TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-05-14, n. 202401616

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-05-14, n. 202401616
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202401616
Data del deposito : 14 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2024

N. 01616/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01213/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Astuto S e M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Comando Legione Carabinieri Sicilia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 184;

per l'annullamento

della nota del 28 giugno 2023-OMISSIS-con la quale il Comando Legione Carabinieri Sicilia ha accolto l'istanza di accesso presentata dal signor -OMISSIS- avente ad oggetto la Pianta Organica e la Dotazione organica della stazione di Siracusa Principale e del Comando Tenenza di Scicli nella parte in cui limita il diritto di accesso alla “sola visione e senza rilascio di copia” dei documenti richiesti;

per l'accertamento del diritto del signor -OMISSIS- ad estrarre copia dei documenti chiesti con istanza di accesso inviata via PEC l'8 giugno 2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Comando Legione Carabinieri Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2024 la dott.ssa Giulia La Malfa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

-OMISSIS-, vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, ha formulato istanza di accesso ai seguenti documenti: i) Pianta organica della stazione di Siracusa Principale e del Comando Tenenza Scicli;
ii) Dotazione organica della Stazione di Siracusa Principale e del Comando Tenenza Scicli con indicazione dei posti vacanti, con particolare riferimento al grado di Vice Brigadiere.

In particolare, il ricorrente ha esposto di essere stato prosciolto, all’esito del giudizio penale avviato nei suoi confronti, dalle accuse di concussione, calunnia e falso in atto pubblico e che, ciononostante, il Comando Legione Carabinieri Sicilia aveva disposto il suo trasferimento d’ufficio dalla Stazione di Siracusa Principale alla Tenenza di Scicli, motivato, tra l’altro, in ragione della criticità organica della suddetta Tenenza.

Al fine di tutelare in giudizio i propri diritti -OMISSIS- aveva quindi chiesto di poter accedere ai documenti relativi alla pianta organica e alla dotazione organica dei rispettivi reparti.

La richiesta era stata solo parzialmente riscontrata con la con nota del 28 giugno 2023 -OMISSIS-con cui il Comando Legione Carabinieri Sicilia aveva limitato l’accesso dell’istante alla “ sola visione e senza rilascio di copia ” dei documenti.

Con l’odierno ricorso, -OMISSIS- ha perciò chiesto a questo Tribunale l’accertamento del proprio diritto ad estrarre copia dei documenti chiesti.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 2 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato, in quanto i documenti richiesti sono oggettivamente sottratti all’accesso, ai sensi dell’art. art. 24, comma 1, l. n. 241/1990.

Come noto, la legge 241/90, pur affermando l’ampia portata della regola dell’accesso, definisce determinate categorie di documenti che sono sottratte alla divulgazione. In particolare, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990 il diritto di accesso “ è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento ”.

Il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare riconduce nell’ambito dei segreti sottratti all’accesso i documenti relativi alla " struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri " (art. 1049, comma 2, lett. b).

Al riguardo, deve escludersi che l’interesse difensivo, prospettato dal ricorrente, sia in grado di prevalere su ogni ipotesi di esclusione dall’accesso, comprese le fattispecie connesse alla riservatezza delle informazioni pubbliche.

Deve essere infatti condiviso l’indirizzo giurisprudenziale che circoscrive la prevalenza dell’accesso difensivo, di cui al comma 7 del citato art. 24 legge n. 241 del 1990, alle sole ipotesi di esclusione connesse all’esigenza di tutelare la riservatezza dei terzi, prevista dal comma 6, lettera d) della cennata disposizione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, ordinanza del 7 febbraio 2014, n. 600).

Tale interpretazione muove, innanzitutto, dalla ratio legis evincibile dai lavori preparatori che riconducono espressamente la portata del comma 7 al rapporto tra accesso e riservatezza, senza menzionare le altre ipotesi di esclusione.

Al contempo, si propone un’interpretazione sistematica della disposizione, che si compone di due diversi periodi: il primo periodo, che sancisce la prevalenza dell’accesso difensivo, deve essere infatti interpretato sulla base di quanto dispone il secondo periodo che, occupandosi di attenuarne la portata solo con riferimento ad alcune categorie di dati personali (i dati sensibili, i dati giudiziari e i dati sensibilissimi), circoscrive l’applicazione della regola a tale categoria di documenti.

Nella prospettiva storico-teleologica, infine, si osserva che il carattere incondizionato della prevalenza dell’accesso difensivo darebbe luogo a conclusioni irragionevoli, “ finendo per tutelare la riservatezza delle informazioni private e personali in misura maggiore rispetto alla riservatezza delle informazioni pubbliche, che sarebbero cedevoli rispetto all’accesso difensivo indipendentemente da ogni concreto bilanciamento tra opposti interessi e senza tener conto del dominante rilievo e della portata stessa dell’interesse pubblico sotteso all’ipotesi legislativamente prevista di esclusione ”.

L’art. 24, comma 1, legge n. 241 del 1190, pertanto, ha oggettivamente sottratto all’accesso determinati documenti, rispetto ai quali la ponderazione tra contrapposti interessi è compiuta in astratto dal legislatore, a beneficio del superiore interesse pubblico alla segretezza.

Del resto, nel caso di specie, l’interesse del ricorrente a contestare il trasferimento – disposto all’interno della medesima regione, con conservazione del posto di lavoro con la medesima qualifica – non può che restare recessivo rispetto al prevalente interesse dello Stato alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione e alla repressione della criminalità sotteso al segreto.

Neppure rileva che l’amministrazione abbia, in violazione del segreto, consentito la visione dei documenti, negandone solamente il rilascio di copia, considerato che oggetto del giudizio di accesso non è la valutazione della legittimità del diniego dell’amministrazione, bensì la verifica della sussistenza dei requisiti di legittimazione all’ accesso.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Il comportamento tenuto dall’amministrazione e la natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

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