TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-02-07, n. 202302058
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Pubblicato il 07/02/2023
N. 02058/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08635/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8635 del 2021, proposto da Ecoambiente S.r.l., in persona degli Amministratori straordinari ex art. 32 d.l. n. 90/2014, rappresentata e difesa, in sostituzione dell’avvocato A P, dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, Viale Città d'Europa, 10;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato T C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Marcantonio Colonna n.27;
Regione Lazio Direzione Ciclo dei Rifiuti Area Rifiuti, Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio, non costituiti come tali in giudizio;
Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Co.La.Ri. (Consorzio Laziale Rifiuti), e E.Giovi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione della Regione Lazio, Direzione Ciclo Dei Rifiuti, Area Rifiuti, n. G10435 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “ Ecoambiente srl – Tariffa provvisoria di accesso in discarica per rifiuti non pericolosi, nel Comune di Albano Laziale, loc. Cecchina (RM) ”;
- del decreto commissariale n. 15/2005 e relativi allegati;
- della D.G.R. Lazio n. 516 del 18 luglio 2008;
- della proposta n. 30179 del 30 luglio.2021;
- della nota di notifica prot. U.0663698 del 30 luglio 2021;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Ecoambiente S.r.l., odierna ricorrente, è gestore dal 2020 della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Albano Laziale, per effetto della volturazione dell’A.I.A. in origine assentita nel 2009 in favore di Pontina Ambiente S.r.l. (cfr. determina regionale n. B3695 del 13 agosto 2009 e determina regionale n. G11377 del 5 ottobre 2020 indicate nel corpo della determinazione gravata).
2. Con il ricorso in trattazione, notificato a mezzo p.e.c. il 3 settembre 2021 e depositato il successivo 6 settembre 2021, la ricorrente ha impugnato gli atti regionali, come meglio in epigrafe indicati, di determinazione della tariffa provvisoria di accesso nell’anzidetta discarica per rifiuti non pericolosi, in uno al decreto commissariale n. 15/2005 e relativi allegati ed alla D.G.R. Lazio n. 516 del 18 luglio 2008, avendo la Regione fatto rinvio alla tariffa determinata per la discarica di F C in Civitavecchia gestita dalla MAD S.r.l.
3. Questi i motivi di ricorso:
I. Illegittimità della tariffa in conseguenza della mancanza di un potere impositivo in capo alla Regione Lazio - Obbligo di disapplicazione dell’art. 29 della L.R. Lazio n. 27/98 per contrasto con l’art. 10 della direttiva 1999/31/UE;
II. Illegittimità del decreto 15 del 2005 – Illegittimità derivata del provvedimento di fissazione della tariffa provvisoria;
III. Violazione e falsa applicazione del decreto 15/2005;
IV. Violazione del principio chi inquina paga – Violazione dei principi ribaditi dalla delibera