TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-02-22, n. 201000618

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-02-22, n. 201000618
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201000618
Data del deposito : 22 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01439/2008 REG.RIC.

N. 00618/2010 REG.SEN.

N. 01439/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2008, proposto da:
RI OC, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, 114;



contro

Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia Provincie di Lecce, ND e TO, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; Comune di Cisternino in Persona del Sindaco P.T.;



per l'annullamento

- del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, ND e TO dell’11.06.2008, prot. n. 1863 bap (doc. n. 1), trasmesso con nota dell’11.06.2008, ricevuta in data 16.06.2008;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia Provincie di Lecce, ND e TO e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. Filippo Giorgio, in delega dell'avv. P.Balducci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso passato alla notifica il 29 settembre 2008, depositato il 20 ottobre successivo, la ricorrente, premettendo di essere proprietaria in Comune di Cisternino di alcuni terreni agricoli sui quali insiste un agglomerato di trulli; di aver inoltrato, in data 24 ottobre 2007, richiesta di permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di interventi di consolidamento statico ed ampliamento; che con provvedimento 30 aprile 2008 il Responsabile Tecnico del Comune di Cisternino rilasciava alla ricorrente l’autorizzazione paesaggistica n. 11/2008, di cui all’art. 5 del P.U.T.T./P; tanto premesso impugna il provvedimento in epigrafe indicato, a mezzo del quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, ND e TO ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Cisternino sulla considerazione che “ la nuova costruzione prevista in aderenza a trulli antichi esistenti altera, in maniera impropria, lo stato dei luoghi coprendo in parte le visuali prospettiche delle strutture architettoniche che si presentano integre secondo l’impatto originario ”.

Il ricorso é affidato ai seguenti motivi:

I) eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto ed illogicità: infatti il progetto non contempla la realizzazione di una nuova costruzione ad erigersi “in aderenza” dei trulli preesistenti, sibbene di una struttura “a lamìa”, collocata sul lato sud dei trulli e ad essi collegata attraverso un corridoio; trattasi dunque di ampliamento ammissibile secondo le norme di attuazione vigenti, le quali prevedono espressamente, nelle zone E, la possibilità di ampliamento dei piani terra dei trulli o delle lamìe esistenti allo scopo di realizzare servizi igienici o vani accessori, così come é avvenuto nella fattispecie;

II) eccesso di potere per travisamento dei

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