TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-05-25, n. 202308849

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-05-25, n. 202308849
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308849
Data del deposito : 25 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2023

N. 08849/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01508/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1508 del 2022, proposto da
G L M G, rappresentato e difeso dagli avvocati G M e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

L C, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione anche ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a,

della tuttora incognita delibera del Plenum del C.S.M. del 7 dicembre 2021, relativa al conferimento al dott. L C delle funzioni direttive giudicanti elevate di I grado di Presidente del Tribunale di Livorno, nonché del tuttora incognito d.P.R. conclusivo del procedimento;

della deliberazione della Quinta Commissione del CSM del 16 settembre 2021, nella parte in cui ha approvato il testo della “proposta A” formulata dalla stessa Quinta Commissione al Plenum del CSM per la nomina a Presidente del Tribunale di Livorno, il dott. L C;

del concerto espresso dal Ministro della Giustizia prot. n. 37/7/88-2021 del 22 novembre 2021, nella parte in cui tale concerto è stato reso in favore del dott. L C;

del decreto del Ministero della Giustizia e/o del decreto del Presidente della Repubblica, di incognita data e incognito numero (ad oggi non conosciuto dal ricorrente), di nomina del dottor L C a Presidente del Tribunale di Livorno;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe il dott. Lino Maria G ha impugnato la delibera del C.S.M. del 7 dicembre 2021, relativa al conferimento al dott. L C delle funzioni direttive giudicanti elevate di I grado di Presidente del Tribunale di Livorno.

Il ricorrente ha dedotto di avere presentato domanda per il conferimento di tale incarico;
la Quinta Commissione, all’esito dell’esame delle domande inoltrate, aveva proposto con 2 voti favorevoli il ricorrente e con 3 voti il dott. L C, la cui nomina era stata poi approvata dal Plenum con la delibera impugnata.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.violazione e falsa applicazione artt. 10, 11 e 12 e d.lgs. 160/2006. Eccesso di potere per difetto e illogicità della motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla disapplicazione degli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 17, 24, 25, 26 e 28 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria (Circolare p-14858-2015 del 28.7.2015).

La delibera aveva ritenuto prevalente, in relazione all’indicatore specifico di cui all’art. 17 lett. a) del citato Testo unico (“esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi…”), il dott. C, rilevando che, pur a fronte di un percorso professionale del dott. G complessivamente più lungo (protrattosi per circa 33 anni, rispetto ai 29 anni del dott. C) - quest’ultimo poteva vantare un percorso caratterizzato da maggiore pluralità delle esperienze in diversi settori e materie, ovvero sia civile che penale, requirente e giudicante.

Tuttavia, la verifica delle esperienze maturate avrebbe dovuto essere svolta in maniera “integrata”, non prendendo a riferimento la sola “pluralità dei settori”, ma anche il contesto e lo spessore effettivo di tutte le materie trattate nel percorso di carriera;
sotto tale profilo, avrebbe dovuto essere considerato che il settore civile del Tribunale di Lucca, ove era maturata l’esperienza del ricorrente, oltre a rappresentare una realtà ben più complessa rispetto ai Tribunali di Pistoia e di Siena, presso cui aveva prestato servizio il controinteressato, comprendeva le materie del lavoro e della previdenza, concorsuale e fallimentare, delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, della famiglia e della volontaria giurisdizione, funzioni che il ricorrente aveva svolto anche presiedendo i collegi giudicanti.

Tali aspetti non erano stati valutati, così come la maggiore esperienza nel settore giudicante, di 17 anni.

Del pari era mancata la “ponderazione” dei “risultati conseguiti, in termini qualitativi e quantitativi”, quale ulteriore elemento previsto dall’art. 17, lett. a), del

TU

Dirigenza Giudiziaria.

In particolare, i dati aggregati del contenzioso civile del Tribunale di Lucca, ove il ricorrente era Presidente di sezione civile, segnalavano una riduzione delle pendenze, dal 2015 al 2020, di quasi 5.000 procedimenti (da n.

8.528 a n. 3.546), una riduzione delle pendenze di lavoro e previdenza, negli stessi periodi, di oltre 2.200 pendenze (da n.

