TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-05-29, n. 202410891

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-05-29, n. 202410891
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410891
Data del deposito : 29 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2024

N. 10891/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13010/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13010 del 2023, proposto da
G A, M A B, G C, T F, P M, L M, G M, L P, Salvatore Pirro', R R, V S, M S, F S, F G Z, L B, A N A, A S, E L, V L, A D F, G L T S, E P, E P, F M L, P S, G S, F S, A B, rappresentati e difesi dagli avvocati R C, D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Lido Rosato, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del 27 aprile 2023, del Ministero della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari, pubblicato sulla G.U., Serie generale n.142, il 20 giugno 2023, di adozione dell'Individuazione dei criteri di riparto delle risorse finanziarie a favore dei medici ex condotti”, avente carattere provvedimentale e pregiudizievole e, ove occorra, di ogni altro atto comunque antecedente, preordinato, conseguenziale, successivo e, comunque, connesso o attuativo del decreto.

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA di annullamento in parte qua del decreto gravato per non aver fatto precedere il Ministero la definizione dei criteri dall'obbligo di applicazione di soddisfazione della pretesa economica, ovvero per non aver esplicitato che la somma ripartita è soddisfazione della retribuzione perequata tabellare della categoria dei medici SSN con ogni effetto di legge, secondo la corretta applicazione dei principi costituzionali e della normativa vigente in materia. per l'erogazione delle predette somme.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, rappresentando di essere tutti medici ex condotti del Servizio Sanitario Nazionale o loro eredi, chiedono l’annullamento del decreto del Ministero della Salute del 27 aprile 2023 avete ad oggetto “Individuazione dei criteri di riparto delle risorse finanziarie a favore dei medici ex condotti”.

1.1 Con un unico articolato motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione legge (art. 1, comma 456, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e art.1, commi 752 e 753, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, art. 3 e ss della l. n. 241 del 1990, d.lgs. n. 82 del 2005), nonché l’eccesso di potere, sotto molteplici profili.

Sostengono che con il D.M. gravato il Ministero realizzerebbe solo una forfettaria corresponsione una tantum di arretrati ripartiti in modo perequativo tra i medici ex condotti in base all’applicazione di un algoritmo contraddittorio perché fondato sulla priorità dell’anzianità di servizio tra gli ex medici interessati il cui numero resta indeterminabile a priori.

Illegittima sarebbe altresì la procedura prevista dal decreto che rinvia ad un avviso pubblico da adottarsi da parte delle Aziende sanitarie per acquisire l’interesse dei medici e i dati necessari per determinare l’ammontare delle somme da corrispondere. Tale avviso costituirebbe un illegittimo aggravamento del procedimento ammnistrativo, imposto iniquamente, per i tempi strettissimi concessi (trenta giorni dalla pubblicazione del decreto). Parte ricorrente sostiene che il Ministero avrebbe potuto pervenire alla medesima finalità mediante una diversa e più celere via adottando procedure simili a quelle seguite per erogare aiuti e sovvenzioni, nel periodo COVID.

Sussisterebbe la violazione dell’art. 18 della l.n. 241 del 1990 poiché i dati che i medici dovrebbero fornire sono già in possesso delle Amministrazioni.

Il rinvio contenuto nel D.M. alle somme “ …a qualsiasi titolo… ” percepite comporterebbe non solo una ricerca particolarmente gravosa per i medici, ma altresì la ricomprensione di somme del tutto eterogenee, non riguardanti gli istituti retributivi oggetto della perequazione disposta dal Governo (come ad esempio eventuali risarcimenti, gettoni di presenza per partecipazione a commissioni, rimborsi chilometrici, …).

Illegittimo sarebbe, infine, il criterio di cui all’algoritmo allegato al D.M. che comporterebbe conseguenze gravemente discriminatorie e sperequative, poiché prescinde dalle norme della contrattazione collettiva per il calcolo delle indennità retributive.

Il provvedimento amministrativo informatico che deriverebbe all’esito dell’applicazione dell’algoritmo sarebbe illegittimo poiché basato su un procedimento informatico che non avrebbe una funzione strumentale alla decisione umana (“servente-deduttiva”), bensì sostanzierebbe una ipotesi di informatica “predittiva”, cioè capace di prendere decisioni al posto dell’uomo.

