TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-09-25, n. 202302847

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-09-25, n. 202302847
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302847
Data del deposito : 25 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2023

N. 02847/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00882/2021 REG.RIC.

N. 01130/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 882 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ufficio Territoriale del Governo Trapani, Ministero dell’Interno, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



nei confronti

Regione Sicilia - Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Trapani, Albo Gestori Ambientali Sezione Regione Sicilia, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2021, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Trapani in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



per l’annullamento

quanto al ricorso n. 882 del 2021:

quanto al ricorso principale :

- dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Trapani il 25\03\2021 fasc.n. 3586\area 1^ antimafia ai sensi dell’art. 91 co. 5 del d.lgs. 159\2011;

- di tutti gli altri provvedimenti al primo connessi e ad esso conseguenziali;

quanto al ricorso per motivi aggiunti :

- del provvedimento emesso dal Presidente dell’Albo Gestori Ambientali sezione regione siciliana prot. 14532 del 21\05\2021 con cui è stata disposta la cancellazione dal detto albo della società ricorrente;

- della delibera del comitato dell’albo suddetto del 14\05\2021, richiamata nel provvedimento finale;

quanto al ricorso n. 1130 del 2021:

- dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Trapani - Ufficio territoriale del governo il 22\03\2021 fasc.n. 1521\area 1^ antimafia ai sensi dell’art. 91 co. 5 del d.lgs. 159\2011;

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - Con il primo dei ricorsi in epigrafe la società ricorrente ha impugnato l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Trapani il 25\03\2021 fasc.n. 3586\area 1^ antimafia ai sensi dell’art. 91 co. 5 del D.lgs. n. 159\2011 per i seguenti motivi:

1) “Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e motivazione illogica” .

Il provvedimento impugnato (così come l’interdittiva diretta alla società -OMISSIS- s.r.l.) si baserebbe esclusivamente sulla personalità del sig. -OMISSIS-; tutte le altre circostanze, per altro in parte erroneamente rappresentate, rientrerebbero nella normalità di rapporti economici tra imprese e nulla avrebbero a che vedere con elementi indiziari di infiltrazioni dell’organizzazione mafiosa.

2) “Erronea e falsa applicazione dell’art. 91 coma 5 del d.lgs.vo 159\2011 – difetto di motivazione per illogicità”.

Il complesso degli elementi indiziari indicati nell’impugnato provvedimento non avrebbero, anche nel loro insieme, alcuna forza causale per affermare il pericolo di ingerenza dell’organizzazione mafiosa nel governo o nel controllo della società ricorrente.

3) “Violazione dell’art. 7 della l. 241\1990 con riferimento all’art. 21 octies l. 241\1990”.

Il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento.

Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha altresì impugnato il provvedimento emesso dal Presidente dell’Albo Gestori Ambientali sezione regione siciliana prot. 14532 del 21\05\2021 con cui è stata disposta la cancellazione dal detto albo della società ricorrente nonché la delibera del comitato dell’albo suddetto del 14\05\2021, richiamata nel provvedimento finale, per i seguenti motivi:

1) “Illegittimità derivata dall’illegittimità del provvedimento presupposto per eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e motivazione illogica - erronea e falsa applicazione dell’art. 91 coma 5 del d.lgs.vo 159\2011 - difetto di motivazione per illogicità” .

I vizi del provvedimento prefettizio travolgerebbero i provvedimenti dell’albo gestori ambientali che esclusivamente su tale interdittiva si fondano.

2) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 10 co. 2 lett. f) del DM 120\2014 con riferimento all’art. 67 del d.lgs 159\2011 e dell’art. 14 delle preleggi”.

Il provvedimento impugnato sulla base dell’intervenuta interdittiva antimafia, procede alla cancellazione dall’albo gestori ambientali della ricorrente perché la fattispecie ricadrebbe nelle ipotesi di cui all’art. 10 lett. f) del DM 120\2014 ( “Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1: f) non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ): l’interdittiva prefettizia di cui si discute non rientrerebbe in tale disposizione.

Per resistere al ricorso si sono costituite le Amministrazioni intimate.

Con ordinanza n. 376/2021 la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.

2. - Con il secondo dei ricorsi in epigrafe la società ricorrente ha impugnato l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Trapani il 22\03\2021 fasc.n. 1521\area 1^ antimafia, ai sensi dell’art. 91 co. 5 del D.lgs. n.159\2011, per i seguenti motivi:

1) “Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e motivazione illogica”.

Il provvedimento impugnato si baserebbe esclusivamente sulla personalità del sig. -OMISSIS-; le altre circostanze concorrerebbero solo a dimostrare che si è nell’ambito di una impresa che ha natura esclusivamente familiare considerato che la società -OMISSIS- s.r.l. fu fondata dall’ex suocero del -OMISSIS-, sig. -OMISSIS-, oggi defunto, le cui quote furono trasferite ai suoi eredi.

2) “Erronea e falsa applicazione dell’art. 91 coma 5 del dlgsvo 159\2011 – difetto di motivazione per illogicità”.

Il complesso degli elementi indiziari indicati nell’impugnato provvedimento non avrebbero,

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