TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-12-18, n. 201412866

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-12-18, n. 201412866
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201412866
Data del deposito : 18 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 17999/2000 REG.RIC.

N. 12866/2014 REG.PROV.COLL.

N. 17999/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17999 del 2000, proposto da:
D P M, rappresentato e difeso dagli avv. R M, C D P, con domicilio eletto presso C D P in Roma, Via Crescenzio, 97;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Centro Sportivo Italiano;

per l'annullamento

cartolina di precetto per svolgimento del servizio sostitutivo civile.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe indicato è stata impugnata la cartolina precetto in data 17.10.2000 con cui è stato disposto l’arruolamento del sig. D P M con decorrenza 31.10.2000, per prestare il servizio civile in sostituzione del servizio militare, ai sensi della L. 8 luglio 1998, n. 230.

A sostegno del gravame sono state dedotte le censure di incompetenza per violazione dell’art. 8 della L. n. 230 del 1998 e dell’art. 10 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, nonché di violazione dell’art. 9 della L. n. 230 del 1998, articolate in due distinti motivi.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria di pura forma, senza assumere conclusioni.

Con decreto presidenziale 25 ottobre 2000, n. 40 e con successiva ordinanza collegiale 6 novembre 2000, n. 9300 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

All'udienza pubblica dell’11 novembre 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- L’impugnazione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come evidenziato dallo stesso ricorrente, nella memoria depositata in data 26.09.2014, nelle more della decisione del merito della questione introdotta è entrata in vigore la legge 23 agosto 2004, n. 226, il cui art. 1 dispone che “le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005”.

La sopravvenuta previsione normativa elide in radice l'interesse dell’istante alla decisione del ricorso proposto avverso la chiamata per lo svolgimento del servizio militare di leva, dal momento che, come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa “a seguito dell'entrata in vigore della normativa di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, gli effetti del provvedimento impugnato ...devono ritenersi sospesi indefinitamente, atteso il nuovo sistema del servizio militare volontario” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 marzo 2006, n. 1026). Aggiungasi, per quanto concerne in particolare la presente controversia, che relativamente al servizio civile sostitutivo della leva obbligatoria l’art. 2, comma 1 della L. 6 marzo 2001, n. 64 ha stabilito che “A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria”;
sicchè dal 1° gennaio 2005 non esiste più alcuna norma di legge che possa legittimare, ai sensi degli artt. 23 e 52, comma 2, della Costituzione, l’imposizione della prestazione del servizio civile a carico del ricorrente.

In relazione a quanto precede al Collegio non resta che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità al ricorrente.

L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia, al fine di evitare un’inutile attività giurisdizionale.

Ed è proprio ciò che si è verificato nella vicenda in esame, in quanto -come sopra osservato- è sopravvenuto un atto normativo, il quale, come suo proprio effetto e anche indipendentemente dalle questioni sottoposte a questo giudice nel procedimento considerato, muta le situazioni giuridiche in modo tale da rendere inutile la pronuncia chiesta al giudice amministrativo.

3.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi