TAR Lecce, sez. II, sentenza 2009-07-21, n. 200901898
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N. 01898/2009 REG.SEN.
N. 03206/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3206 del 1995, proposto da:
M G, rappresentato e difeso dall’avv. D A, con domicilio eletto in Lecce alla Via Abruzzi n. 9 presso l’avv. C D G;
contro
Comune di Avetrana, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, non costituito;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza sindacale del 7/8/1995 prot. n. 7285, con la quale si inibisce al ricorrente l’esercizio dell’attività agrituristica nelle more del rilascio della licenza comunale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza del 5 dicembre 1995 n. 1747, con cui è stata accolta la domanda cautelare;
Visti tutti gli atti di causa;
Designato relatore il Ref. G E;nessuno è comparso all’udienza pubblica del 2 luglio 2009;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna l’ordinanza del Sindaco di Avetrana con cui gli è stato inibito l’esercizio dell’attività agrituristica presso l’Azienda “Bosco di Modonato”.
Deduce che erroneamente è stato ritenuto che egli non fosse in possesso dell’autorizzazione, da ritenersi formata per silenzio assenso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, con il decorso di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza.
Rileva al proposito di aver formulato due domande di autorizzazione in date 23/11/1978 e 10/11/1991, riproponendole con istanza rivolta al Sindaco del Comune di Avetrana il 27/7/1995.
Ciò posto, il Collegio osserva che sulle domande a cui fa riferimento il ricorrente non può ritenersi formato il silenzio assenso ex art. 8 cit., poiché:
- l’istanza del 23/11/1978 era anteriore all’entrata in vigore della legge n. 730/85;
- la richiesta del 10/11/1991 riguardava unicamente l’iscrizione nell'elenco degli imprenditori agricoli che praticano l’agriturismo (L.R. 22 maggio 1985 n. 34) che “non abilita da sola all’esercizio dell’attività essendo questo subordinato ad una autorizzazione comunale” (Circolare della Regione Puglia n. 1 del 15/5/1986, p. III) e, comunque, in forza delle disposizioni transitorie dettate dall’art. 31 della L.R. 2/08/1993 n 12, il ricorrente era obbligato a presentare al comune una nuova istanza autorizzatoria dimostrando la presenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti dalla medesima L.R. n° 12/1993.
Piuttosto, il silenzio assenso si è formato sulla domanda di autorizzazione del 27/7/1995, con cui il ricorrente ha specificatamente chiesto “l’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica”.
Pertanto, al novantesimo giorno dalla presentazione di essa, l’ordinanza del 7/8/1995 con cui è stato inibito l’esercizio dell’attività “nelle more del rilascio della licenza comunale” è rimasta priva di efficacia, una volta conseguito “per silentium” il titolo.
Conseguentemente, alcuna utilità trarrebbe il ricorrente dalla decisione del presente ricorso, che va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese di giudizio, in difetto di costituzione della parte intimata.