TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2011-10-21, n. 201108112
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N. 08112/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02668/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2668 del 2011, proposto da
C B elettivamente domiciliata in Roma, via Velletri n. 10 presso lo studio dell’avv. Fulvio Sarzana Di Sant'Ippolito che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
COMUNE DI NEPI, in persona del Sindaco p.t. – non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 805/UT del 7.1.2011 con cui il Comune di Nepi ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con ordinanza n. 5984/11 il Tribunale ha richiesto al Comune di Nepi di depositare una documentata relazione sulla fattispecie oggetto di causa nella quale avrebbe dovuto essere, tra l’altro, specificato il rapporto tra le opere indicate nel provvedimento impugnato e la concessione in sanatoria menzionata nell’atto introduttivo;
Rilevato che il Comune di Nepi, senza giustificato motivo, ha omesso di ottemperare all’ordinanza istruttoria predetta;
Ritenuto, pertanto, necessario reiterare la prescrizione istruttoria invitando il Comune di Nepi a depositare la documentazione già richiesta e preavvisando l’amministrazione che la persistente inottemperanza della stessa potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64 comma 4° d. lgs. n. 104/10;