TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2011-02-08, n. 201101211

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2011-02-08, n. 201101211
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201101211
Data del deposito : 8 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01259/2006 REG.RIC.

N. 01211/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01259/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2006, proposto da:
B G, rappresentato e difeso dagli avv. M B, A C, G L M B, con domicilio eletto presso A C in Roma, via Lutezia, 8;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

RIGETTO DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO LA REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. C T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Col ricorso in epigrafe il sig. B G ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del Direttore Generale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione del 3 agosto 2005, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto da esso ricorrente avverso il provvedimento del 29 gennaio.2003 dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Piacenza, che aveva disposto, a norma dell’art. 128 del DLgs n. 285/92, la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica.

La revisione della suddetta patente era stata disposta, vista la comunicazione n. 6163 della Polizia stradale di Guardamiglio in data 30.12.2002, dalla quale risultava che l’interessato “il giorno 14.11.2002 in località A/1 Pontemure non si avvedeva, a causa della velocità non commisurata e ora notturna della carreggiata ostruita urtando veicoli fermi” e pertanto il comportamento di guida faceva sorgere dubbi sulla persistenza, nel soggetto, dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida.

Questi i motivi dedotti con il ricorso:

1) violazione di legge – mancata comunicazione dell’avvio di procedimento ex art. 7 della legge n. 7 agosto 1990, n. 241;

2) errata valutazione della dinamica del sinistro, non avendo considerato che l’impatto dei veicoli che precedevano il ricorrente avvenne pochi istanti prima del sopraggiungere dello stesso, impedendo qualsiasi possibilità di manovra, essendo l’intera carreggiata occupata dagli autoarticolati postisi di traverso;

3) carenza di motivazione del provvedimento in ordine alla indicazione dei presupposti in base ai quali il comportamento del ricorrente è stato considerato come indizio di imperizia;

4) mancanza di nesso causale tra la condotta e l’evento: il conducente dell’autoarticolato che precedeva è stato condannato per il reato di cui all’art. 590 c.p., e deve considerarsi l’unico responsabile dell’evento.

Il Ministero intimato si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza collegiale del 9 marzo 2006 n. 1444 è stata accolta l’istanza cautelare “ai fini del riesame”, che peraltro non risulta avvenuto.

Con memoria parte ricorrente ha ribadito tesi e ragioni.

Alla Pubblica Udienza del 27 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, deducendo che l’Amministrazione ha omesso la comunicazione di avvio del procedimento di revisione della patente, in tal modo impedendo l’apporto partecipativo dell’interessato al procedimento medesimo.

La doglianza, in quanto non previamente proposta con i motivi del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revisione della patente di guida, risulta inammissibile, restando in questa sede preclusa la proponibilità di motivi di gravame non fatti tempestivamente valere con l’impugnazione amministrativa ed il conseguente ampliamento del thema decidendum (C.d.S., VI, ord. n. 3984 del 31.8.2004).

Con il secondo e terzo mezzo si deduce l’insufficienza della motivazione del decreto impugnato, in quanto non si sarebbe dato conto della effettiva dinamica dell’incidente

Come già affermato nella fase cautelare del presente giudizio, ritiene il Collegio che il decreto gravato, (ex art. 128 del DLgs n. 285/92) non sia adeguatamente motivato sia in relazione alla specifica dinamica dell’incidente, sia riguardo agli specifici motivi di responsabilità del comportamento del ricorrente, in base ai quali si è ritenuto sussistente l’indizio d’imperizia, presupposto della revisione della patente.

In particolare, il provvedimento impugnato non ha dato conto dei tempi intercorrenti tra l’incidente tra i due autoarticolati che precedevano il ricorrente e l’impatto dell’auto condotta dal ricorrente con i suddetti veicoli;
né risulta valutata la circostanza, non contestata ex adverso, che i due autoarticolati avevano invaso l’intera carreggiata, impedendo qualsiasi manovra per evitare lo scontro.

Inoltre il provvedimento non evidenzia da quali elementi sarebbe stata dedotta la presunta imperizia, e proprio in considerazione dello scarso approfondimento in ordine alla dinamica dell’incidente. Infatti non appare sufficiente indicare come presupposto della presunta imperizia la violazione di norme del codice della strada, in quanto le due fattispecie differiscono sostanzialmente ed il mancato rispetto di una norma del codice, peraltro isolatamente valutata, non comporta necessariamente imperizia ovvero inidoneità tecnica, essendo necessario considerare ulteriori elementi, eventualmente connessi alla violazione di legge.

Si soggiunge come risulti penalmente accertata la responsabilità del conducente del veicolo che precedeva e come sia stata annullata, seppure per motivi procedurali, la contravvenzione elevata a danno del ricorrente.

Per le suddette ragioni il ricorso deve essere accolto.

Sussistono tuttavia, considerata la complessiva fattispecie, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio

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