TAR Catania, sez. III, ordinanza cautelare 2017-01-30, n. 201700085
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Pubblicato il 30/01/2017
N. 00085/2017 REG.PROV.CAU.
N. 02555/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2555 del 2016, proposto da:
Soc. Coop. a r.l. "La Portuale II", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Coppa C.F. CPPPTR68B22I754I, con domicilio eletto presso avv. G R in Catania, corso Italia, 46;
contro
Autorita' Portuale di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
D s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marianna Capizzi C.F. CPZMNN71T65C342B, Antonio Bivona C.F. BVNNNG69P10C351T, con domicilio eletto presso avv. Antonio Bivona in Catania, via Martino Cilestri 41;
Paradivi Servizi s.r.l. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento del Commissario straordinario n. 20 del 9-11-2016, con il quale sono stati approvati gli atti della gara per l’affidamento del servizio di pulizia, spazzatura, ivi incluso l'estirpazione di erbacce, annaffiatura e disinfezione, giornaliera e settimanale di tutte le banchine, dei piazzali e delle calate portuali, nonché degli specchi acquei antistanti il Molo Foraneo, lo Sporgente Centrale, di ponente e di levante, la Capitaneria di Porto, la banchina F.sco Crispi, il Porto Peschereccio, il Molo di Mezzogiorno e la nuova Darsena Polifunzionale del porto di Catania, ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI costituita da D s.r.l. e Paradivi Servizi s.r.l.;
-dei verbali di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita' Portuale di Catania e della D s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 la dott.ssa G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso presenta, prima facie , sufficienti profili di fondatezza con riferimento al primo mezzo di gravame, atteso che l’attribuzione di un punteggio numerico complessivo in presenza di criteri di valutazione generici e complicati non consente, nel caso di specie, l’individuazione dei singoli apprezzamenti del seggio di gara nella valutazione qualitativa delle offerte;
Ritenuto, pertanto, che accanto alla rappresentazione di un punteggio massimo per come correttamente operato dall’Amministrazione, devono essere individuati, sia pure nell’ambito di macrocriteri, parametri ben individuati cui assegnare i singoli punteggi, in modo da rendere evidenti le singole valutazioni effettuate in concreto relativamente alle offerte tecniche in gara;