TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-10-27, n. 202301195

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-10-27, n. 202301195
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202301195
Data del deposito : 27 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2023

N. 01195/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00498/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 498 del 2023, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F P, V M, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani n. 30;

contro

Comune di Pulsano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

nei confronti

Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole, Regione Puglia, Arpa Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione Ambientale - Dipartimento Ambientale Provinciale - Br, non costituiti in giudizio;

per la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Pulsano sull'istanza di indizione della conferenza dei servizi obbligatoria ai sensi dell'art. 44, comma 7, D. Lgs. n. 259/2003, presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 28 settembre 2022;

nonché per l'accertamento, previa idonea tutela cautelare anche propulsiva,

dell'obbligo del Comune di Pulsano di provvedere in relazione alla medesima istanza presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 28 settembre 2022;

in via subordinata per l'accertamento e la declaratoria

del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'art. 44, comma 10, D. Lgs. n. 259/2003, sull'istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. il 28 settembre 2022 relativa all'installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Pulsano, su un lotto di terreno sito in Viale delle Orchidee, snc (N.C.T. del Comune di Pulsano, Foglio 19, Part. 1505), e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all'installazione ed utilizzo della stessa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pulsano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 il dott. F B e uditi per le parti i difensori avv. V. Mosca per la parte ricorrente e avv. G. Misserini, in sostituzione dell'avv. M. Crisci, per la P.A.;


In data 19.5.2023 Iliad S.p.A. censurava l’inerzia del Comune di Pulsano, proponendo ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dal suddetto ente con riferimento all’ istanza di autorizzazione presentata, in data 28 settembre 2022, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, al fine della realizzazione di una stazione radio per la telefonia mobile nell’ambito di un sito soggetto a vincolo paesaggistico ed idrogeologico.

In ragione dei vincoli anzidetti l’istanza presentata dall’odierna ricorrente al SUAP del Comune di Pulsano faceva espresso riferimento, in aderenza al disposto di cui all’art. 44, comma 7, del d.lgs. n. 259/2003, alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi al fine dell’acquisizione dei plurimi atti di assenso necessari ai fini della determinazione finale.

In data 12.6.2023 si costituiva il Comune di Pulsano, instando per il rigetto del ricorso ed eccependo tra l’altro che il ricorrente non avrebbe indicato nell’originaria istanza ovvero, in particolare, nella relazione tecnica ad essa allegata l’insistenza del vincolo idrogeologico nell’area interessata dall’erigendo impianto, la qual cosa avrebbe reso non doverosa, ai sensi dell’invocata norma, l’indizione della conferenza di servizi.

Il Collegio ritiene che l’eccezione formulata dalla difesa comunale sia infondata in quanto dalla relazione tecnico-illustrativa (pag. 4) allegata all’istanza e versata in atti si evince che la società ricorrente ha fatto menzione del vincolo paesaggistico nonché di quello idrogeologico, quest’ultimo essendo ricompreso, giusta leggenda in calce allo schema, sotto la voce P.P.T.R. (“Note: PPTR: Componenti culturali e insediative – Immobili e aree di notevole interesse pubblico;
Componenti Idrologiche – Vincolo idrogeologico;
Componenti Botanico Vegetazionali: Area di rispetto dei boschi”), e tale circostanza, invero, avrebbe dovuto determinare il SUAP del Comune di Pulsano a convocare la conferenza di servizi secondo l’espressa previsione dell’art. 44, comma 7, del d.lgs. n. 259/2003 ai sensi del quale “Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36”.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso, pertanto, è fondato, e va accolta la domanda proposta in via principale, risultando altresì priva di pregio l’eccezione formulata dalla difesa comunale per cui il ricorrente ha agito per ottenere la condanna dell’ente alla convocazione della conferenza di servizi, essendo di contro chiaro che il bene della vita cui anela il ricorrente sia piuttosto la determinazione finale legittimamente assunta, all’uopo invocando il modello procedimentale prescritto dalla norma.

Ne consegue che il Comune resistente deve dare riscontro alla istanza di autorizzazione, presentata dall’odierna ricorrente in data 28 settembre 2022 e sollecitata in data 22 febbraio 2023, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza;
spirato inutilmente il predetto termine, viene nominato fin d’ora un commissario ad acta, ex art. 117, comma 3 c.p.a., in persona del Prefetto di Taranto, con possibilità di delega a un suo funzionario, con ulteriore termine di adempimento di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla scadenza del precedente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

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