TAR Venezia, sez. II, sentenza 2010-07-27, n. 201003181

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2010-07-27, n. 201003181
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201003181
Data del deposito : 27 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02964/2003 REG.RIC.

N. 03181/2010 REG.SEN.

N. 02964/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2964 del 2003, proposto da D C, rappresentato e difeso dagli avv. M A, E E e M G, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;



contro

l’Agenzia Per le Erogazioni in Agricoltura - Agea - in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- della comunicazione A.G.E.A. prot. n. 6273, datata 30 luglio 2003 avente ad oggetto: Regime quote latte – Compensazione nazionale 2002/2003. Nota informativa, codice azienda n. 41237, ricevuta il 13 agosto 2003;

- nonché, nei limiti dell’interesse, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, ed in particolare:

a) del provvedimento A.G.E.A. di compensazione nazionale relativo al periodo 2002/2003, citato nell’atto sub 1;

b) della nota A.G.E.A. 30 luglio 2003, n. 6275.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2010 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori Aldegheri per il ricorrente.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

A. A partire dal 1984, dapprima la Comunità e quindi l’Unione europea hanno disciplinato la produzione, la commercializzazione e la trasformazione del latte, mediante regolamenti poi variamente integrati ed adattati dal legislatore nazionale.

B. È stato così introdotto il cosiddetto “regime delle quote-latte”: un complesso di disposizioni, variamente modificate nel tempo, le quali si prefiggono l’obiettivo di fissare limiti alla produzione nazionale di latte, penalizzandone il superamento con una sanzione pecuniaria correlata ad una percentuale del prezzo vigente del latte (il c.d. prelievo supplementare), posta a carico dei soggetti responsabili delle eccedenze.

C. Il regime – per quanto d’interesse in causa - prevede, in sintesi:

- l’assegnazione da parte dell’Unione europea ad ogni Stato membro di un determinato quantitativo globale garantito (Q.G.G.);

- la ripartizione di tale quantitativo da parte dello Stato membro tra gli allevatori-produttori (formula A) o tra i primi acquirenti all’ingrosso (formula B), assegnando a ciascuno un quantitativo di riferimento individuale (Q.R.I.: acronimo, quest’ultimo, di seguito frequentemente impiegato);

- la divisione dell’attività di produzione e commercializzazione del latte in periodi (c.d. campagne del latte) di dodici mesi, dal 1 aprile al 31 marzo dell’anno seguente: in particolare, qui saranno trattate fattispecie riconducibili alla campagna lattiera 2002-2003;

- la quantificazione, a fine campagna, del prelievo supplementare imputabile ai produttori che, superando il proprio Q.R.I., hanno contribuito al superamento del quantitativo globale garantito (Q.G.G.) nazionale, previa determinazione della quantità prodotta all’interno dello Stato membro, ed eventuale compensazione per quei quantitativi di latte che, pur autorizzati, non sono stati prodotti: compensazione effettuata in ambito nazionale (formula “A”) tra tutti i produttori che hanno contribuito al superamento del Q.G.G. nazionale o a livello di ciascun primo acquirente – grossista (formula “B”);

- la riscossione del prelievo supplementare, calcolato sul latte consegnato, , tramite il primo acquirente,ovvero direttamente dal produttore.

D. Lo Stato italiano, a partire dal periodo 1993/94, in base alla L. n. 468/92, ha iniziato ad applicare il suesposto regime, assegnando specifiche funzioni dapprima all’A.I.M.A. (cui è succeduta, ex d. lgs. n. 165/99, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - A.G.E.A.) e, quindi, alle Regioni ed ai loro Enti strumentali (in Veneto l’A.VE.P.A.).

E. Da allora, e per ogni annualità, si è formato in Italia un cospicuo contenzioso, cui si è tentato di porre rimedio con una successione di norme interne, destinate a regolamentare la materia (legge n. 5/98; legge n. 118/99; legge n. 79/2000, solo per riferirsi alle disposizioni di grado primario), disposizioni vigenti anche per il periodo 2002/2003.

F.1. Anche in relazione a tale ultima campagna, invero, furono inizialmente comunicati ai produttori i quantitativi di riferimento individuali, ordinariamente coincidenti con le assegnazioni di Q.R.I. effettuate negli anni precedenti: e parte ricorrente – come peraltro molti altri produttori – ha impugnato il relativo provvedimento innanzi al TAR del Lazio.

F.2. Chiusa la campagna 2002/2003 ed effettuati i relativi conteggi su base nazionale, l’A.G.E.A. inviò a tutti i primi acquirenti – grossisti la comunicazione 30 luglio 2003, recante il comune numero 6275 di protocollo, avente ad oggetto “regime quote latte – Compensazione nazionale del periodo 2002/2003”.