Illegittima per violazione di legge sarebbe infine la previsione di cui al comma 4 dell’art. 2 del Decreto impugnato, che dispone ai fini del trasferimento delle somme in favore del medico ex condotto, la espressa rinuncia da parte di questi a rivendicare ulteriori pretese connesse con il rapporto intercorso con tutte le USL/AUSL o aziende ed enti del SSN.

Infine il Ministero, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe stato vincolato a riconoscere la pretesa economica dei medici ex condotti, senza poter discrezionalmente individuare un diverso trattamento economico. Ed invece i criteri indicati nel D.M. contraddirebbero la finalità voluta dal Governo e la stessa esecuzione delle sentenze del TAR Lazio, n. 640 del 1994, e del Consiglio di Stato, n. 2537 del 2004 (nei cui giudizi gli odierni ricorrenti erano parti) senza addurre alcuna motivazione.

2. Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero intimato, il quale ha eccepito l’infondatezza e l’inammissibilità per difetto di interesse attuale e concreto dei motivi di ricorso;
inoltre con memoria depositata il 6 febbraio 2024 lo stesso Ministero ha eccepito in via preliminare “ il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda di pagamento delle differenze retributive” e, nel merito, insistito per il rigetto del ricorso.

4. Con memoria parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, rappresentando altresì quanto al difetto di giurisdizione che “ I ricorrenti non hanno avanzato alcuna domanda di condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive.”.

5. All’udienza pubblica del 16 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione poiché inconferente atteso che i ricorrenti non hanno proposto domanda di condanna al pagamento di voci retributive, ma unicamente chiesto l’annullamento del D.M. in epigrafe indicato.

6.1 Con riferimento, dunque, all’azione demolitoria avverso il D.M., il Collegio ritiene di poter prescindere dall’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, ossia tutti gli altri medici ex condotti che potrebbero essere interessati a partecipare alla procedura disciplinata dal Decreto in questione, attesa l’infondatezza e l’inammissibilità per carenza di un interesse a ricorrere concreto e attuale in capo ai ricorrenti dei motivi di ricorso.

7.Occorre premettere che la questione ivi sottoposta trae origine da una vicenda risalente nel tempo e piuttosto complessa, anche per le oscillazioni giurisprudenziali susseguitesi con riferimento all'interpretazione dell'art. 110 del D.P.R. n. 270 del 1987 ed al trattamento economico da riconoscersi ai medici ex condotti che non hanno scelto il "tempo pieno" o il "tempo definito", ma il trattamento c.d. "omnicomprensivo";
con i riferimento ai quali il più recente orientamento giurisprudenziale “esclude l'aggiunta di ulteriori emolumenti, anche se legati all'anzianità di servizio,…” (Cons. Stato, Sez. III, sent., 26 settembre 2013, n. 4769).

7.1 Andando a ritroso nel tempo, con l'istituzione del servizio sanitario nazionale, la generalità dei compiti originariamente tipici dei medici condotti, è stata devoluta alle unità sanitarie locali ed anche i medici condotti sono transitati alle dipendenze delle U.S.L., conservando tuttavia, a titolo transitorio e ad esaurimento, una disciplina marginalmente differenziata rispetto a quella del resto del personale medico in rapporto d'impiego (art. 61 della L. 23 dicembre 1978, n. 833).

Per quanto qui di interesse, l'art. 28 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 ha disposto che, in sede di primo inquadramento, gli ex medici condotti fossero ammessi, a richiesta, entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello stesso D.P.R. n. 348, al rapporto di lavoro "a tempo pieno" o "a tempo definito", prevedendo per gli ammessi a rapporto di lavoro "a tempo definito" le compatibilità di cui alle convenzioni nazionali.

Successivamente l’articolo 110 del D.P.R. n. 270 del 1987, nel disciplinare la posizione di quei “medici condotti nei confronti dei quali, alla data del 1° gennaio 1987, non erano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi del citato art. 28 del D.P.R. n. 348”, ha previsto che gli stessi potessero, a domanda, optare per un trattamento economico onnicomprensivo di L.

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