TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-03-13, n. 202400210

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-03-13, n. 202400210
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400210
Data del deposito : 13 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2024

N. 00210/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00280/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 280 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C L, L D G, con domicilio eletto come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Guardia di Finanza, Scuola Nautica, Ufficio Amministrazione - Sez. Gestione Finanziaria – Gaeta, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

a) della nota n. -OMISSIS-del 3 gennaio 2017 dell’Ufficio Amministrazione –Sezione Gestione Finanziaria della Guardia di Finanza, Scuola Nautica di Gaeta (notificata in data 24 gennaio 2017);

b) del Compendio del Trattamento Economico Accessorio del Personale, datato 20 maggio 2016, del Comando Generale della Guardia di Finanza, VI Reparto-Affari Giuridici e Legislativi, Ufficio Trattamento Economico, nella parte in cui (pag. 83) prevede che l’indennità ex art. 1 L. 86/2001 sarebbe dovuta per trasferimento d’autorità in un comune « distante almeno 10 Km prendendo a riferimento le case comunali, salvo il caso di sedi di servizio isolate »;

c) di ogni altro antecedente e consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso ivi compresa la circolare n. -OMISSIS- del 14 giugno 2004;

nonché per l’accertamento

del diritto del ricorrente alla percezione della indennità ex art. 1, comma1, L. 86/2001;

e per la conseguente condanna

- dell'Amministrazione intimata alla corresponsione di detta indennità con decorrenza economica e giuridica dal momento del trasferimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria maggiorati degli interessi legali decorrenti, in base alle regole generali in tema di debiti di valuta, dal giorno della prima richiesta e fino al soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come da separato verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame, notificato il 24 marzo 2017 e depositato il 20 aprile successivo, il sig. -OMISSIS- espone che:

- quale appuntato scelto della Guardia di Finanza, in servizio fino al 14 settembre 2016 presso il Centro Navale di Formia con la qualifica di Aiutante Sanità (ASA) addetto al reparto “Infermeria”, con nota del Comando Generale, I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri prot. n. -OMISSIS- del 14 settembre 2016, veniva trasferito d’ufficio, nell’ambito di una revisione organizzativa dei Servizi Sanitari (“Infermerie Presidiarie”), con decorrenza 15 settembre 2016, alla Legione Allievi di Gaeta;

- successivamente alla presa di servizio presso la nuova sede, presso il reparto “Infermeria”, in data 6 ottobre 2016 formulava (con nota prot. n. -OMISSIS-) istanza finalizzata alla corresponsione dell’indennità ex art. 1, comma 1, L. 86/2001, del trattamento economico ex art. 21, L. 836/1973 nonché dell’emolumento forfettario ex art. 47, comma 5, D.P.R. 164/2002;

- la Guardia di Finanza, Scuola Nautica – Gaeta con nota n. -OMISSIS-del 3 gennaio 2017 riconosceva la spettanza di quest’ultimo, ma negava l’indennità di trasferimento ex L. 86/2001, ritenendo non sussistente la necessaria distanza tra sedi superiore ai 10 Km, in applicazione del Compendio del Trattamento Economico Accessorio del Personale del 20 maggio 2016, secondo il quale la distanza da prendere in considerazione sarebbe quella tra « case comunali », nella specie inferiore a quella prescritta.

2. Avverso detta nota, nonché per la declaratoria di sussistenza del diritto alla corresponsione di quanto richiesto e la conseguente condanna dell’amministrazione, ha dunque proposto il presente ricorso, affidato ad un’unica censura con la quale lamenta « violazione di legge – eccesso di potere » affermando la norma di riferimento (art 1, comma1, L. 86 del 29 marzo 2001) subordinerebbe la corresponsione dell’indennità negata al solo trasferimento presso una sede di servizio distante più di 10 km da quella di provenienza, requisito che sussisterebbe pienamente nel caso di specie; l’impugnata nota di diniego, nel subordinare, invece, il riconoscimento del diritto all’indennità al fatto che la distanza di 10 km debba calcolarsi tra le case comunali, in applicazione del Compendio del Trattamento Economico Accessorio del Personale adottato dal Comando Generale della Guardia di Finanza, sarebbe pertanto illegittima così come quest’ultimo, avente comunque natura di mera circolare e dunque inidoneo a sovvertire il chiaro dato normativo; gli stessi sarebbero, inoltre, contraddittori nella parte in cui richiamano, a fondamento della tesi sostenuta, l’interpretazione di cui alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 14 dicembre 2011 che, tuttavia, nessun cenno conterrebbe a quanto ritenuto dall’Amministrazione.

2.1. Parte ricorrente ha, inoltre, spiegato domanda di accertamento della spettanza dell’indennità reclamata e di condanna alla corresponsione della stessa in proprio favore, con decorrenza economica e giuridica dal momento del trasferimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria maggiorati degli interessi legali decorrenti, in base alle regole generali in tema di debiti di valuta, dal giorno della prima richiesta e fino al soddisfo.

2.2. Ha, infine, chiesto che la condotta della P.A. venga altresì valutata sotto il profilo della lite temeraria, in ragione dell’esistenza di numerosi precedenti giurisdizionali nei quali il diritto reclamato sarebbe stato pienamente riconosciuto.

3. Nel giudizio così introdotto si sono costituiti in resistenza Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della

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