TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-01-25, n. 201000026
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Testo completo
N. 00026/2010 REG.SEN.
N. 00654/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 654 del 2009, proposto da:
P M, rappresentato e difeso dall’avv. G L S, elettivamente domiciliato in Ancona al Corso Mazzini n. 100, presso l’avv. L B;
contro
- il MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, la COMMISSIONE per gli ESAMI di AVVOCATO per l’anno 2008 presso la Corte d’Appello di Ancona, in persona del Presidente pro-tempore, la PRIMA SOTTOCOMMISSIONE ESAMI AVVOCATO per l’anno 2008 presso la Corte d’Appello di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, sono domiciliati ex lege;
- la COMMISSIONE CENTRALE ESAMI AVVOCATO per l’anno 2008 presso il Ministero della Giustizia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento con il quale la Commissione esami avvocato di Ancona ha disposto la non ammissione del ricorrente alla prova orale degli esami di avvocato di cui all’atto 11.6.2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e delle Commissioni esami avvocato, sessione 2008, presso le Corti di Appello di Ancona e di Messina;
Vista la propria ordinanza 30 luglio 2009, n. 430;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2009 il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Il dott. Massimo Pagliuca ha partecipato all’esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2008, presso la Corte d’Appello delle Marche, sostenendo le prove scritte nei giorni 16, 17 e 18.12.2008. Gli elaborati sono stati inviati per la correzione alla Commissione costituita presso la Corte d’Appello di Messina che per quanto riguarda il dott. Pagliuca, ha espresso la seguente valutazione (formulata dalla Prima Sottocommissione nella seduta del 5.5.2009):
- parere su questioni di diritto civile: 26;
- parere su questioni di diritto penale:26;
- redazione di atto giudiziario: 15.
Conseguentemente, la Commissione costituita presso la Corte d’Appello di Ancona, ha predisposto in data 11.6.2009, l’elenco degli ammessi alla prova orale, dal quale è risultato escluso il dott. Pagliuca.
Il suddetto provvedimento, unitamente a quelli presupposti e connessi (in particolare, alle valutazioni espresse sugli elaborati delle prove scritte) è stato impugnato dall’interessato, con atto notificato il 13 e il 14.7.2009, depositato il 17.7.2009, che ne ha chiesto l’annullamento, deducendo i motivi di violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 17-bis, 23 e 24 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 e s.m.i., dell’art.