F.3. Tale atto esordisce affermando che, in applicazione dell’art. 1, comma 5, della l. 7 aprile 2000, n. 79, l’ A.G.E.A. aveva effettuato le operazioni di compensazione nazionale degli esuberi produttivi per le consegne di latte vaccino relative al periodo 2001/2002, basandosi sui quantitativi individuali di riferimento (Q.R.I.) determinati dalle Regioni e Province autonome e sulle dichiarazioni di consegna presentate dalle ditte acquirenti.

F.4. In seguito, continua la nota, “i quantitativi individuali di riferimento sono stati comunicati dalle Regioni e Province autonome a ciascun produttore prima dell’inizio del periodo in oggetto e successivamente, in applicazione della normativa”, possono essere stati accresciuti o diminuiti.

Comunque di tutti i predetti adeguamenti il produttore era tenuto ad informare la ditta acquirente.

Così, dal confronto “tra i quantitativi di riferimento così determinati (incluso il tenore di materia grassa di riferimento) ed i quantitativi consegnati dichiarati (incluso il tenore di materia grassa di riferimento) si ricava l’esubero individuale, conseguito da ciascun produttore: le operazioni di compensazione possono avere un effetto neutro, confermando l’intero esubero produttivo, oppure un effetto favorevole, riducendo o azzerando tale esubero attraverso la ripartizione nazionale dei quantitativi di riferimento non utilizzati”.

F.5. A questo punto la nota si riferisce al “prospetto allegato”, non depositato in causa, ma evidentemente diverso per ciascun acquirente , ed afferma che in esso “è riportato l’importo del prelievo complessivamente da versare da parte di codesta ditta”, cioè dall’acquirente, “e la sua ripartizione per singolo conferente” e, cioè, per produttore, specificando ancora come la “lista di prelievo per acquirente”, contenga l’elenco dei produttori per i quali si richiede il versamento del prelievo supplementare trattenuto.

Per ciascuno di tali produttori è riportata la somma da versare, derivante dalla moltiplicazione del quantitativo risultante in esubero, nonostante la compensazione effettuata, per l’importo unitario di € 0,3563 per chilogrammo, relativo alla campagna in oggetto; inoltre, insieme ad altri dati, più specifici, il prospetto contiene il totale dell’importo dovuto dall’acquirente a titolo di prelievo supplementare per la campagna in oggetto.

F.6. La nota prosegue chiarendo che l’acquirente deve versare le somme trattenute, in qualità di sostituto del produttore, “fino a concorrenza dell’importo comunicato, per consentire a questa Agenzia di rispettare l’obbligo gravante sullo Stato membro Italia” di riversare tali somme al FEOGA (Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola): tuttavia, qualora “le somme trattenute siano inferiori a quelle imputate, l’acquirente deve versare quanto a sua disposizione, senza effettuare richieste nei confronti dei propri conferenti”, ai quali egualmente andranno restituite le somme prelevate in eccesso per effetto della susseguente compensazione.

F.7. La nota specifica ancora dettagliatamente le modalità per il versamento delle somme e conclude affermando che non v’è ragione di segnalare i rimedi giurisdizionali avverso la stessa, in quanto gli acquirenti sono sostanziali sostituti del produttore; mentre alle ditte produttrici nessuna “formale imputazione di prelievo supplementare” viene comunicata, in quanto “si richiede di procedere al versamento esclusivamente di somme già a tal fine trattenute”.

G.1. Una seconda nota, sempre datata 30 luglio 2003, ma recante il numero di protocollo 6273, fu invece inviata a ciascuno dei produttori.

G.2. Premesso il richiamo all’art. 1, comma 5, della citata legge n. 79/2000, l’A.G.E.A. comunica a ciascuno di essi di aver effettuato le operazioni di compensazione nazionale degli esuberi produttivi per le consegne di latte vaccino, relative al periodo di riferimento, secondo i criteri di priorità definiti dalla legge n. 118/99 e fissati nella percentuale del 100% per le zone di montagna e del 75% per le “aziende con riduzione lineare della quota B (nel limiti della riduzione subita)” .

G.3. La nota seguita precisando che agli acquirenti “è stato richiesto di versare” – appunto con l’altra nota, testé richiamata – le somme trattenute fino alla concorrenza dell’importo non compensato; ove la compensazione determini invece un esubero, prosegue la comunicazione, i produttori potranno agire per la restituzione del relativo importo.

G.4. La nota finisce – e qui evidentemente si differenzia per ciascun destinatario – riportando le informazioni di dettaglio circa l’esubero del produttore in indirizzo e l’esito delle operazioni di compensazione “ripartito per allegato L1”: nel caso di parte ricorrente il quantitativo in esubero è indicato in kg 855.864 ed il quantitativo compensato in kg. 44.344.

H. Avverso tali atti è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.

I. L’A.G.E.A. non si è costituita in giudizio.

L. Alla pubblica udienza

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