TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-12-06, n. 202300976
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2023
N. 00976/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01102/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2017, proposto da
Autostrade per l'Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M A, U G e L F, con domicilio eletto presso l’avvocato U G, con studio in Torino, via Grassi, 9;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;
per l'annullamento
- decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, prot. n. 15418 del 31 agosto 2017, avente a oggetto l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato « Autostrada A26 - Piano Sicurezza Gallerie – Fase 2. Piano di adeguamento gallerie ai sensi del D.Lgs. 264/06. Lotto 5C – Gallerie Valsesia e Boscarola » per un importo complessivo di Euro 2.086.963,38, limitatamente alle parti di cui al ricorso introduttivo;
- della nota dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, prot. n. 15418 del 31 agosto 2017;
- di ogni ulteriore atto a questi connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 22 novembre 2023 il dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è titolare di una convenzione avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e l’esercizio di una serie di tratte autostradali, i cui contenuti sono disciplinati dalla Convenzione Unica del 12 ottobre 2007 e dall’Atto Aggiuntivo del 24 dicembre 2013 che ha, tra l’altro, aggiornato l’originario Piano Economico Finanziario (PEF).
2. Il 25 febbraio 2013 l’odierna ricorrente trasmise il « Piano Complessivo degli interventi atto alla messa in sicurezza delle gallerie in ottemperanza ai disposti del D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264 di attuazione della Direttiva 2004/54/CE », che venne approvato, con preiscrizioni, dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici dal d.lgs. 264/06.
3. A seguito della trasmissione del progetto esecutivo degli interventi, il cui costo venne stimato in circa 162 milioni di euro, il Ministero concedente avviò l’istruttoria, precisando, al contempo, che i progetti sarebbero stati approvati ma l’impegno finanziario sarebbe stato attribuito nei limiti di quanto stabilito dal vigente PEF e, quindi, qualora esso non fosse stato aggiornato, la quota eccedente sarebbe rimasta a carico della concessionaria.
4. Il 27 luglio 2017 i provvedimenti de quibus vennero impugnati dall’odierna ricorrente con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
5. Il 16 marzo 2017 la ricorrente trasmise al Ministero il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle gallerie Valsesia e Boscarola, situate sull’autostrada A26 (Genova Voltri – Gravellona Toce).
6. Il 5 giungo 2017 il Concedente chiese alla società un supplemento di istruttoria e la documentazione richiesta venne trasmessa il successivo 25 luglio.
7. Il 31 agosto 2017 il Ministero approvò, con raccomandazioni e prescrizioni, il progetto esecutivo, riducendo, al contempo, il costo complessivo dell’opera e precisando che, esso sarebbe stato posto in capo alla concessionaria perché non trovava copertura nel PEF vigente.
8. Con ricorso, notificato il 7 novembre 2017 e depositato il successivo 21 novembre, la ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento perché asseritamente illegittimo.
9. Il 21 marzo 2022 la Concessionaria e il Concedente hanno sottoscritto il terzo atto aggiuntivo alla Convenzione unica di concessione, efficace dal successivo 30 marzo, con cui è stato aggiornato il Piano Economico Finanziario e l’intervento de quo ha trovato, così, integrale copertura finanziaria.
10. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie conclusionali e di replica, nei termini di rito.
11. All’udienza pubblica del 22 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
12 In via preliminare, il Collegio è tenuto a esaminare le eccezioni di difetto di competenza del giudice adito, sollevato dall’amministrazione resistente perché, a suo dire, non solo i provvedimenti censurati sarebbero consequenziali a quello impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato ma anche perché, nonostante gli interventi proposti si concerterebbero su due gallerie situate lungo la tratta piemontese dell’autostrada, le lavorazioni avrebbero un’innegabile valenza ultraregionale
12.1. Le eccezioni devono essere respinte alla luce di quanto di seguito precisato.
12.2. In primo luogo, l’eccezione relativa alla violazione della regola dell’alternatività, di cui all'art. 8 secondo comma del d.P.R. n. 1199 del 1971, deve essere respinta perché, a prescindere dalla sua fondatezza, essendo connessa al primo motivo di ricorso, è divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito dell’aggiornamento del PEF.
12.3. L’eccezione di incompetenza del giudice adito (perché il provvedimento impugnato sarebbe stato emanato da un’amministrazione statale e avrebbe effetti ultraregionali, anche alla luce dell’interconnessione della rete autostradale) è, invece, infondata.
Le gallerie oggetto dei lavori si trovano, infatti, in Piemonte e opinare che gli effetti delle lavorazioni