TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-11-12, n. 202200484
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Pubblicato il 12/11/2022
N. 00484/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2022, proposto da
Società Semplice Agricola Castenetti Jonni e Mirco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D I dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d’Italia 1;
Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
dell’intimazione di pagamento n. 11520229001160404000 in data 27 maggio 2022, con la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato alla ricorrente l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, delle cartelle di pagamento n. 11520180010208772001 e n. 11520180011538066002, asseritamente notificatele rispettivamente il 8 maggio 2018 e il 21 giugno 2018, riguardanti, la prima, la sanzione amministrativa prelievo supplementare latte di vacca legge 119/03 art. 5 comma 5 e relativa maggiorazione per ritardato pagamento in relazione alla campagna lattiera 2014 e, la seconda, il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”) in relazione alla campagna lattiera 2018, per un importo complessivo di € 195.779,73, inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che parte ricorrente, produttrice di latte fresco bovino, operativa da molti anni nel settore della zootecnia e della commercializzazione del prodotto lattiero caseario, ha impugnato, invocandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, l’atto di intimazione in epigrafe compiutamente indicato, emesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602 (“Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”), con il quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) le ha, per l’appunto, sollecitato l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, delle cartelle di pagamento n. 11520180010208772001 e n. 11520180011538066002, asseritamente notificatele rispettivamente il 8 maggio 2018 e il 21 giugno 2018, riguardanti, la prima, la sanzione amministrativa prelievo supplementare latte di vacca legge 119/03 art. 5 comma 5 e relativa maggiorazione per ritardato pagamento in relazione alla campagna lattiera 2014 e, la seconda, il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd . “quote latte” ) in relazione alla campagna lattiera 2018, per un importo complessivo di € 195.779,73, inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione;
Considerato che a sostegno della richiesta avanzata ha dedotto:
1. “Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione- mancata allegazione della cartella di pagamento- mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento-violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio”;
2. “Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati”;
3. “Intervenuta prescrizione del credito di AGEA. Intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica di cartella”;
4. “Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento a normativa Unionale - illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere”;
5. “Nullità/annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da AGEA. Errata quantificazione del presunto debito -difetto carenza di motivazione”;
Considerato che l’ADER - Agenzia delle Entrate–Riscossione si è costituita col patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, precisando che “ l’atto è stato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze come stabilito dall’art. 50 del DPR n. 602/73, e che non è prevista alcuna motivazione dell’atto, né l’allegazione della cartella di pagamento precedentemente notificata.
Quanto alla eccepita genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi moratori, si precisa che gli stessi sono previsti per legge ai sensi dell’art. 30 del DPR n. 602/73, come espressamente indicato in calce a pagina n. 3 delle intimazioni di pagamento notificate. Si richiama in proposito l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4376 del 21.02.2017”.
Ha, poi, chiesto “la chiamata in causa anche dell’Ente Impositore Regione Friuli Venezia Giulia…”, ritenendo che si tratta “di un credito vantato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che è l’unico soggetto legittimato ad interloquire con riferimento al merito della pretesa impositiva”, in quanto “l’art. 1 della L. n. 91/2015 ha attribuito alle Regioni, a decorrere dalla campagna 2014/2015, la competenza ad effettuare le azioni di recupero delle somme dovute a titolo di prelievo e non versate dai produttori latte”.
Ha segnalato, infine, che “le due cartelle oggetto di contestazione erano già state impugnate avanti al Tribunale di Udine con opposizione all’esecuzione presso terzi ex art. 615 cpc, giudizio nell’ambito del quale si era costituita anche la Regione FVG a seguito della chiamata in causa disposta dal Giudice dell’esecuzione, e che la fase cautelare si era conclusa con la revoca della sospensione dell’esecuzione, e che non è mai stata introdotta la fase meritale dall’opponente.
Come evidenziato dalla Regione nel corso del predetto giudizio, i ricorrenti non hanno provveduto, entro il 1° ottobre 2016, ad effettuare il pagamento delle cartelle di pagamento n. 11520180011538066002 e n. 11520180010208772001, concernenti la campagna 2014/2015, e pertanto la Regione ha provveduto dapprima a contestare il mancato pagamento con il verbale n. 32/2017 e, successivamente, a notificare l’ingiunzione prot. n. 42317/2017, applicando anche la sanzione prevista. Visto che il prelievo relativo alla campagna 2014/2015 era stato già precedentemente oggetto di un giudizio dinanzi al Tribunale di Udine conclusosi sfavorevolmente per il ricorrente (sentenza Trib. Udine n. 144/2017) e che l’ordinanza ingiunzione n. 42317/2017 non è stata opposta, la Regione ha chiesto ad ADER l’iscrizione a ruolo dei relativi importi. Da quanto precede emerge che i crediti in questione non sono assolutamente prescritti, essendo stati adottati i succitati atti interruttivi”.
Ha, quindi, concluso per il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, per la reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione;
Considerato che la causa è stata chiamata all’udienza camerale del 23 giugno 2022, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, nel corso della quale il Presidente ha rilevato, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, segnatamente, laddove l’intimazione riguarda la cartella di pagamento relativa alla sanzione comminata alla ricorrente ex art. 5, comma 5, legge 119/03, nonché informato le parti che sarebbe stata disposta l’integrazione del contraddittorio come richiesto dalla difesa erariale, come, poi, di fatto disposto con ordinanza collegiale n. 302 del 28 giugno 2022, con cui è stato, per l’appunto, ordinato al ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nei termini colà indicati e fissata l’udienza camerale del 7 settembre 2022 per il prosieguo della trattazione dell’istanza cautelare, nonché accordata la sospensione a termine degli effetti del provvedimento opposto;
Considerato che, in esito a tale ultima udienza, la trattazione dell’affare è stata ulteriormente differita a quella successiva del 12 ottobre 2022, non solo in quanto - come rappresentato dalla difesa erariale - a causa di un disguido comunicativo tra l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quest’ultima non è riuscita a costituirsi in giudizio in tempo utile a seguito della rituale estensione del contraddittorio nei suoi confronti, ma anche e soprattutto perché, ad un più attento esame, è emerso che la difesa erariale ha dimesso agli atti documentazione attestante l’avvenuta notifica di una cartella di pagamento diversa da quella che assume specifico rilievo ai fini dell’intimazione di pagamento del prelievo supplementare sulle consegne di latte. Sicché, con ordinanza collegiale n. 350 in data 8 settembre 2022, è stato ordinato alle Amministrazioni intimate di fornire specificamente “ prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 11520180011538066002” e, per l’appunto, disposto il rinvio di cui innanzi, prorogando ulteriormente la sospensione interinale del provvedimento opposto;
Considerato che la Regione si è, poi, effettivamente costituita in giudizio per svolgere brevi controdeduzioni difensive, riproponendo, tra l’altro, i profili di parziale inammissibilità del ricorso già oggetto del rilievo d’ufficio;
Considerato che all’udienza da ultimo indicata il Presidente ha informato le parti che sarebbe stata disposta l’ulteriore integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, come, poi, di fatto disposto con ordinanza collegiale n. 405 del 13 ottobre 2022, con cui è stato, per l’appunto, ordinato al ricorrente di evocare in giudizio anche l’Agea nei termini colà indicati e fissata l’udienza camerale del 9 novembre 2022 per il prosieguo della trattazione dell’istanza cautelare, nonché ulteriormente accordata la sospensione a termine degli effetti del provvedimento opposto;
Considerato che l’Agea non si è, comunque, costituita in giudizio;
Considerato che le Amministrazioni intimate hanno disatteso l’ordine giudiziale loro rivolto con la su indicata ordinanza collegiale n. 350/2022;
Considerato che - celebrata l’udienza camerale del 9 novembre 2022, nel corso della quale il Presidente, previo rilievo ex art. 73, comma 3, c.p.a. di possibile nullità dell’intimazione gravata a causa della mancata prova in ordine alla notificazione della cartella esattoriale presupposta (Cassazione civile, sezione III, ordinanza n. 12237 del 9 maggio 2019: “Tutte le volte che sia invocata l’esistenza o l’invalidità di un atto giuridico, il Giudice ha il compito verificare la conformità dell’atto che si sottopone al suo esame, col relativo schema legale: e, quindi, la sussistenza dei presupposti, il rispetto delle forme e la pertinenza dei contenuti. La difformità dallo schema legale è sempre rilevabile d’ufficio” ), nonostante l’ordinanza collegiale n. 350/2022, alla quale le parti pubbliche non hanno dato esecuzione, ha rappresentato alle parti stesse che il Collegio si riserva di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata, quindi, introitata per la decisione;
Ritenuto, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., atteso che la causa è matura per la decisione in base agli atti sin qui dimessi dalle parti e che le questioni che vengono in rilievo sono di pronta e facile soluzione e, in quanto tali, sussumibili, per l’appunto, nelle ipotesi di cui all’art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato art. 60 inevitabilmente rinvia;
Ritenuto che – fermo restando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a quella parte dell’atto “cumulativo ” impugnato con cui viene sollecitato il pagamento della cartella esattoriale riguardante il credito per la sanzione amministrativa per prelievo supplementare latte di vacca ex art. 5, comma 5, d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. 30 maggio 2003, n. 119, e relativa maggiorazione per ritardato pagamento in relazione alla campagna lattiera 2014, che, come rilevato ex art. 73, comma 3, c.p.a. nel corso dell’udienza camerale del 23 giugno 2022, fuoriesce dal perimetro applicativo dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. [“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:…t) le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”], essendo, per converso, riconducibile all’esercizio del potere sanzionatorio, assentito, per l’appunto, dalla norma di cui è stata fatta applicazione nel caso specifico, che stabilisce che “Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare” - il ricorso, per la restante parte, merita di essere accolto;
Ritenuto che s’appalesa, invero, dirimente la nullità dell’intimazione opposta emessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602, non essendovi alcuna prova in atti della notifica della presupposta cartella di pagamento (e dell’originaria intimazione che ne sta alla base) ed avendo, anzi, le Amministrazioni intimate specificamente disatteso proprio l’ordine giudiziale di fornire prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento, cui si riferisce l’intimazione di pagamento emessa dall’Ader ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602, oggetto dell’odierno gravame, nonché dell’originaria intimazione di pagamento ad essa presupposta;
Ritenuto che la mancata notificazione della cartella di pagamento, integra invero, un vizio della sequenza procedimentale degli atti, dettata dalla legge, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, derivandone che l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato ( ex multis Corte di Cassazione - Sez. V sentenza n. 12832 depositata il 22 aprile 2022;Corte di Cassazione - Sezioni Unite sentenza n. 10012 depositata il 15 aprile 2021), essendo, tra l’altro, esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale (Cass. n. 6887 dell’8 aprile 2016;Cass. n. 23213 del 31 ottobre 2014), e/o allo “estratto di ruolo", che è documento che rappresenta un semplice brogliaccio interno, non idoneo a provare la notifica delle cartelle (Corte di Cassazione – Sezione Tributaria ordinanza n. 36263 del 23 novembre 2021, che conferma Comm. Trib. Reg. Toscana sentenza n. 1331 del 14 luglio 2016);
Ritenuto che non trova, inoltre, conferma documentale quanto affermato dalla difesa erariale nella propria memoria ovvero che “le due cartelle oggetto di contestazione erano già state impugnate avanti al Tribunale di Udine con opposizione all’esecuzione presso terzi ex art. 615 cpc” , atteso che la copia dell’atto di costituzione della Regione in quel giudizio, allegata dalla difesa stessa sub n. 8 (all. 005), riporta numeri di cartelle di pagamento che non corrispondono assolutamente a quelle oggetto dell’intimazione qui impugnata;
Ritenuto, sulla scorta delle considerazioni e per le ragioni sin qui svolte, di dichiarare, pertanto, il ricorso, in parte, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in parte, di accoglierlo e, per l’effetto, di dichiarare la nullità in parte qua dell’intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602 gravata;
Ritenuto che secondo quanto previsto dall’art. 11 del codice, va dato atto che, a seguito della presente pronuncia, il processo, per la parte interessata dalla declinatoria di giurisdizione, può essere proseguito mediante riassunzione davanti al giudice ordinario, che ne è munito, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando, comunque, la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità giudiziaria;
Ritenuto che sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite;