TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-07-14, n. 202101210

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-07-14, n. 202101210
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101210
Data del deposito : 14 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2021

N. 01210/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00116/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 116 del 2015, proposto da:
Ge.Di Urban s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F G L G, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, 94;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A B, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31/33;
Comune di Altamura, non costituito in giudizio;

nei confronti

Nicola Ciccimarra, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Basso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Mazzini, 134/B;

e con l'intervento di

ad opponendum :
Antonio Berloco e Montemurno s.r.l., rappresentati e difesi dall’avvocato Rosamaria Berloco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Paolo Visaggi in Bari, via Kennedy, 3/E;

per l’annullamento

- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0003603 del 2.9.2014 (conosciuto in data 18.12.2014) con il quale il Dirigente del Servizio Politiche Abitative della Regione Puglia al fine di “concludere” il “procedimento relativo al Programma Integrato di Intervento nel Comune di Altamura - P.I.I. Via Carpentino” ha dichiarato “la non ammissibilità a finanziamento” dello stesso;

- nonché, per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto e connesso, tra cui segnatamente la “nota del Dirigente del Servizio Urbanistico della Regione Puglia prot. n. 3451 del 24.4.2014” con la quale si “esprime parere contrario all’attuazione della proposta progettuale de qua ”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Nicola Ciccimarra;

Visto l’atto di intervento ad opponendum di Antonio Berloco e di Montemurno s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 giugno 2021, svolta in modalità da remoto, il dott. F C e dato atto della presenza, ai sensi di legge, dei difensori delle parti come da verbale dell’udienza;


Rilevato che con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente Ge.Di Urban s.r.l. contestava il provvedimento di cui alla nota prot. n. 0003603 del 2.9.2014 (conosciuto in data 18.12.2014) con il quale il Dirigente del Servizio Politiche Abitative della Regione Puglia al fine di “concludere” il “procedimento relativo al Programma Integrato di Intervento nel Comune di Altamura - P.I.I. Via Carpentino” dichiarava “la non ammissibilità a finanziamento” dello stesso e la “nota del Dirigente del Servizio Urbanistico della Regione Puglia prot. n. 3451 del 24.4.2014” con la quale si “esprime parere contrario all’attuazione della proposta progettuale de qua ”;

Considerato che successivamente la ricorrente con memoria del 14.5.2021 (cfr. pag. 1) così dichiarava: «… ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 3 del C.P.A., poiché l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato (a causa della situazione già anticipata con il ricorso e concretizzatasi con gli atti di cui in prosieguo) non risulta più utile per la Società ricorrente …»;

Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata l’improcedibilità della domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto d’interesse, stante la dichiarata non utilità dell’annullamento del provvedimento gravato;

Ritenuto, altresì, che nella fattispecie in esame non risulta applicabile l’invocato art. 34, comma 3 cod. proc. amm. - che consente al giudice amministrativo di accertare l’illegittimità dell’atto contestato se sussiste l’interesse ai fini risarcitori - tenuto conto che né nel ricorso introduttivo, né in altri atti del giudizio è stata formalmente articolata una specifica richiesta risarcitoria relativa ai danni eventualmente provocati dagli impugnati provvedimenti per cui è causa (cfr. sul punto T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 7 aprile 2017, n. 376;
20 settembre 2017, n. 970;
18 aprile 2019, n. 595;
3 giugno 2019, n. 782;
4 novembre 2019, n. 1429;
Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2019, n. 6014;
sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1398;
15 maggio 2018, n. 2870;
Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2010, n. 8550;
14 dicembre 2011, n. 6541;
5 dicembre 2012, n. 6229;
15 maggio 2013, n. 2626;
23 aprile 2014, n. 2063;
15 marzo 2016, n. 1023;
Cons. Stato, sez. VI, 4 maggio 2018, n. 2651;
11 ottobre 2018, n. 5854;
T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 settembre 2018, n. 1034;
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 5 ottobre 2011, n. 2352 e sez. II, 18 settembre 2013, n. 2176;
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 novembre 2012, n. 2646;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 24 settembre 2013, n. 8432 e sez. II, 20 gennaio 2014, n. 688);

Ritenuto, pertanto, che non è sufficiente, come è accaduto nel presente giudizio, la mera dichiarazione resa nel corpo della memoria di parte ricorrente depositata in data 14.5.2021, che manifesta soltanto un interesse generico e non sufficientemente attendibile (sul punto T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 23 settembre 2015, n. 2314);

Considerato che ad analoga conclusione, peraltro, si giungerebbe anche se si volesse aderire ad altro orientamento meno restrittivo del primo (Cons. Stato, IV, 28 dicembre 2012, n. 6703) alla stregua del quale, al fine di evitare un possibile inutile esercizio della funzione giurisdizionale, si pone in capo alla ricorrente almeno l’onere di allegare compiutamente i presupposti per la successiva proposizione dell’azione risarcitoria, a partire ovviamente dal danno sofferto: ma di tale onere, nel caso di specie, la parte ricorrente non si è fatta carico;

Ritenuto, pertanto, che la domanda risarcitoria di cui al ricorso debba essere respinta;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite;

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