TAR Palermo, sez. I, sentenza 2015-12-03, n. 201503143

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2015-12-03, n. 201503143
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201503143
Data del deposito : 3 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00371/2015 REG.RIC.

N. 03143/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00371/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 371 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. D C N, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Palermo, via Mario Rutelli n. 38;



contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta, Istituto Istruzione Secondaria Superiore “L.Sturzo”, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
-OMISSIS-, nella qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. D C N, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Palermo, via Mario Rutelli n. 38;



per l'annullamento

del provvedimento del Dirigente con il quale è stata disposta l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore di sostegno (attualmente 9 ore settimanali);

dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno assegnato all’Istituto scolastico frequentato dalla ricorrente un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale Istituto Scolastico;•

di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO del diritto della ricorrente ad essere assistita da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 (ossia per 18 ore settimanali così come risulta necessario attesa la grave disabilità) sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino alla’approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno

ED ALTRESI’PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti alla’assegnazione, a favore della ricorrente, di un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 (così come risulta necessario attesa la grave disabilità) sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino alla’approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO del diritto della ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno

ED ALTRESI’PER LA CONDANNA del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta, Istituto Istruzione Secondaria Superiore “L.Sturzo” e di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il dott. L L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l’assegnazione alla ricorrente, disabile grave, per l’A.S. 2014/2015, di un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali (9) inferiore a quelle stimate necessarie (18).

L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per le Amministrazioni intimate, non ha prodotto scritti difensivi.

Con ordinanza n. 350/2015 è stata integralmente accolta la domanda cautelare proposta da parte ricorrente e, alla luce della condizione di grave disabilità della ricorrente, disposta la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza in ordine alle possibili misure per la di lei tutela, ai sensi degli articoli 406 e 417 c.c..

In vista dell’udienza pubblica, quindi, si è costituito in giudizio, a ministero dello stesso difensore, l’amministratore di sostegno della ricorrente (a quanto consta nominato in epoca anteriore all’introduzione del presente processo), che ha espressamente “ ratificato e fatto propri ” gli atti sino a tale momento compiuti ed ha “ aderito in toto ” alle richieste dell’amministrato.

Alla pubblica udienza del giorno 5 novembre 2015 il ricorso, su richiesta dei procuratori delle parti, è stato posto in decisione.

Preliminarmente va ritenuta sussistente la giurisdizione amministrativa malgrado il diverso autorevole avviso espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 25011 del 25 novembre 2014, con la quale è stata affermata la devoluzione alla giurisdizione ordinaria sul presupposto che l’inadeguato sostegno scolastico alla disabilità grave configuri una ipotesi di discriminazione rilevante ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67.

Sul punto, per esigenze di sintesi, si ritiene sufficiente il richiamo all’ampia e articolata motivazione di uno dei numerosi precedenti di

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