TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2023-07-25, n. 202312618

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2023-07-25, n. 202312618
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312618
Data del deposito : 25 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2023

N. 12618/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07014/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7014 del 2023, proposto da
F e C. s.r.l., in persona degli amministratori p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. A G, presso il cui studio in Roma, via Gramsci, 9, ha eletto domicilio;

contro

Ater - Azienda territoriale per l’edilizia residenziale del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. G B, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura dell’ente in Roma, via F. Paulucci de Calboli, 20/E;

nei confronti

Grivan Group s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Russo, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
Del Bo s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Ferola, Renato Ferola e Bianca Luisa Napolitano, presso lo studio dei quali in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, n. 18, ha eletto domicilio;
Del Bo Servizi s.p.a.;
Parenti Impianti s.r.l.;
Tk Elevator Italia s.p.a.;
Fusco s.r.l.;
Auros Elevator s.r.l.;
Ambassador Ascensori s.r.l.;
Del Vecchio s.r.l.;

per l'annullamento

(ric.)

- della d.d. n. 423 del 29.9.2022, recante “Determina a contrarre”;

- del bando di gara pubblicato il 19.10.2022, avente a oggetto la “Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per l’affidamento dell’Appalto Misto di lavori di manutenzione straordinaria programmata e a guasto e servizi di conduzione degli impianti ascensore e montacarichi installati nei fabbricati e negli uffici di proprietà o in gestione dell'azienda Territoriale per l'edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma – ripartito in 3 lotti – per il periodo di 3 anni” (CIG 94420588BF;
CIG 9442271885;
CIG 94423834F3);

- del relativo disciplinare, del progetto a base di gara e del capitolato speciale d’appalto;

- della d.d. n. 93 del 3.4.2023, recante “Approvazione esito gara ed aggiudicazione” dell’appalto in questione (COD. GARA MS202240STI1,2,3);

nonché per la declaratoria di nullità o comunque di inefficacia

del contratto, ove medio tempore stipulato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a.;

(ric. incid.)

- dei verbali di gara relativamente alla ammissione di F, alla valutazione della relativa offerta tecnica e alla graduatoria finale, nonché dei relativi provvedimenti di approvazione;


Visti il ricorso, il ricorso incidentale e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica dell’11 luglio 2023 il dott. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 2.5.2023 all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Roma (Ater) nonché a Grivan Group s.p.a., Del Bo Servizi s.p.a. e Del Bo s.p.a., depositato il 5.5.2023, la società F e C., nel premettere di aver partecipato alla gara in epigrafe – articolata in tre lotti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e conclusasi con l’assegnazione del lotto 1 a Grivan Group, del lotto 2 a Del Bo Servizi e del lotto 3 a Del Bo – e di essersi classificata al quarto posto nella graduatoria del primo lotto e al quinto posto in quelle degli altri due lotti, ha chiesto l’annullamento degli esiti della selezione e degli atti presupposti (determina a contrarre, bando, disciplinare e capitolato speciale d’appalto), deducendo “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, commi 6, 10-bis e 14-bis, d.lgs. n. 50/2016 (con particolare riguardo alle Linee guida n. 2 ANAC di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 in tema di ‘offerta economicamente più vantaggiosa’);
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8 e 9 del Capitolato speciale d’appalto;
eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, illogicità manifesta e disparità di trattamento;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.
”:

- dalla lettura del disciplinare di gara emergerebbe che 46 punti su 70 dell’offerta tecnica sarebbero andati a premiare opere aggiuntive rispetto alle previsioni del capitolato e della lex specialis , ossia elementi dell’offerta di tipo meramente quantitativo;
ciò con particolare riferimento agli elementi: A.

1.b
, fornitura, installazione e gestione degli impianti con la telegestione (sino a un massimo di 80 apparati con previsione di un punteggio massimo di 6 in funzione delle quantità offerte); B.

1.a
, fornitura e posa in opera variatori di frequenza-inverter (sino a un massimo di 50 apparati con previsione di un punteggio massimo di 10 in funzione delle quantità offerte); B.

1.b
, fornitura, posa in opera e conduzione di apparati di telesoccorso GSM (sino a un massimo di 80 apparati con previsione di un punteggio massimo di 10 in funzione delle quantità offerte); B.

1.c
, fornitura e posa in opera di parapetti sul tetto di cabina (sino a un massimo di 30 apparati con previsione di un punteggio massimo di 5 in funzione delle quantità offerte); B.2 , “fornitura e posa in opera di servoscala a pedana e/o a seggiolino, max 4 rampe conforme al D.M. 236/89, comprensivi del progetto per l’installazione e di tutte le certificazioni necessarie sugli impianti oggetto dell’appalto” (sino a un massimo di 3 apparati con previsione di un punteggio massimo di 15 in funzione delle quantità offerte);
la stazione appaltante avrebbe cioè stabilito di premiare, nell’ambito della valutazione dell’offerta tecnica, i concorrenti che avessero offerto fornitura e posa in opera di apparati “in quantità sensibilmente maggiori rispetto a quelle richieste dai documenti di gara” (come per gli elementi A.

1.b, B.

1.a, B.

1.b, B.2) o “del tutto non previsti e non ‘quotati’” (come per l’elemento B.

1.c, peraltro non presente nell’elenco prezzi né in quello degli ammodernamenti previsti), costituenti un’aggiunta quantitativa, nell’ambito della manutenzione straordinaria programmata, all’elenco degli ammodernamenti incluso nei documenti di gara;

- di qui, l’asserita violazione dell’art. 95 d.lgs. n. 50/2016 (anche nella lettura datane da Anac con delib. n. 1075/2018 e con atto del Presidente del 10.5.2022), nelle parti recanti per un verso limitazione al 30% del punteggio massimo per la componente economica, con affermazione della centralità della valorizzazione degli elementi qualitativi (commi 6 e 10- bis ), e, per altro verso, divieto di attribuzione di punteggi per l’offerta di “opere aggiuntive” (così da impedire l’illegittima duplicazione del ribasso;
co. 14- bis ).

Si sono costituite in resistenza l’amministrazione e la società Grivan Group.

Con ordinanza n. 2519 del 17.5.2023 è stata accolta l’istanza cautelare (e, “stante la natura del vizio dedotto”, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, poi effettuata con atti notificati il 19.5.2023, nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari).

Con ricorso incidentale notificato il 29.5.2023 (dep. il 7.6) la società Del Bo ha chiesto la reiezione o la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale, deducendo “ violazione del regolamento CE n. 765/2008;
violazione dell’art. 87 d.lgs. n. 50/2016;
violazione del bando, punto iii.

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