TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-11-21, n. 201300852

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-11-21, n. 201300852
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300852
Data del deposito : 21 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00537/2013 REG.RIC.

N. 00852/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00537/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 537 del 2013, proposto da:
B M, rappresentato e difeso dall'avv. G Lufrano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
Questura di Ancona, in persona del Questore pro tempore,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Ancona, piazza Cavour, 29;

per la declaratoria di illegittimità dell’inerzia sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario F A nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. B M ha adito questo Tribunale Amministrativo per sentire dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza avanzata in data 29 aprile 2013, per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Si sono costituite le amministrazioni intimate, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che ha domandato il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Alla camera di consiglio del 7 novembre 2013, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso dev’essere accolto per la declaratoria dell’obbligo di provvedere.

L’istanza del 29 aprile 2013 è rimasta inesitata ben oltre il termine legale di conclusione del procedimento previsto dall’art. 5, nono comma, del d.lgs. n° 286/1998, il che connota quale inadempimento il comportamento silenzioso dell’intimata amministrazione.

L’inerzia avverso la quale il ricorrente insorge è, quindi, illegittima e, conseguentemente, dev’essere accolta la domanda volta ad ottenere l’ordine alla P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto, di accoglimento o di rigetto dell’istanza.

Il ricorrente non ha domandato l’accertamento della fondatezza della pretesa, di talchè, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’ordine giudiziale impartito non può che essere limitato alla declaratoria dell’obbligo di provvedere.

Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto, con conseguente ordine all’amministrazione intimata di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Le spese del giudizio possono essere compensate per i principi di cui in motivazione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi