiaro l'obbligo per l'Amministrazione di valutare il comportamento dell'aspirante in maniera rigorosa, ossia prendendo in considerazione tutti gli elementi idonei a consentire la migliore interpretazione e valutazione dei fatti, dandone successivamente atto nella decisione adottata (cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 04.04.2011, n.2957).

Nel provvedimento impugnato l’Amministrazione ha dato puntualmente conto delle motivazioni oggettive alle quali ha ancorato il proprio giudizio discrezionale, evidenziando, tra l’altro, che la condotta per cui era imputato il ricorrente, oltre che lo specifico reato, recava in sé l’aggravante di essere stata perpetrata “ in danno dello Stato e in violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione o a un pubblico servizio in quanto rivestiva la qualifica di vigile del fuoco volontario ”. Tale elemento è stato sottolineato dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, quale “ invalicabile pregiudizio di quel criterio discrezionale cui deve attenersi la pubblica amministrazione nel reclutamento del proprio personale. ” Il Collegio non ignora la giurisprudenza che, in tema, ha evidenziato la non sufficienza di una mera imputazione, in assenza di una pronuncia definitiva sulla responsabilità dell’imputato, al fine di dedurre il possesso di qualità morali e di condotta ai fini dell’assunzione, tenuto conto anche del fatto che “ essendo il procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari, non vi erano fatti concreti e acclarati da cui poter desumere che il ricorrente non possedesse le qualità morali e di condotta richieste dal bando;
e tanto, in patente violazione della presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost.”.

Tuttavia, l’esigenza dell’Amministrazione di proteggere l’immagine e la funzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, deputato al soccorso pubblico e che, pertanto, esige un’affidabilità assoluta e non censurabile, giustifica la valutazione anticipata non della colpevolezza del ricorrente, bensì della incertezza, circa il possesso dei requisiti morali e di condotta, al fine dell’assunzione, tenuto conto che l’imputazione penale presuppone la raccolta di materiale probatorio che ha comunque indotto il pubblico ministero all’esercizio dell’azione penale e che la condotta censurata è stata perpetrata proprio nell’esercizio dell’attività di volontario dei Vigili del Fuoco.

Il provvedimento impugnato non appare, dunque, ictu oculi, illogico, irragionevole o abnorme in quanto, come precedentemente evidenziato, la discrezionalità dell’Amministrazione nel valutare il personale con cui stipulare il rapporto di pubblico impiego, nel caso di specie, non è stata esercitata con eccesso di potere, in quanto la stessa ha dato conto della motivazione per cui il disvalore della condotta censurata, ancorché sotto accertamento giudiziale, si pone come ostativa all’assunzione, stante l’ esigenza di protezione dell’Amministrazione ed il necessario rapporto di fiducia che deve sussistere tra l’Istituzione medesima e i proprio dipendenti

Al riguardo è stato affermato che “ il provvedimento di diniego di assunzione si appalesa immune da vizi allorché si fondi sulla rilevanza penale della condotta assunta dal candidato che, oltre a configurarsi ostativa all’assunzione nei ruoli operativi del Corpo Nazionale dei VV.F., evidenzia un comportamento non conforme ai principi di elevato senso morale, correttezza e senso civico che devono improntare la condotta di un appartenente ai ruoli operativi dei VV.FF .” (Tar Roma, sez. I, 15.04.2022, n. 4609, cit. ).

L’Amministrazione, inoltre, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non ha operato una disparità di trattamento nei confronti di altri soggetti coinvolti nel medesimo procedimento penale. Invero, infatti, come depositato in atti, l’Amministrazione ha revocato l’assunzione, nei casi in cui la stessa si era verificata, adottando lo stesso metro valutativo per tutti coloro coinvolti nel procedimento penale in discorso.

Per quanto concerne, inoltre, la circostanza che il ricorrente è stato sospeso in via cautelare dai richiami in servizio, il Collegio rileva che, diversamente da quanto affermato nel ricorso, tale determinazione non si pone in contrasto con la successiva decisione dell’Amministrazione di non procedere all’assunzione del ricorrente medesimo, ma anzi appare porsi in linea logica e coerente con la stessa, atteso che sono state poste a fondamento del diniego di assunzione le medesimi ragioni di cautela che avevano imposto la sospensione cautelare del ricorrente dai richiami. Tali ragioni, come evidenziato, non si pongono come un pre-accertamento della colpevolezza, ma esplicano una funzione anticipatamente protettiva del requisito della incensurabilità della condotta, la valutazione della cui ampiezza e gradazione, in riferimento alla ritenuta rilevanza del fatto contestato, è di esclusiva competenza dell’Amministrazione.

In sostanza non può accedersi alla ricostruzione operata dal ricorrente, che tende ad evidenziare il dato del requisito esperienziale nella procedura concorsuale speciale de qua come preminente rispetto

agli altri requisiti richiesti dal bando di concorso, onde ritenere leso, tra l’altro, il proprio legittimo affidamento all’assunzione. Come ampiamente evidenziato dall’Amministrazione, invero, i volontari vigili del fuoco, come è il ricorrente, sono scelti ed inseriti negli elenchi in base ad apposita domanda, mentre il personale permanete è assunto a seguito di pubblico concorso. Il rapporto tra il volontario vigile del fuoco e l’Amministrazione non è, pertanto, di pubblico impiego ma di servizio e la differenza tra i due tipi di rapporto (volontario e in servizio permanente) giustifica la diversità di valutazione dei requisiti che i soggetti devono possedere per accedere alle posizioni in discorso. L’inserimento del ricorrente negli elenchi dei volontari dei vigili del fuoco, a seguito di domanda e dei richiami periodici di servizio, non prelude, in maniera automatica, all’assunzione e all’inserimento nel ruolo del servizio permanente, neanche in presenza di una procedura straordinaria di stabilizzazione ( come quella in discorso e da cui è stato escluso), di talché l’assenza di uno dei requisiti previsti a tal fine dal bando della procedura selettiva (nel caso di specie, il requisito della condotta incensurabile, ancorché sotto accertamento giudiziale) si pone come ostativo all’assunzione.

Come evidenziato, la valutazione circa il requisito in questione è stata effettuata in maniera coerente dall’Amministrazione che, all’atto dell’imputazione del ricorrente in un procedimento penale per un reato, tra l’altro, perpetrato in occasione e in ragione del servizio, lo ha sospeso cautelarmente dai richiami in servizio (provvedimento vincolato ai sensi dell’art. 35, co.5, l. 521/88 e di natura del tutto diversa dalla radiazione, prevista dal co. 2 del medesimo articolo solo per i vigili del fuoco in servizio permanente) e, successivamente, essendo ancora in itinere l’accertamento della responsabilità penale, ha ritenuto di non procedere all’assunzione del ricorrente medesimo, in una valutazione discrezionale scevra da vizi manifesti dell’azione amministrativa e compendiata in un provvedimento che appare adeguatamente motivato.

2. Parimenti non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria per perdita di chance avanzata dal ricorrente in via subordinata, attesa la legittimità del provvedimento dell’Amministrazione e in disparte la considerazione che la domanda è del tutto generica e non suffragata da alcun supporto probatorio.

3. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.

4. Le spese possono essere compensate, sussistendo giustificati motivi.

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