TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-07-27, n. 202300261

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-07-27, n. 202300261
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202300261
Data del deposito : 27 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2023

N. 00261/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00062/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2023, proposto da
Fintecna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate A R, L F e P G e dagli avvocati L P e G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;

Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Direttore pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

Speedline S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Magrì e Mattia Dalla Costa e dall’avvocata Barbara Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo Studio CBA in Milano, corso Europa, n. 15;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

1) dell’ordinanza presidenziale della Provincia autonoma di Bolzano - Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima n. 28 del 23.12.2022, recante “ Misure urgenti per la bonifica dei siti contaminati” , nella parte in cui è stato ordinato alla Fintecna S.p.A., con riferimento alla porzione di terreno, della superficie di circa 17.600 m², ubicata nel Comune di Bolzano, p.ed. 1361, C.C. Dodiciville, “ di procedere alla bonifica del sito contaminato, ai sensi del titolo quinto, parte quarta d.lgs. 152/2006 e del titolo terzo della l.p. 4/2006 e della delibera della Giunta del 9 febbraio 2021 n. 102, inoltrando il piano della caratterizzazione all’Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima e al Comune di Bolzano entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento” ;

2) di tutti gli allegati alla predetta ordinanza presidenziale e, segnatamente, per quanto occorrer possa:

(aa) del documento denominato “ Studio atto ad individuare il responsabile dell’inquinamento dell’areale ex Speedline ed ex Aluminia ”;

(bb) dei verbali della conferenza di servizi del 26.7.2021 e del 5.5.2022;

(cc) delle prove di trazione commissionate dalla Ditta Pachera S.r.l. e dalla Ditta Eugenio Lupi;

3) della nota della Provincia autonoma di Bolzano - Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima del 15.2.2023, con la quale è stato intimato alla Fintecna S.p.A. di provvedere alla presentazione del piano di caratterizzazione, entro e non oltre sette giorni, pena l’applicazione delle conseguenti sanzioni e l’esercizio dei poteri sostitutivi;

4) di ogni altro atto che sia o possa considerarsi preparatorio, presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale al provvedimento suimpugnato, ancorché non conosciuto, ivi compresi i provvedimenti cui la predetta ordinanza rinvia per relationem o richiama, pur non allegandoli che, allo stato, non sono nella disponibilità della ricorrente che riserva, in esito alla formalizzazione di apposita istanza di accesso, di proporre successivo ricorso per motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano e della Speedline S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il consigliere S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

( Salva diversa specificazione, i documenti citati nella presente sentenza sono quelli prodotti in giudizio dalla Provincia autonoma di Bolzano ).



1. Con il presente ricorso, Fintecna S.p.A. (di seguito solo Fintecna) ha impugnato l’ordinanza n. 28 del 23.12.2022 con cui il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano (di seguito anche solo Provincia) ha accertato la sua responsabilità, insieme alla società Speedline S.r.l. (di seguito solo Speedline), per l’inquinamento storico rinvenuto in un’area denominata “ex Speedline ed ex Aluminia ”, meglio individuata nella p.ed. 1361, C.C. Dodiciville, utilizzata in passato, dapprima, per la produzione e poi per la lavorazione dell’alluminio e le ha conseguentemente ordinato di procedere, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “ Norme in materia ambientale ”, titolo quinto, parte quarta, della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante “ La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo ” e della delibera della Giunta provinciale del 9 febbraio 2021, n. 102, recante “ Disposizioni relative alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati ”, alla bonifica del sito contaminato, intimando di inoltrare il piano della caratterizzazione all’Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito Agenzia, e al Comune di Bolzano. La ricorrente impugna anche diversi atti interni del procedimento, presupposti a quello impugnato in principalità, sopra epigrafati, nonché la successiva intimazione dell’Agenzia.



