TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-11-23, n. 202301314

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-11-23, n. 202301314
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202301314
Data del deposito : 23 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2023

N. 01314/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00327/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 327 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Taranto Solar Two S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

- della Determinazione della Provincia di Taranto, 1° Settore - Affari Generali, n. 403 del 29.3.2023, notificata in pari data, recante in oggetto “ Concessione del diritto di superficie su n. 30 lastrici solari per l'installazione di impianti fotovoltaici - Determina di concessione n. 149 del 1.8.2011 e atto rep. 3890 del 24.4.2012 - Revoca per grave inadempimento ”;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Taranto Solar Two S.r.l. il 16/5/2023, per l’annullamento

- della nota adottata dalla Provincia di Taranto, 1° Settore, con la quale è stata richiesta alla società ricorrente la consegna di tutte le chiavi di accesso ai lastrici solari ove sono ubicati gli impianti di proprietà, con conseguente interdizione all’accesso.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il dott. P F e uditi per le parti i difensori avv. A. Scalcione per la parte ricorrente e avv. C. Semeraro per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con Determina dirigenziale n. 51 del 22.2.2011, la Provincia di Taranto indiceva una gara ad evidenza pubblica ex art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento in concessione del diritto di superficie con riferimento a n. 30 lastrici solari appartenenti ad altrettanti istituti scolastici della medesima Provincia, ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici, da progettare, realizzare e gestire per un periodo di venti anni a cura del soggetto risultante aggiudicatario.

Con Determina dirigenziale n. 149 del 1.8.2011, la concessione veniva aggiudicata da Svicat Energy S.p.A., con conseguente stipulazione del contratto rep. 3867 del 9.11.2011, attraverso cui le parti provvedevano a regolamentare i rapporti negoziali in accordo con il capitolato di gara.

Successivamente, Svicat Energy S.p.A., facendo valere la clausola di cui all’art. 14 del medesimo contratto, comunicava all’Amministrazione di voler cedere la propria posizione contrattuale e i propri diritti di superficie relativamente a n. 6 lastrici solari in favore della Taranto Solar Two S.r.l., società partecipata in via maggioritaria dalla stessa aggiudicataria.

Ne seguiva la stipula, tra la Taranto Solar Two S.r.l. e l’Amministrazione provinciale, del “ Contratto per la costituzione del diritto di superficie su n. 6 latrici solari per l’installazione di impianti fotovoltaici ” con atto rep. 3890 del 24.4.2012.

Con la Determina dirigenziale n. 403 del 29.3.2023, oggetto di odierna impugnazione, la Provincia di Taranto disponeva infine la revoca della concessione del diritto di superficie oggetto della Determina n. 149 del 1.8.2011 alla luce delle gravi inadempienze poste in essere dalla Taranto Solar Two S.r.l. rispetto agli obblighi sulla stessa gravanti alla luce dei sopra citati contratti del 9.11.2011 e del 24.4.2012.

2. Con il ricorso in esame, notificato alla controparte in data 4.4.2023, la Taranto Solar Two S.r.l. impugna dunque, in primo luogo, la Determinazione n. 403 del 29.3.2023, contestando la materiale sussistenza degli inadempimenti asseritamente a lei rimproverati con tale atto.

Con decreto monocratico n. 180 del 5.4.2023, l’istanza cautelare sospensiva avanzata dalla Società è stata accolta.

Si è successivamente costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria depositata in data 24.4.2023, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.

All’esito dell’udienza camerale del 27.4.2023, il Collegio ha fissato udienza pubblica per la trattazione del merito del contenzioso al 12.10.2023 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, notificato alla controparte in data 16.5.2023, la Taranto Solar Two S.r.l., riproponendo nella sostanza le medesime censure già sollevate in sede di ricorso principale, ha impugnato l’ulteriore nota prot. 18404/2023 del 15.5.2023, con cui la Provincia di Taranto richiedeva alla Società la consegna delle chiavi di accesso ai lastrici solari, disponendone conseguentemente l’interdizione all’accesso.

Con decreto monocratico n. 254 del 18.5.2023 è stata accolta l’istanza sospensiva cautelare anche in riferimento al predetto atto, poi confermata anche dal Collegio all’esito dell’udienza camerale del 15.6.2023 con ordinanza n. 328 del 19.6.2023.

Depositate dalle parti memoria ex art. 73 c.p.a, all’udienza pubblica del 12.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso principale e per motivi aggiunti proposti da Taranto Solar Two S.r.l. sono infondati e, pertanto, non possono essere accolti alla luce delle argomentazioni che seguono.

4. L’adozione del provvedimento di cui si discute risulta giustificata sulla base di una serie di gravi inadempimenti rimproverati alla Taranto Solar Two S.r.l., in asserita violazione degli obblighi su di lei gravanti in virtù delle stipulazioni negoziali del 9.11.2011 e del 24.4.2012, così sintetizzabili:

a) omessa manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i lastrici solari in concessione, cagionante danni da infiltrazione di acqua piovana alle strutture, con conseguente impossibilità di utilizzo di talune aree o locali degli istituti scolastici;

b) mancato rimborso delle spese sostenute dalla Provincia per le utenze elettriche relative agli immobili cui accedono i lastrici solari in concessione, con maturazione di un debito complessivo, a carico della concessionaria, dell’importo di € 667.961,39;

c) costruzione, ad opera della concessionaria, di un impianto fotovoltaico sopra a un lastrico solare appartenente a un istituto scolastico non

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