TAR Catania, sez. III, sentenza 2017-12-13, n. 201702877
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/12/2017
N. 02877/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00604/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 604 del 2016, proposto da:
V L R e R R, rappresentati e difesi dagli Avvocati A B e G B, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Tamburello, in Catania, Via Ventimiglia 145;
contro
Comune di Ragusa, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’Avvocato S B, con domicilio eletto presso la Segretaria del T.A.R. di Catania, in Catania;
per l’annullamento
a) del provvedimento del Comune di Ragusa in data 26 gennaio 2016, con cui è stato disposto l’annullamento del titolo edilizio di cui alla D.I.A. n. 22 del 21 gennaio 2014; b) del successivo provvedimento con cui l’Amministrazione ha ingiunto la demolizione del corpo accessorio del fabbricato dei ricorrenti sito in Contrada Buttarella di Ragusa; c) dell’accertamento effettuato in data 11 novembre 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2017 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame i ricorrenti, chiedendo anche il risarcimento del danno, hanno impugnato: a) il provvedimento del Comune di Ragusa in data 26 gennaio 2016, con cui è stato disposto l’annullamento del titolo edilizio di cui alla D.I.A. n. 22 del 21 gennaio 2014; b) il successivo provvedimento con cui l’Amministrazione ha ingiunto la demolizione del corpo accessorio del loro fabbricato sito in Contrada Buttarella di Ragusa; c) l’accertamento effettuato in data 11 novembre 2015.
In punto di fatto i ricorrenti hanno esposto quanto segue: a) in forza della D.I.A., n. 22 depositata in data 21 gennaio 2014, in relazione alla quale il Comune di Ragusa ha rilasciato nulla-osta in data 12 marzo 2014, i ricorrenti hanno realizzato, a servizio del loro fabbricato sito in Contrada Buttarella di Ragusa, una piscina di metri 15 per 5, con annessi un angolo docce ed un alloggiamento per le pompe idriche; b) in data 3 dicembre 2015 è stato loro comunicato l’avvio del procedimento amministrativo di annullamento del titolo edilizio, sul rilievo che gli annessi (l’angolo docce e l’alloggiamento delle pompe idriche) risultavano collocati sul confine con un fondo di terzi; c) i ricorrenti hanno interloquito con nota in data 28-29 dicembre 2015, osservando che l’art. 48 N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Ragusa prescriveva, nelle zone omogenee E del territorio, la distanza di metri 15 tra gli edifici ed il consequenziale distacco dal confine di metri 7,50 soltanto per le abitazioni e non anche per i piccoli corpi costruttivi con diversa destinazione, mentre l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 nulla prevedeva in ordine al distacco dai confini con conseguente sua inapplicabilità nella fattispecie (essendo il fondo del vicino