TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-03-28, n. 202203471
Ordinanza collegiale
8 settembre 2020
Sentenza
28 marzo 2022
Ordinanza cautelare
8 aprile 2021
Ordinanza collegiale
26 novembre 2020
Ordinanza collegiale
8 settembre 2020
Ordinanza collegiale
26 novembre 2020
Ordinanza cautelare
8 aprile 2021
Sentenza
28 marzo 2022
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2022
N. 03471/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06140/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6140 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno-OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-di respingimento dell'istanza di cittadinanza italiana, presentata dalla -OMISSIS-ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso a quello impugnato se lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2022 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - La ricorrente ha proposto ricorso al fine di vedere dichiarata l’illegittimità e disposto l’annullamento del decreto con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza presentata in data -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992.
II. - Il diniego avversato si fonda sulle seguenti ragioni ostative:
“ VISTA la documentazione acquisita agli atti dalla quale è emerso che nei confronti dell'interessata risultano le seguenti vicende penali:
- -OMISSIS-: deferita dai carabinieri di -OMISSIS-per violazione dell'art. 588 c.p. ( rissa );
- -OMISSIS-: deferita dalla Stazione CC via -OMISSIS- per violazione degli artt. 610 ( violenza privata ), 612 ( minaccia ) e 614 c.p. ( violazione di domicilio ) ” .
III. - Avverso il provvedimento sono stati articolati i seguenti motivi di ricorso
1) Violazione dell'art. 10-bis, legge n. 241/1990 per mancata notifica del preavviso di rigetto , essendo quest’ultimo stato inserito sul portale SICITT, inaccessibile per chi ha presentato la domanda cartacea prima dell’istituzione dello stesso. Inoltre, la ricorrente assume che la comunicazione via SICITT si ritiene notificata solo laddove venga effettivamente letta dall'istante, infatti la Circolare Ministero dell'Interno prot. 0002646 del 22.03.2019 dispone che: l'interessato visionerà la comunicazione e l'avvenuta lettura verrà tracciata in SICITT all'interno della comunicazione inviata tramite la spunta “letto” , circostanza che evidentemente non concorre nel caso di specie, con lesione delle prerogative partecipative e del principio del contraddittorio, oltre che dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione;
2) Violazione dell'art. 9, Legge 5/2/1992 n. 91 – Eccesso di potere per insufficiente e inadeguata motivazione – Insussistenza di ragioni ostative all’acquisizione della cittadinanza – Manifesta illogicità e travisamento dei fatti , in quanto la ricorrente non è mai stata condannata per nessun reato. Il diniego è quindi frutto di un travisamento dei fatti, visto che:
- per la notizia di reato del -OMISSIS-deferita dai Carabinieri di -OMISSIS-per la violazione dell'art. 588 c.p. (rissa), il Tribunale di -OMISSIS-con -OMISSIS-ha dichiarato l'assoluzione della ricorrente perché il fatto non sussiste.
- per la notizia di reato del -OMISSIS-deferita dalla Stazione CC Via -OMISSIS-, il procedimento è stato definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.
Inoltre, parte attrice lamenta che l’Amministrazione non ha valutato concretamente la condizione dell’istante, il suo livello di integrazione sociale, di qui l’incongruità e irragionevolezza della motivazione.
IV. - Il Ministero il giorno prima della camera di consiglio fissata per il giorno 8 settembre 2020, ha depositato in giudizio un’istanza di rinvio, avendo riaperto l’istruttoria ai fini di una rivalutazione della posizione della ricorrente sulla base di quanto dalla stessa rilevato in sede di ricorso.
In vista della successiva udienza camerale, fissata per il 24 novembre 2020, il Ministero ha chiesto un ulteriore rinvio, in quanto “ gli elementi finora acquisiti non hanno consentito un compiuto accertamento in ordine ai fatti oggetto della querela presentata nei confronti della ricorrente per i reati di cui agli artt. 610, 612 e 614 c.p. ”.
V. - Con ordinanza collegiale del 26 novembre 2020 sono stati sollevati dubbi circa la legittimazione attiva della ricorrente -OMISSIS-, atteso che il diniego impugnato fa riferimento invece a tale -OMISSIS-. Le parti, a cui era stato assegnato un termine di 15 giorni per presentare memorie sulla questione, hanno chiarito che -OMISSIS-è il nome da nubile dell’interessata, con il quale la stessa ha presentato la domanda di concessione della cittadinanza italiana, mentre -OMISSIS- è il cognome del coniuge della stessa.
VI. - Con memoria depositata il 16 febbraio 2021 il Ministero ha comunicato, all’esito della rinnovata istruttoria, di confermare il provvedimento di diniego già adottato, essendo emerso che:
- il procedimento penale -OMISSIS-, aperto su segnalazione della Stazione C.C. Via -OMISSIS- in relazione ai reati di cui agli artt. 610, 612 e 614 c.p., risulta ancora pendente presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-con udienza fissata per il giorno -OMISSIS-;
- la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di remissione di querela, della quale si fa menzione nel ricorso, risulta riferita ad un procedimento penale del -OMISSIS-, concernente il reato previsto dall’art. 640 c.p., evidenziando che la remissione di querela non equivale all’accertamento dell’insussistenza dei fatti, con la conseguenza che l’Amministrazione può legittimamente tener conto della relativa condotta ai fini del giudizio di idoneità dell’aspirante cittadino.
VII. - La ricorrente ha replicato contestando la novità dell’ulteriore elemento a carico sollevato, relativo al procedimento penale in corso -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 610, 612 e 614 c.p. e insistendo sulla perdurante illegittimità del provvedimento originariamente impugnato.
VIII. - Con ordinanza n. -OMISSIS-è stata respinta la domanda di misure cautelari avanzata dalla ricorrente.
IX. - Nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I. – In via preliminare il Collegio dà atto dell’intervenuto superamento delle problematiche relative all’inammissibilità del gravame (per difetto di legittimazione attiva) - dato che è stato chiarito, nel corso del giudizio, che la ricorrente è effettivamente il soggetto direttamente interessato - sicché si può procedere ad esaminarlo nel merito.
Il ricorso è infondato.
II. – In ordine al primo motivo di ricorso, con cui parte attrice si duole del mancato preavviso di rigetto, contestando l’avvenuta notifica nei suoi confronti della comunicazione del -OMISSIS-in via telematica