2. Il Collegio ritiene indispensabile prendere le mosse dalle risultanze che emergono dai voluminosi documenti versati in giudizio, al fine di comprendere gli eventi e gli antefatti storici che hanno preceduto l’emanazione degli atti impugnati.



3. Il sito, meglio individuato nella p.ed. 1361, all’interno della zona industriale di Bolzano Sud faceva parte del più vasto areale Alumix che negli anni ’70 dello scorso secolo misurava complessivamente circa 20 ettari (cfr. doc. 41 Fintecna). L’area, con una superficie di 17.674 m², si trova nell’angolo nord-ovest delle aree dell’ ex stabilimento di produzione di alluminio. Il terreno parte dalla rotatoria di via Volta - via Buozzi e si allinea lungo quest’ultima in direzione sud per una lunghezza di circa 330 m, avendo una larghezza di circa 40 m a nord e di circa 70 m a sud. L’area confina a nord con la via Volta, a ovest con la via Buozzi, a sud con un altro ex -capannone di proprietà della Provincia (p.ed. 3379, già bonificato dalla Speedline in base alla convenzione dd. 3.2.1999, Rep. 18951 - doc. 25 Speedline) e a est con le aree della società di lavorazione dell’alluminio, Alcoa Servizi S.r.l. e Sapa Profili S.r.l. (p.ed. 1350), nonché altri terreni di proprietà della Provincia (cfr. doc. 7, pag. 5 e ortofoto;
doc. 29).



4. Nello specifico, l’avvio delle produzioni industriali nell’area risale al 1936 ad opera della società INA (Industria Nazionale dell’Alluminio). Nella seconda metà degli anni ʼ50 dello scorso secolo sono stati realizzati sul sito, oggetto del contendere, la 5 ͣ sala forni (capannone largo circa 23 m e lungo 280 m con un’altezza di circa 12 m), nonché fabbricati secondari (capannone trasversale sud, officina, deposito e impianti tecnici) (cfr. doc. 7), ai fini della produzione di alluminio, che rimaneva in attività fino ai primi anni ʼ80 (cfr. doc. 14).



5. Nel 1986 veniva avviata “ una iniziativa comune Aluminia - Speedline per la produzione di ruote in lega di alluminio a Bolzano ” (cfr. doc. 13 Fintecna). Quest’iniziativa prevedeva la costituzione di una nuova società con un capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire sottoscritto da Speedline per il 51% e da Aluminia S.p.A., di seguito Aluminia, per il 49%. Quindi, sono stati iniziati i lavori di demolizione e le attività propedeutiche alla ristrutturazione e riconversione del capannone ivi esistente, consistenti nella demolizione di tre avancorpi del capannone, della copertura dello stesso e degli impalcati interni al capannone, la costruzione di una nuova copertura in carpenteria metallica, la modifica dei tamponamenti perimetrali e l’esecuzione di una nuova pavimentazione in cemento a quota (+0,00), previo riporto di macerie e di ghiaia per rialzamento del piano ribassato (cfr. doc. 27 - parte I e parte II;
in particolare relazione tecnica dd. 13.12.1986). La società “ Speedline Aluminia S.p.A. ” venne poi costituita in data 15.4.1987 (doc. 17 Fintecna). Con contratto di compravendita 25.8.1988 (doc. 2 Speedline) la società Aluminia ha venduto la p.ed. 1361 alla società “ Speedline Aluminia S.p.A. ”.



6. Terminati i lavori di riconversione, autorizzati con concessione edilizia dd. 16.3.1988 (cfr. doc. 27), in data 24.10.1988 (cfr. doc. 35 Fintecna) e collaudate staticamente le opere (cfr. doc. 36 Fintecna) la nuova società Speedline Aluminia S.p.A. iniziò la lavorazione meccanica e stampo prodotti in lega di alluminio sino alla chiusura dell’attività produttiva nel 2009.



7. Per quanto concerne le ulteriori vicende societarie è possibile osservare che nel 1991 ha avuto luogo la fusione di Aluminia in Alumix S.p.A. (in seguito Alumix). Successivamente, in data 30.11.1993, la partecipazione di Alumix in “ Speedline Aluminia S.p.A. ” è stata ceduta da questa a Speedline S.p.A.. Nel 1998 è avvenuta la fusione per incorporazione di “ Speedline Aluminia S.p.A. ”, insieme ad altre, in Amcast Italia S.r.l. (cfr. doc. 26 e 27 Fintecna) con successivo cambio di denominazione in Speedline S.r.l. (cfr. lettera 22.7.2021 - doc. 17).



8. Nel 2006 lo stabilimento passa alla Dantebau S.r.l. e alla Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A..



9. A seguito della chiusura dell’attività produttiva nel 2009 l’area è stata rilevata dalla Provincia con contratto di cessione del leasing con contemporaneo riscatto dell’immobile dd. 1.10.2010 (doc. 5), al netto dei costi di bonifica, preventivati in euro 3.491.194,00, giusta piano della caratterizzazione e progetto preliminare di bonifica dd. 18.1.2010 (doc. 6), elaborato da Arcadis Set S.r.l..

10. Nel 2012 la Provincia trasferiva alla propria società in house Business Location Südtirol/Alto Adige S.p.A. (in breve BLS, divenuta NOI Techpark S.r.l. e successivamente NOI S.p.A.) il diritto di superficie sull’areale per la durata di trent’anni (doc. 3).

11. A seguito dell’acquisto del diritto di superficie, la società BLS commissionava alla Eut S.r.l. un progetto per la demolizione dei vecchi capannoni di produzione e dei loro fabbricati accessori ex Speedline, nonché il deposito provvisorio, lo smaltimento e/o il riutilizzo dei materiali di risulta, in parte leggermente contaminati. Nella relazione tecnica si precisava che la platea in cls e il sottosuolo non facevano parte del progetto demolitorio (doc. 7).

12. Abbattuto il capannone industriale, la BLS affidava all’Ingea-Aig l’incarico di elaborare il progetto preliminare di bonifica dell’area ex Speedline. Il relativo progetto è stato redatto a settembre 2013 (doc. 8). Esso prevedeva la suddivisione dell’area in due lotti con inizio delle operazioni di bonifica da sud a nord. Tale studio evidenziava costi di bonifica per euro 7.515.286,00, e, quindi, maggiori rispetto a quelli stimati nel 2010 da Arcadis in euro 3.491.194,00.

13. A seguito delle ulteriori indagini ambientali commissionate all’Ingea riguardo alla “ ricostruzione storica delle vicende dell’attuale p.ed. 1361 CC Dodiciville in relazione alle contaminazioni su di essa esistenti ” con perizia dd. 6.7.2016 (doc. 10) si rilevò che i momenti critici riferibili alla riscontrata contaminazione individuata nel sottosuolo della particella sono:

- il periodo 1940-1955 per l’utilizzo dell’area per stoccaggi e per la realizzazione dei primi impianti (ed esecuzione dei primi interramenti con materiali contaminati),

- il 1988 nell’ambito della trasformazione da stabilimento di produzione dell’alluminio a stabilimento della lavorazione di leghe leggere dell’alluminio, ove le contaminazioni causate nel 1988 rappresentano sicuramente la parte preponderante ”.

14. La società BLS, quale proprietaria non responsabile dell’inquinamento, si rivolgeva, di conseguenza con lettera 6.6.2017 (doc. 11) alla Speedline per rivalersi sul responsabile dell’inquinamento. Alla luce delle argomentazioni sviluppate dalla Speedline, la BLS ha coinvolto nella fase istruttoria pure la Ligestra Due S.r.l. (di seguito Ligestra Due) e la Fintecna (cfr. lettera dd. 14.3.2018 - doc. 11), trasferitarie dell’Alumix, nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa.

