TAR Napoli, sez. I, sentenza 2013-06-26, n. 201303332
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Testo completo
N. 03332/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04734/2012 REG.RIC.
N. 05054/2012 REG.RIC.
N. 05622/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4734 del 2012, proposto da:
Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei, Snav S.p.A., Navigazione Libera del Golfo, Medmar S.p.A., Alilauro S.p.A, rappresentati e difesi dagli avv. F C e S R, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Napoli, via A. De Gasperi, n. 55;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Almerina Bove e Tiziana Monti, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81;
nei confronti di
Caremar S.p.A., n.c.;
sul ricorso numero di registro generale 5054 del 2012, proposto da:
Alilauro Gru.So.N. S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto in Napoli, via Melisurgo, n. 4;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Almerina Bove e Tiziana Monti, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81;
nei confronti di
Caremar Campania Regionale Marittima S.p.A., n.c.;
sul ricorso numero di registro generale 5622 del 2012, proposto da:
Alilauro Gru.So.N. S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Napoli, via Melisurgo, n. 4;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Almerina Bove e Tiziana Monti, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81;
nei confronti di
Caremar Campania Regionale Marittima S.p.A., n.c.;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 4734 del 2012:
- della delibera di Giunta regionale della Campanai n. 502 del 21 settembre 2012, pubblicata sul b.u.r.c. n. 63 del 1° ottobre 2012, di autorizzazione all’A.G.C. 14 Trasporti e Viabilità la stipula di un contratto-ponte di servizio pubblico con la Caremar s.p.a. con decorrenza dal 1° agosto 2012 fino al 31 dicembre 2012 e prorogabile fino al perfezionamento delle procedure di cessione del compendio aziendale, con la copertura dei costi per un importo massimo pari ad euro 7.935.690,00;
- di ogni altro atto connesso.
- nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto.
quanto al ricorso n. 5054 del 2012:
- della delibera di Giunta regionale della Campanai n. 502 del 21 settembre 2012, pubblicata sul b.u.r.c. n. 63 del 1° ottobre 2012, di autorizzazione all’A.G.C. 14 Trasporti e Viabilità la stipula di un contratto-ponte di servizio pubblico con la Caremar s.p.a. con decorrenza dal 1° agosto 2012 fino al 31 dicembre 2012 e prorogabile fino al perfezionamento delle procedure di cessione del compendio aziendale, con la copertura dei costi per un importo massimo pari ad euro 7.935.690,00;
- di ogni altro atto connesso.
- nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto.
quanto al ricorso n. 5622 del 2012:
- della nota dell’A.G.C. 14 Trasporti e Viabilità della Giunta regionale della Campania prot. n. 2012.0830137 del 12 novembre 2012 di rigetto della proposta di esercizio dei servizi marittimi “Caremar” avanzata dalla società Alilauro Gru.so.n. s.p.a. con nota prot. AP0094/12 del 23 ottobre 2012;
- di ogni altro atto connesso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei (unitamente agli associati SNAV, Navigazione libera del Golfo, Medmar e Alilauro) e la società Alilauro Gru.so.n. s.p.a. hanno impugnato, con due distinti ricorsi rubricati rispettivamente con r.g. n. 4734 del 2012 e n. 5054 del 2012, la delibera n. 502 del 2012 con la quale la Regione Campania ha deliberato la stipula di un contratto-ponte di servizio pubblico con la Caremar s.p.a. con decorrenza dal 1° agosto 2012 fino al 31 dicembre 2012 e prorogabile fino al perfezionamento delle procedure di cessione del compendio aziendale, con la copertura dei costi per un importo massimo pari ad euro 7.935.690,00.
Entrambi i ricorsi censurano l’illegittimità dell’affidamento senza gara dei servizi marittimi di collegamento con le isole, per violazione delle regole dell’evidenza pubblica, per inesistenza dei presupposti e violazione delle regole di concorrenza, interne e comunitarie, proprie del settore di riferimento.
Denunziano inoltre l’illegittimità del finanziamento accordato a copertura dei costi del servizio pubblico (per euro 7.935.690,00) per violazione della normativa comunitaria (art. 106 e 108 TFUE) e dei criteri di determinazione della misura della compensazioni (cd. criteri Altmark).
Nel corso dell’esecuzione del contratto-ponte la società Alilauro Gru.so.n. s.p.a. ha proposto alla Regione Campania lo svolgimento dei medesimi servizi marittimi effettuati dalla Caremar a fronte di una compensazione massima pari al 65% di quella prevista in favore di Caremar.
Avverso il rigetto della proposta contrattuale alternativa di Alilauro Gru.so.n. s.p.a. è diretto il ricorso rubricato al n. 5622 del 2012, con il quale si ripropongono i vizi dell’affidamento nei confronti di Caremar a mezzo del contratto-ponte e si denunzia la mancata ed ingiustificata accettazione della proposta, economicamente molto più vantaggiosa rispetto alle condizioni garantite da Caremar per lo svolgimento dei medesimi servizi.
Si è costituita la Regione Campania in tutti e tre i giudizi, concludendo, nel merito, per l’infondatezza delle censure.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive a sostegno delle proprie ragioni; alla pubblica udienza del 19 giugno 2013 la causa è trattenuta in decisione.
DIRITTO
In adesione alle richieste delle parti, occorre in via preliminare procedere alla riunione dei ricorsi rubricati con r.g. n. 4734 del 2012, n. 5054 del 2012 e n. 5622 del 2012, per l’evidente connessione oggettiva (attenendo le tre cause all’affidamento dei servizi marittimi nel golfo di Napoli alla Caremar per il secondo semestre 2012).
Con un primo ordine di censure, comune a tutti e tre i ricorsi, si denunzia l’illegittimità dell’affidamento alla Caremar dei servizi di trasporto marittimo verso le isole con il contratto-ponte previsto dalla delibera