TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-11-12, n. 202200484
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Testo completo
Pubblicato il 12/11/2022
N. 00484/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2022, proposto da
Società Semplice Agricola Castenetti J e M, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D I dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d’Italia 1;
Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
dell’intimazione di pagamento n. 11520229001160404000 in data 27 maggio 2022, con la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato alla ricorrente l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, delle cartelle di pagamento n. 11520180010208772001 e n. 11520180011538066002, asseritamente notificatele rispettivamente il 8 maggio 2018 e il 21 giugno 2018, riguardanti, la prima, la sanzione amministrativa prelievo supplementare latte di vacca legge 119/03 art. 5 comma 5 e relativa maggiorazione per ritardato pagamento in relazione alla campagna lattiera 2014 e, la seconda, il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”) in relazione alla campagna lattiera 2018, per un importo complessivo di € 195.779,73, inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che parte ricorrente, produttrice di latte fresco bovino, operativa da molti anni nel settore della zootecnia e della commercializzazione del prodotto lattiero caseario, ha impugnato, invocandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, l’atto di intimazione in epigrafe compiutamente indicato, emesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602 (“Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”), con il quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) le ha, per l’appunto, sollecitato l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, delle cartelle di pagamento n. 11520180010208772001 e n. 11520180011538066002, asseritamente notificatele rispettivamente il 8 maggio 2018 e il 21 giugno 2018, riguardanti, la prima, la sanzione amministrativa prelievo supplementare latte di vacca legge 119/03 art. 5 comma 5 e relativa maggiorazione per ritardato pagamento in relazione alla campagna lattiera 2014 e, la seconda, il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd . “quote latte” ) in relazione alla campagna lattiera 2018, per un importo complessivo di € 195.779,73, inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione;
Considerato che a sostegno della richiesta avanzata ha dedotto:
1. “Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione- mancata allegazione della cartella di pagamento- mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento-violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio”;
2. “Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati”;
3. “Intervenuta prescrizione del credito di AGEA. Intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica di cartella”;
4. “Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento a normativa Unionale - illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere”;
5. “Nullità/annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da AGEA. Errata quantificazione del presunto debito -difetto carenza di motivazione”;
Considerato che l’ADER - Agenzia delle Entrate–Riscossione si è costituita col patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, precisando che “ l’atto è stato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze come stabilito dall’art. 50 del DPR n. 602/73, e che non è prevista alcuna motivazione dell’atto, né l’allegazione della cartella di pagamento precedentemente notificata.
Quanto alla eccepita genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi moratori, si precisa che gli stessi sono previsti per legge ai sensi dell’art.