15. Sia la Speedline (lettera dd. 20.11.2017 - doc. 11) che la Ligestra Due (lettere dd. 26.3.2018 e 11.5.2018 - doc. 11) contestavano sotto vari profili qualsiasi loro responsabilità.

16. Con lettera dd. 20.6.2018 (doc. 11) la differenza per i maggiori costi di bonifica imputabili ai presunti responsabili veniva quantificata dalla BLS in euro 842.944,04 e precisamente per inquinamento più intenso e più profondo in euro 449.309,04 e per la modifica della quantità del materiale contaminato in euro 393.635,00.

17. Ai fini della bonifica l’areale è stato suddiviso in tre lotti, e precisamente:

- “ lotto tracciato infrastrutturale ”, che interessa una fascia larga circa 3 m sita al margine orientale dell’areale ex -Speedline (cfr. doc. 20 - allegato file relazione di analisi dei documenti consegnati il 21.7.2021, pag. 67, estratto progetto esecutivo 06.2017);

- “ lotto 1 ”, che interessa la parte settentrionale della p.ed. 1361, dell’estensione di circa 3.000 m², corrispondente agli isolati B1 e B2 del piano normativo del nuovo piano di attuazione (cfr. doc. 20 - allegato file relazione di analisi dei documenti consegnati il 21.7.2021, pag. 71 punto 3;
estratto progetto esecutivo - relazione intermedia bonifica ambientale Eut marzo 2020);

- “ lotto 2 ”, che interessa l’area ex 5 ͣ sala forni.

18. Dopo l’approvazione da parte dell’apposita conferenza di servizi in materia ambientale in data 8.11.2017 (doc. 12), la società BLS procedeva, tramite affidamento dei lavori alla società Rem-Tec S.p.A., a partire da maggio 2018 e fino a gennaio 2020 (cfr. doc. 20 - allegato file relazione di analisi dei documenti consegnati il 21.7.2021, pag. 70 e pag. 72, estratto progetto esecutivo - relazione intermedia bonifica ambientale Eut marzo 2020), alla bonifica parziale. Il costo complessivo per la bonifica dei due lotti eseguiti (tracciato infrastrutturale e lotto 1) ammontava a euro 3.409.510,79. Al momento era stata esclusa la bonifica del lotto 2.

19. Ancora con lettera 20.6.2018 (doc. 13) la BLS chiedeva all’Ufficio Gestione rifiuti della Provincia di voler dar inizio alla procedura per l’individuazione del responsabile dell’inquinamento del sito.

20. L’Agenzia commissionava, indi, uno studio all’ing. Nicola Betta al fine di individuare il responsabile dell’inquinamento dell’areale ex Speedline ed ex Aluminia. Lo studio del 12.11.2018 (doc. 14) giungeva alle seguenti conclusioni in ordine all’individuazione del responsabile dell’inquinamento della p.ed. 1361: “ sebbene lo stato di compromissione ambientale rilevato non sia completamente imputabile ad un unico evento, ma piuttosto alla gestione nel tempo dei materiali e delle attività produttive svolte sull’area, si richiama in particolare un episodio molto significativo, corrispondente alla riqualificazione della zona “ 5 ͣ Sala forni ” con demolizione della stessa e ricostruzione del rilevato necessario utilizzando i resti dei rifiuti di demolizione ivi presenti. Tale intervento avvenne in corrispondenza dell’acquisizione dell’area in oggetto da parte di Speedline Aluminia Spa, in cessione da parte di Aluminia Spa. E proprio a causa di questa soluzione il grado di compromissione ambientale di tale area ha assunto una entità particolarmente rilevante. Si ritiene quindi che tale scelta gestionale, e le relative conseguenze ambientali, dettata in primis da un interesse economico di risparmio, sia da imputare ad entrambe le società coinvolte (Aluminia Spa e Speedline Aluminia Spa), in quanto tale risparmio economico portò vantaggio ad entrambe, riconoscendole come responsabili effettivi dell’attuale inquinamento dell’area ”.

21. Nemmeno l’invio (cfr. lettera dd. 20.2.2019 - doc. 11) di tale perizia sortiva effetti positivi in Speedline, Ligestra Due e Fintecna, sicché, con nota del 10.6.2021 (doc. 15), l’Ufficio Gestione rifiuti ha inviato alla ricorrente e alla Speedline la comunicazione di avvio del procedimento volto all’identificazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006.

22. Con nota del 9.7.2021 (doc. 16), la società Speedline ha depositato ampie e documentate osservazioni e deduzioni a firma di due tecnici (arch. E M e ing. M S) contestando i precedenti studi. Con lettera dd. 22.7.2021 (doc. 17) pure la Fintecna ha confutato l’affermazione secondo cui essa sarebbe “ subentrata a titolo universale nella posizione di Alumix ”, rilevando comunque, nel merito della vicenda, come sulla base della documentazione reperita risultasse con ogni evidenza che l’attività individuata come la più importante fonte di contaminazione dell’area fosse stata eseguita esclusivamente da Speedline Aluminia S.p.A..

23. L’istruttoria proseguiva con una conferenza dei servizi in data 26.7.2021 (doc. 18), deposito di ulteriore documentazione da parte di Fintecna con lettera dd. 28.9.2021 (doc. 19) e da parte di Speedline con memoria dd. 9.8.2021 (doc. 20), con un’ulteriore conferenza dei servizi in data 5.5.2022 (doc. 21) e con ulteriori prese di posizione di Fintecna dd. 15.6.2022 (doc. 22) e Speedline dd. 17.6.2022 (doc. 23) per culminare nell’impugnata ordinanza dd. 23.12.2022, n. 28, notificata alla Fintecna in data 10.1.2023 (doc. 1).

24. Non essendo pervenuto nei termini il richiesto piano di caratterizzazione, l’Agenzia con nota dd. 15.2.2023 (doc. 2) rilevava di dover applicare le sanzioni per tale mancanza, riservandosi di sostituirsi all’incombente con rivalsa nei confronti delle nominate società per i relativi costi.

25. Avverso tali due provvedimenti, nonché gli altri atti presupposti indicati in epigrafe, è insorta la ricorrente per chiedere, previa sospensione degli effetti degli atti impugnati, il loro annullamento, articolando a sostegno del gravame, in via principale, con il primo motivo “ I. violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 488, e ss. della l. 07.12.2006 n. 296 - violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. del d.lgs. 03.04.2006 n. 152 - violazione e falsa applicazione del titolo terzo della l.p. 26.05.2006 n. 4 e della delibera della Giunta del 09.02.2021 n. 102 - difetto di legittimazione passiva della Fintecna S.p.A. - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e del principio di legalità - violazione e falsa applicazione del principio « chi inquina paga » - eccesso di potere per errore nei presupposti - motivazione apparente - difetto di istruttoria ” e, in via subordinata, plurime censure, così articolate:

- “ II - violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. del d.lgs. 03.04.2006 n. 152 - violazione e falsa applicazione del titolo terzo della l.p. 26.05.2006 n. 4 e della delibera della Giunta del 09.02.2021 n. 102 - violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. - violazione del principio « chi inquina paga » - eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dell’istruttoria e contraddittorietà della motivazione - mancato puntuale accertamento dei profili, soggettivi e oggettivi, della contaminazione contestata - violazione del principio della certezza del diritto e del principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle preleggi - violazione degli artt. 41, 42 e 3 della Cost. “: l’ordinanza sarebbe palesemente illegittima, siccome emanata senza il previo accertamento, a carico dell’Aluminia (poi incorporata dall’Alumix) dei profili, soggettivi e oggettivi, della contestata responsabilità e senza alcuna distinzione di quelle ascritte ai singoli destinatari della stessa, a dimostrazione dell’assoluta incompletezza e carenza dell’istruttoria espletata;

