TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2024-11-11, n. 202400162

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2024-11-11, n. 202400162
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400162
Data del deposito : 11 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2024

N. 00162/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00166/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 166 del 2024, proposto da:
A T, rappresentata e difesa dall’avvocato S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Volano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall’art. 1 comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;



per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia

- del provvedimento di regolarizzazione in sanatoria opere abusive relative ai lavori per la costruzione di deposito attrezzi p.ed. 994 C.C. Volano – Prot. N. 3951 – dd. 11/06/2024, notificato il 19/06/2024;

- di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in correlazione.

Visti il ricorso nonché i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Volano;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.;

Visti gli artt. 55, 60 e 74 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 il consigliere A T e uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale.

Sentite le stesse parti, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

1. A seguito dell’accertamento della realizzazione di opere abusive sulla p.ed. 994 e sulle pp.ff. 2621-2619/2 C.C. Volano in località Ville, di cui sono comproprietarie le signore A, Alida, L e O T, il Comune di Volano in data 21 novembre 2016 ha adottato un provvedimento che ingiungeva alle proprietarie medesime la rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In particolare dal verbale del sopralluogo di verifica n. 2917 del 17 maggio 2016 emerge “ la trasformazione di una baracca da legno a muratura ” sulla p.ed. 994 e la presenza di manufatti ad uso pollaio di circa 5,00 mq e gazebo di ml 2,95x3,00 sulle adiacenti pp.ff. 2621-2619/2 nonché di recinzioni metalliche perimetrali e di un complessivo stato di degrado del sito. Il verbale riporta che “ tali opere risultano essere eseguite in assenza del titolo abilitativo necessario scia e permesso di costruire (baracca esterna). ” e che “ I lavori abusivi … sono stati eseguiti su un terreno agricolo e su un edificio destinati urbanisticamente ad ‘Aree agricole di pregio’ art. 53, e con vincolo di ‘Fasce di rispetto stradale’ art. 72 delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente ”. Il Comune di Volano, tramite le ortofoto esistenti presso il Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali della Provincia autonoma di Trento ha inoltre avuto contezza che la costruzione dell’edificio-baito di campagna non è avvenuta prima del settembre 1967 fuori dal centro abitato, bensì tra gli anni 1973 ed il 1980.

2. La rimessa in pristino disposta dal Comune di Volano in data 21 novembre 2016 è stata avversata dalla signora A T con ricorso innanzi questo Tribunale respinto con sentenza n. 231 del 12 luglio 2017 con la quale è stato rilevato che “ il manufatto, a seguito dell’intervento di consolidamento eseguito nel 2009, non si configura più come una semplice baracca in legno adibita a deposito di attrezzi agricoli, bensì come una costruzione in muratura e legno, munita di arredi interni, in relazione alla quale non v’è dubbio che la ricorrente avrebbe dovuto preventivamente richiedere il rilascio di un nuovo ed ulteriore titolo abilitativo ”. La signora A T in data 26 ottobre 2017, ha quindi presentato al Comune di Volano domanda di permesso di costruire in sanatoria evidenziando nella relazione tecnica presentata che “ da parte della proprietà si manifesta la piena volontà di eseguire la rimessa in pristino delle parti di cortile circostante con la rimozione dei manufatti ad uso pollaio e gazebo come accertato dal sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale dd. 17 maggio 2016 ”. Dopo il parere favorevole alla sanatoria espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 22 novembre 2017 il Comune di Volano con provvedimento in data 16 gennaio 2018, prot. n. 669 ha determinato in euro 5.683,11 l’importo da versare a titolo di contributo e sanzione per la regolarizzazione in sanatoria, precisando peraltro che “ il rilascio del provvedimento in sanatoria avverrà subordinatamente al pagamento dell’importo di cui sopra ed al “ripristino di tutte le opere abusive esterne

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi