TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-07-26, n. 202210636

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-07-26, n. 202210636
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210636
Data del deposito : 26 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2022

N. 10636/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01313/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1313 del 2016, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, domiciliato presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto del Ministero dell’Interno del 29 settembre 2015 con il quale viene respinta l’istanza, presentata in data 22 novembre 2012, di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91/92;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 il cons. A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso, notificato il 18 gennaio 2016 e depositato il successivo 2 febbraio, il cittadino indiano, sig. -O-, impugna il decreto del 29 settembre 2015 con il quale il Ministero dell’interno ha respinto la richiesta di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91/92.

Avverso il provvedimento gravato il ricorrente articola il seguente motivo di doglianza:

- eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o erronea interpretazione dei fatti, per avere fondato il diniego su di un'unica risalente condanna per il reato di cui all’art. 469 c.p. per fatti commessi nel 1998, non rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 6 della legge 91/92.

Il 16 febbraio 2016 il Ministero dell’Interno si è costituito con atto di rito.

Il 12 maggio 2022 il ricorrente deposita una memoria con cui insiste nelle proprie difese.

Con note del 13 luglio 2022 il ricorrente chiede il passaggio in decisione senza discussione orale.

Il 18 luglio 2022 il Ministero dell’Interno ha depositato documenti.

All’udienza del 19 luglio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera d) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica.

L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale” (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, CdS sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018).

Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità

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