TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-07-27, n. 202312780

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-07-27, n. 202312780
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312780
Data del deposito : 27 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 27/07/2023

N. 12780/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12600/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12600 del 2019, proposto da
S.I.V.A.M. - Società Imbottigliamento e Vendita Acque Minerali S.r.l., Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati G F, F C, G I ed A P che la rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

ROMA CAPIALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Rita Caldarozzi che la rappresenta e difende nel presente giudizio

nei confronti

ISTIUTO DI ORTOFONOLOGIA S.R.L. – IDO, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati B F, G P, F A R che la rappresentano e difendono nel presente giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:

1) nota di Roma Capitale, Municipio Roma III, Direzione “Territorio, Ambiente, Attività produttive” prot. n. CD/128711 del 12/09/19;

2) nota di Roma Capitale prot. n. CD/77233 del 23/05/19, con cui sono stati preannunciati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

3) nota di Roma Capitale prot. n. VD/49176 del 03/07/19;

4) note della Polizia Locale di Roma Capitale, U.O. III gruppo Nomentano, Sezione Polizia Stradale, Reparto U.I.T.S.S., prot. n. VD20190047586 del 26/06/19 e prot. n. VD20190058158 del 09/08/19;

5) determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma III, Direzione Tecnica, Ufficio occupazione suolo pubblico temporaneo, rep. CD1572/2019 del 09/08/19 prot. n. CD/117947/2019 del 09/08/19;

6) determinazione dirigenziale di Roma Capitale, III Gruppo Nomentano, Coordinamento di Sezioni 2, Sezione Polizia Stradale, Reparto Interno Esterno UISS, rep. VD/720/2019 del 12/08/19 prot. n. VD/58664/2019 del 12/08/19;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. M F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in date 16/10/19 e 17/10/19 e depositato il 17/10/19 la S.I.V.A.M. - Società Imbottigliamento e Vendita Acque Minerali S.r.l., Società Unipersonale ha impugnato la nota di Roma Capitale, Municipio Roma III, Direzione “Territorio, Ambiente, Attività produttive” prot. n. CD/128711 del 12/09/19, la nota di Roma Capitale prot. n. CD/77233 del 23/05/19, con cui sono stati preannunciati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, la nota di Roma Capitale prot. n. VD/49176 del 03/07/19, le note della Polizia Locale di Roma Capitale, U.O. III gruppo Nomentano, Sezione Polizia Stradale, Reparto U.I.T.S.S., prot. n. VD20190047586 del 26/06/19 e prot. n. VD20190058158 del 09/08/19, la determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma III, Direzione Tecnica, Ufficio occupazione suolo pubblico temporaneo, rep. CD1572/2019 del 09/08/19 prot. n. CD/117947/2019 del 09/08/19 e la determinazione dirigenziale di Roma Capitale, III Gruppo Nomentano, Coordinamento di Sezioni 2, Sezione Polizia Stradale, Reparto Interno Esterno UISS, rep. VD/720/2019 del 12/08/19 prot. n. VD/58664/2019 del 12/08/19.

Roma Capitale e l’Istituto di Ortofonologia s.r.l. – Ido, costituitisi in giudizio con memorie depositate rispettivamente in date 25/10/19 e 31/10/19, hanno concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

Con ordinanza n. 7264/19 del 06/11/19 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

Alla pubblica udienza del 13/06/23 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

S.I.V.A.M. - Società Imbottigliamento e Vendita Acque Minerali S.r.l., Società Unipersonale impugna la nota di Roma Capitale, Municipio Roma III, Direzione “Territorio, Ambiente, Attività produttive” prot. n. CD/128711 del 12/09/19 di riscontro negativo alla diffida della ricorrente acquisita dall’ente il 02/09/19, la nota di Roma Capitale prot. n. CD/77233 del 23/05/19, con cui sono stati preannunciati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, la nota di Roma Capitale prot. n. VD/49176 del 03/07/19, le note della Polizia Locale di Roma Capitale, U.O. III gruppo Nomentano, Sezione Polizia Stradale, Reparto U.I.T.S.S., prot. n. VD20190047586 del 26/06/19 e prot. n. VD20190058158 del 09/08/19, la determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma III, Direzione Tecnica, Ufficio occupazione suolo pubblico temporaneo, rep. CD1572/2019 del 09/08/19 prot. n. CD/117947/2019 di concessione alla controinteressata dell’autorizzazione all’occupazione temporanea per l’installazione di paletti parapedonali e la determinazione dirigenziale di Roma Capitale, III Gruppo Nomentano, Coordinamento di Sezioni 2, Sezione Polizia Stradale, Reparto Interno Esterno UISS, rep. VD/720/2019 del 12/08/19 prot. n. VD/58664/2019 del 12/08/19 di istituzione della disciplina temporanea del traffico al fine di consentire tale installazione.