- “ III - violazione e falsa applicazione del principio « chi inquina paga » - eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dell’istruttoria e contraddittorietà della motivazione - eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità ”, in quanto all’Aluminia non potrebbe essere ascritta alcuna responsabilità rispetto all’attività di esecuzione dei lavori di riconversione/ristrutturazione del capannone industriale da cui, secondo la prospettazione che si legge nell’ordinanza impugnata, discenderebbe la contaminazione del sito, trattandosi di un’attività che è stata svolta, nel corso del 1987-1988, sotto l’esclusiva responsabilità, di fatto e di diritto, della “ Speedline Aluminia ”;

- “ IV - violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. del d.lgs. 03.04.2006 n. 152 - violazione e falsa applicazione del titolo terzo della l.p. 26.05.2006 n. 4 e della delibera della Giunta del 09.02.2021 n. 102 - eccesso di potere per sviamento dell’atto dalla sua causa tipica, nonché per violazione e falsa applicazione del principio di leale cooperazione e della buona fede, per difetto di una completa istruttoria ed illogicità ed irragionevolezza della motivazione ”, perché a fronte di un progetto di trasformazione urbanistico-edilizia definitivamente approvato, l’attivazione dell’obbligo legale di bonifica è già sorto a carico dei soggetti privati (anche se ritenuti non responsabili della contaminazione), per effetto di una fonte contrattuale o negoziale in senso lato e, in particolare, attraverso l’approvazione di piani urbanistici, dai quali derivi per il privato un obbligo di bonifica a fronte spesso di vantaggi riconosciuti dall’Amministrazione sull’utilizzo futuro dell’area, sicché l’obbligo di facere non può che essere preteso nei confronti del soggetto obbligato;
la P.A. non avrebbe, poi, chiarito con quali modalità sia addivenuta all’acquisto del sito, poi conferito ad una sua controllata, per l’attuazione della programmata trasformazione urbanistica, né avrebbe chiarito se, all’atto dell’acquisizione, l’onere della bonifica sia stato considerato e “ scontato ” dall’indennità di esproprio.

26. Si è costituita in giudizio per resistere al gravame la Provincia, chiedendone il rigetto in quanto infondato.

27. La Speedline si è pure costituita in giudizio associandosi alla richiesta della ricorrente Fintecna di voler annullare i provvedimenti impugnati, chiedendo che venga dichiarata la propria assoluta carenza di responsabilità rispetto agli obblighi di bonifica del sito, contestando ogni profilo di responsabilità e chiedendo, infine, la riunione del presente ricorso con quello iscritto sub RG n. 64/2023 proposta da essa stessa contro lo stesso provvedimento.

28. All’udienza in camera di consiglio del 21 marzo 2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare prospettata nel ricorso, su impegno dell’Agenzia di adottare un provvedimento di sospensione degli effetti dell’impugnata ordinanza sino alla decisione della causa, in considerazione della fissazione dell’udienza di merito a breve, la trattazione della stessa istanza è stata abbinata alla trattazione della causa nel merito all’udienza del 5 luglio 2023.

29. Le parti hanno versato in atti ulteriori scritti difensivi e documenti in vista dell’udienza pubblica, nel corso della quale, su sollecitazione del Collegio, hanno illustrato meglio il piano di caratterizzazione dd. 18.7.2000 (doc. 41 Fintecna), specificando che questo concerneva l’allora proprietà Alumix in l.c.a.. Al termine dell’ampia discussione la causa è passata in decisione.

DIRITTO

30. Preliminarmente il Collegio ritiene di non procedere alla riunione del presente ricorso con quello sub RG n. 64/2023, come richiesto dalla Speedline, costituendo ciò una mera facoltà per il giudice amministrativo (cfr. ex multis ,

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