TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-03-29, n. 202302006
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Pubblicato il 29/03/2023
N. 02006/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03690/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3690 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria
ex lege
in Napoli, via Diaz 11;
Prefetto di Benevento,
non costituito in giudizio
;
per l'annullamento
del provvedimento prot. uscita n.-OMISSIS-– Area IV del 28 agosto 2019 emesso dalla Prefettura della Provincia di Benevento, con il quale veniva decretata la cessazione delle misure di accoglienza, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 87 comma 4-bis c.p.a.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 marzo 2023, tenuta da remoto, la dott.ssa E G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino della Guinea richiedente protezione internazionale, ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Benevento che ha disposto la cessazione delle misure di accoglienza già disposte in suo favore, in applicazione dell’art. 35-bis, comma 13 del d.lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, come introdotto dal D.L. n. 13/2017 convertito in L. 46/2017. L’atto avversato è stato assunto in considerazione del decreto del Tribunale di Napoli di rigetto del ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego della protezione internazionale disposto dalla Commissione territoriale di Caserta, nonché del decreto n. -OMISSIS-/2019, con il quale il medesimo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato in pendenza del giudizio presso la Corte di Cassazione.
Il gravame censura l’atto prefettizio per violazione di legge ed eccesso di potere.
In sintesi il deducente lamenta che la cessazione delle misure di accoglienza è illegittima perché disposta in pendenza del giudizio di Cassazione e in specie troverebbe applicazione la normativa in vigore prima del D.L. 113/2018, perché la domanda di protezione internazionale è stata presentata il 10 novembre 2016. Le misure di accoglienza dovrebbero quindi essere assicurate fino al passaggio in giudicato della decisione del ricorso avverso il diniego di protezione internazionale. La pendenza del ricorso in Cassazione determinerebbe inoltre una condizione di inespellibilità dello straniero dal territorio nazionale e dunque il suo diritto ad un titolo di soggiorno.
Si è costituito per resistere al ricorso, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero dell’Interno.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 9 ottobre 2019, n. -OMISSIS-per difetto di fumus del gravame.
È seguito il rigetto dell’istanza di gratuito patrocinio (decreto della Commissione 17 gennaio 2020, n. 20).
In data 3 febbraio 2023 l’amministrazione resistente ha depositato in giudizio copia dell’ordinanza con la quale la Suprema Corte di Cassazione in data 11 settembre 2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso, segnalando ulteriormente che il 20 novembre 2020 personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pavia ha notificato all’interessato il decreto di espulsione e contestuale ordine di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni.
Il ricorrente non ha spiegato ulteriori difese.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 16 marzo 2023, tenutasi da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali.
In disparte gli evidenti profili di improcedibilità del gravame, atteso che nelle more del giudizio è intervenuta la decisione della Corte di Cassazione sul ricorso promosso dall’interessato, sulla cui pendenza si fondavano i motivi di ricorso, le censure articolate nel gravame si rilevano comunque infondate.
L’articolo 35 bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall’articolo 6 lettera f) del D.L. 13/2017 prevede che gli effetti del provvedimento di diniego della protezione internazionale assunto dalla Commissione territoriale sono sospesi nelle more della decisione del ricorso al Tribunale. A termini del comma 13 del medesimo articolo 35 bis la sospensione viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato;in caso di proposizione del ricorso in Cassazione avverso tale decisione solo nel caso in cui sussistono fondati motivi il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del decreto, con conseguente ripristino della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione.
Tali previsioni, in base all’articolo 21 del D.L. 13/2017, si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (ossia il 17 agosto 2017).
Nel caso di specie la decisione della Commissione Territoriale di Caserta è stata assunta in data 22 novembre 2017 e il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale in data 3 maggio 2018.
Trova quindi applicazione la nuova disciplina, secondo cui il ricorso in Cassazione non produce effetti sospensivi automatici, ma subordinati a specifica richiesta al Tribunale, qui espressamente rigettata.
Il ricorso è quindi infondato e va respinto.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite. Va confermato infine il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato già disposto in via interinale dalla Competente commissione.