TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2017-12-22, n. 201700213
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Pubblicato il 22/12/2017
N. 00213/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00734/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2017, proposto dal signor G E V, rappresentato e difeso dall'avvocato R L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G M in Reggio Calabria, via Archia Poeta 7;
contro
il Comune di Bagnara Calabra, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
l’ATERP di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G D L, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Manfroci 17;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione n. 18 del 26 luglio 2016 adottata dall'unità Organizzativa Complessa di I° Livello - edilizia e territorio del Comune di Bagnara Calabra avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio di E.R.P. di proprietà ATERP sito in località Calcara di Bagnara Calabra
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ATERP;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Rilevato preliminarmente che la controversia in esame è attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, secondo i principi espressi dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (A.P. Consiglio di Stato n. 28 del 1995 e n. 6 del 2014), in quanto essa ha ad oggetto la decadenza della concessione di un bene pubblico;
Rilevato che, in applicazione degli articoli 40, comma 1, lett. g), c.p.a e 44, comma 1, lett. a), c.p.a., il ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità, in quanto l’atto risulta privo di sottoscrizione da parte del costituito procuratore;
Considerato che i predetti profili, unitamente ad altre irregolarità, sono già stati rappresentati al procuratore ed al domiciliatario con “comunicazione di cortesia” trasmessa il 6 dicembre 2017, cui non ha fatto seguito un’attività di regolarizzazione completa;
Rilevato, inoltre, che non risulta adeguatamente documentata la notificazione via pec del ricorso al Comune di Bagnara Calabra;
Ritenuto che, pertanto, non ricorrono i presupposti per l’accoglimento della proposta domanda cautelare;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;