TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-04-04, n. 202300170
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Testo completo
Pubblicato il 04/04/2023
N. 00170/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato T M, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Fabrizio Marinelli in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci, 25;
contro
Commissario Ad Acta per la Realizzazione del Piano Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
per l'annullamento
della deliberazione adottata dalla giunta regionale d'abruzzo nella seduta del -OMISSIS-, recante il n. -OMISSIS-, avente ad oggetto "linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata per l'anno 2010".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta per la Realizzazione del Piano Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2023 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe si chiede l’annullamento della deliberazione adottata dalla Giunta Regionale d'Abruzzo nella seduta del -OMISSIS-, recante il n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata per l'anno 2010", nonché di ogni altro atto e provvedimento prodromico, conseguenziale e, comunque, connesso.
Con un unico articolato motivo di diritto si lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell'articolo 8 e seguenti del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., e di ogni altra norma e principio in materia di regolamentazione dei rapporti con le Istituzioni sanitarie accreditate e in materia di definizione e ripartizione dei limiti annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 97 della Costituzione. Sviamento di potere”.
All’udienza pubblica del 15 marzo 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.§. La ricorrente è una Istituzione sanitaria privata, regolarmente autorizzata all'esercizio della relativa attività e da molti anni accreditata dalla Regione Abruzzo.
Per l'esercizio 2010, con la deliberazione adottata in data -OMISSIS-, recante il-OMISSIS-, il Commissario ad acta ha determinato il tetto di spesa complessivo per le prestazioni ospedaliere, relativo al solo anno 2010.
La ricorrente è, dunque, addivenuta all'accettazione, con la sottoscrizione del contratto avvenuta ad aprile 2010 e afferma di aver accettato le condizioni contrattuali solamente alla condizione di poter compensare i consistenti "tagli" subiti attraverso il recupero di quote di mobilità passiva regionale.
Assume la ricorrente che gli accordi di cui al contratto relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera per l'anno 2010 sono rimasti del tutto inadempiuti in relazione a tale profilo.
La ricorrente ha appreso che la Procura della Repubblica di Pescara ha chiuso le indagini svolte a carico del precedente Commissario, Sub Commissario, Assessore regionale alla sanità e di altri concorrenti, per i reati di falso, violenza privata e abuso, variamente ascritti agli indagati proprio in relazione alle vicende afferenti la determinazione dei tetti di spesa assegnati alle Case di Cura private accreditate per l'anno 2010, e ne ha chiesto il rinvio a giudizio con atto depositato il -OMISSIS- (procedimento n.-OMISSIS- R.G.N.R.).
Si sostiene che dai capi di imputazione della predetta richiesta di rinvio a giudizio, si evincerebbe che i provvedimenti determinativi dei tetti di spesa per il 2010, che hanno prodotto i loro riverberi pregiudizievoli anche sui provvedimenti adottati per tutte le annualità successive, sarebbero il frutto di condotte illecite.
Si sarebbe, cosi, delineata la sussistenza -e la conoscenza da parte della ricorrente- di “un esiziale profilo di illegittimità della deliberazione commissariale n. -OMISSIS- che oggi si impugna, atteso che i tetti di spesa con essa determinati (e sui quali sono state fondate anche le determinazioni di spesa relativa alle annualità successive) risultano ora essere stati "costruiti" mediante attività eclatantemente violative, oltre che delle specifiche disposizioni di settore, anche e soprattutto dei principi costituzionali di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento, racchiusi nel paradigma normativo di cui all'articolo 97 della Costituzione, realizzando in definitiva un vero e proprio sviamento di potere” .
2.§. Il ricorso è infondato.
La questione è già stata scrutinata da questo TAR con la sentenza n. -OMISSIS- in cui si è affermato che: “Quanto alle risultanze del giudizio penale, si osserva che le prove raccolte non sembrano sufficienti a fondare un giudizio di annullamento per difetto di istruttoria o eccesso di potere.
I documenti allegati, infatti, da un lato non hanno portato a condanne in sede penale e, in ogni caso, pur riconoscendo la possibilità di una valutazione delle prove raccolte a prescindere dalle eventuali conseguenze penali, si osserva come non risulti provata l’incidenza delle condotte degli imputati sull’effettiva consistenza del tetto di spesa. In altri termini, la documentazione depositata in giudizio, presumibilmente parziale, in assenza di una valutazione del giudice penale, non è idonea a dimostrare che le ipotizzate condotte criminose abbiano avuto una incidenza diretta e causalmente autonoma sulla quantificazione delle risorse assegnate.
In particolare, l’affermazione secondo la quale la "costruzione stessa dei criteri determinativi dei tetti di spesa del 2010, dunque il parametro essenziale per lo scrutinio di legittimità della relativa potestà discrezionale, ha seguito un percorso del tutto deviante dal corretto procedimento amministrativo, avendo di mira, per contro, finalità illecite assolutamente estranee -per definizione- all'interesse pubblico”, non risulta accertata in sede penale e, quindi risulta una mera supposizione.
Non è possibile qualificare le condotte degli imputati come certamente delittuose nella parte in cui hanno cercato di “convincere” le cliniche private ad accettare i tetti di spesa considerato che le cliniche sono comunque operatori di mercato e non sono costrette ad accettare le condizioni dettate dall’Amministrazione L’accettazione delle stesse è rimessa all’autonomia negoziale della clinica privata che non è “costretta” ad accettarle, posto che l’alternativa, per le strutture private, sarebbe rimanere nel mercato libero.
Inoltre, l’opera di convincimento asseritamente condotta dagli imputati, può inquadrarsi, in mancanza di un accertamento circa la loro rilevanza penale, in una normale dialettica negoziale oltretutto inutile dal punto di vista della quantificazione dei tetti di spesa, considerato che con riferimento all'attività programmatoria e ai limiti massimi di spesa sostenibili, è stata riconosciuta alle Regioni un'ampia discrezionalità e alle relative determinazioni è stato attribuito un particolare carattere autoritativo e vincolante allo scopo di realizzare il contenimento della spesa pubblica atteso che compete ad un atto unilaterale ed autoritativo, quale quello gravato, la definizione della misura della riduzione come prescritta dalla normativa statale che non può essere soggetta ad alcuna forma di istruttoria partecipata da parte degli interessati o negoziata con le cliniche private.
Quanto detto vale ancor di più per la Regione Abruzzo in quanto all’epoca Regione commissariata e sottoposta al Piano di Rientro dai disavanzi sanitari e quindi ai relativi vincoli normativamente previsti. La giurisprudenza amministrativa configura i provvedimenti commissariali quali ordinanze emergenziali statali in deroga, ossia misure straordinarie che il Commissario ad Acta, quale organo statale, è tenuto ad assumere anche in assenza di contraddittorio procedimentale, al fine di garantirne l’urgente e/o immediata efficacia in attuazione del medesimo Piano di Rientro”.
Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.