3.295 a n. 1.075) e una riduzione dei dati relativi alle pendenze ultratriennali nel contenzioso civile da n. 1.496 (pari al 24,60%) a n. 390 (pari al 10,64%).

Di contro, l’esercizio delle funzioni civili da parte del dott. C, oltre ad essere risalente nel tempo (22.12.2004-19.11.2007) e comunque inferiore al quadriennio, che rappresentava il dato temporale minimo ex art. 11 del d.lgs. 160/2006, era di minore rilevanza, in quanto svolto presso sedi distaccate e non presso la sede centrale del tribunale.

Quanto alle pregresse esperienze direttive e semidirettive, da valutare ai sensi dell’art. 17, lett. b), del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, il CSM aveva evidenziato che entrambi i candidati potevano vantare incarichi semidirettivi, in quanto il dott. C era presidente della sezione penale del Tribunale di Siena dal 29.9.2015, mentre il dott. G era presidente della sezione civile del Tribunale di Lucca dal 21.10.2015;
tuttavia il controinteressato era stato preferito poiché dal 20.9.2015 al 18.7.2016, e quindi per il periodo rilevante di 10 mesi, aveva svolto anche le funzioni di Presidente del Tribunale a causa della provvisoria vacanza del posto da conferire, maturando una esperienza direttiva di fatto assente nel profilo del concorrente.

Le funzioni semidirettive che poteva vantare il ricorrente, però, presso la sezione civile del Tribunale di Lucca, riguardavano una struttura organizzativa ben più complessa rispetto alle Sezioni Penali tanto del Tribunale di Pistoia che del Tribunale di Siena e pari, come dimensioni, al Tribunale di Livorno, oggetto del concorso.

Inoltre, contando anche le funzioni semidirettive di fatto, il ricorrente aveva svolto tale ruolo per circa 9 anni, sicché poteva vantare sotto tale profilo un’esperienza maggiore, non comparabile con quella del controinteressato come “coordinatore del dibattimento”.

Infine, il CSM non aveva tenuto conto delle concrete attività espletate nello svolgimento dell’incarico semidirettivo, espressamente prese in esame dall’art. 17 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria.

Quanto alla comparazione complessiva tra gli aspiranti, l’art. 25 del Testo unico richiedeva che la valutazione fosse effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare: al riguardo avrebbe dovuto, quindi, essere adeguatamente considerato che il ricorrente (nominato con d.m. 30.4.1986) vantava ben 17 anni di maggior durata di esercizio delle funzioni giudicanti, rilevanti ai fini specifici, in quanto il dott. C aveva svolto funzioni requirenti per quasi 14 anni, per poi esercitare funzioni giudicanti solo dal 22.12.2004.

2. Eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento dei fatti, in relazione alla disapplicazione dell’art. 11 T.u. dirigenza giudiziaria e dalle norme del T.u. dirigenza giudiziaria sugli indicatori generali, nonché degli artt. 6, 7, 8 e 9.

Il CSM, sotto il profilo delle esperienze ordinamentali, aveva indebitamente equiparato i profili dei due candidati, sul rilievo che il dott. C aveva svolto per 2 mesi l’incarico di componente della Commissione Flussi e per soli 2 mesi l’incarico di componente del Consiglio giudiziario di Firenze, mentre il ricorrente aveva svolto tale ultimo ruolo per un quadriennio.

In ogni caso, un eventuale giudizio di equivalenza tra i candidati avrebbe dovuto comportare l’applicazione del criterio residuale previsto nell’art. 23 n. 3 del T.u. in punto di prevalenza del candidato con maggiore anzianità di ruolo, ovvero il ricorrente.

Si sono costituiti il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Deve premettersi che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 e dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015.

Secondo tale disciplina, per il conferimento di incarichi direttivi assumono rilevanza il parametro delle “attitudini” e quello del “merito” che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.

Il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, del d.lgs. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;
è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall’art. 11 del d.lgs. 160/2006.

Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, “Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria”, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale e ha disciplinato in maniera estremamente puntuale l’apprezzamento del requisito dell’attitudine.

In particolare, con riferimento alle attitudini, il nuovo Testo Unico ha previsto accanto agli indicatori generali - disciplinati dagli artt.

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