La ricorrente, dopo avere premesso di essere titolare del diritto concessione per lo sfruttamento della concessione mineraria per l’acqua minerale “ Acqua Sacra ” insistente nel sedime di un complesso immobiliare sito in Roma, con accessi da via Passo del Furlo n. 53, 55, 57, e via Monte Nevoso n. 36 e 38, di proprietà della Istituto di Ortofonologia s.r.l., censura il sostanziale diniego opposto da Roma Capitale in relazione all’istanza dalla stessa presentata per l’autorizzazione/regolarizzazione del passo carrabile esistente in via Passo del Furlo 53 e, nel contempo, l’autorizzazione concessa alla controinteressata per l’installazione di un percorso pedonale protetto da dissuasori di sosta parapedonali che impedirebbero alla Sivam l’accesso carrabile al suo impianto da ritenersi necessario per la gestione della concessione.

Con la prima censura la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 d. lgs. n. 285/92 46 d.p.r. n. 495/92 e del Regolamento Viario e Classifica Funzionale delle strade urbane di Roma Capitale nonché eccesso di potere sotto vari profili in quanto l’amministrazione avrebbe respinto l’istanza di autorizzazione e regolarizzazione del passo carrabile, presentata dalla Sivam, richiamando acriticamente il parere negativo espresso dalla polizia locale in riferimento all’asserito mancato rispetto delle distanze minime dalle intersezioni stradali introdotte dal d.lgs. n. 285/92;
in particolare, Roma Capitale avrebbe ritenuto inapplicabili le deroghe alle distanze minime, pur previste dalla stessa normativa dichiaratamente applicata e in particolare, dagli artt. 22 comma 9 d. lgs. n. 285/92 e 46 comma 6 d.p.r. n. 495/92 così come dall’art. 16.4 del Regolamento Viario, per il caso di accessi carrabili realizzati in epoca precedente all’entrata in vigore del codice della strada e, comunque, non avrebbe in alcun modo motivato in ordine alle circostanze, che pure le sarebbero state ampiamente rappresentate, relative all’insistenza nell’area di fatto interclusa all’accesso carrabile di una sorgente di acqua minerale, la cui gestione costituirebbe attività di interesse pubblico.

Tali deroghe riguarderebbero tutti gli accessi esistenti alla data di entrata in vigore del codice della strada e non, come deduce Roma Capitale, solo quelli debitamente autorizzati;
in caso contrario, la ricorrente si vedrebbe precluso l’accesso carrabile all’area oggetto di concessione con conseguente pregiudizio di un’attività industriale di interesse pubblico e del suo diritto d’impresa senza che tali interessi siano stati dall’amministrazione bilanciati con l’interesse alla sicurezza stradale.

Inoltre, la mancata previsione della realizzazione di opere che garantiscano l’opportuna sicurezza non avrebbe mai potuto giustificare il diniego dell’istanza di autorizzazione ma al limite una rimodulazione dell’istanza stessa anche perché tali opere non sarebbero effettivamente necessarie al raggiungimento dello scopo tutelato dalla norma richiamata da Roma Capitale.

Il motivo è infondato.

Va, innanzi tutto, rilevato che con l’istanza acquisita da Roma Capitale in data 30/04/19 con prot. n. 63804 la ricorrente ha chiesto l’autorizzazione per l’“ apertura di un nuovo passo carrabile ” e non già per la “ regolarizzazione di un passo carrabile ” come, pure, il modulo utilizzato dalla Sivam avrebbe consentito;
la relazione tecnica asseverata allegata all’istanza, dopo avere fugacemente accennato ad un’“ apertura esistente ante 1960 ”, ha specificato che si tratta di “ richiesta di concessione ” per “ apertura e uso di un varco di accesso ” e non già di regolarizzazione di un accesso preesistente e privo di titolo.

Con la nota prot. n. 128711 del 12/09/19 Roma Capitale ha sostanzialmente respinto la domanda di autorizzazione e regolarizzazione del passo carrabile, presentata dalla ricorrente, richiamando, a fondamento del diniego, il parere negativo espresso dalla polizia locale con nota prot. n. 34606 del 13/05/19 “ in quanto si è riscontrato che l’accesso carrabile in richiesta insiste in piena area d’intersezione con via Picco dei Tre Signori e pertanto con quanto stabilito dall’art. 46 comma 2 lettera G [rectius: lettera A] del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada nonché del PGTU nel punto 15.4 ”.

E’ incontestato tra le parti che l’accesso carrabile rivendicato dalla ricorrente non rispetti il disposto dell’art. 46 comma 2 lettera a) d.p.r. n. 495/92 secondo cui il passo carrabile “ deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima ”.

La ricorrente, però, invoca la deroga a tale distanza richiamando:

- l’art. 22 comma 9 d. lgs. n. 285/92, secondo cui “ nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse ”;

- l’art. 45 comma 6 d.p.r. n. 495/92 il quale prevede che “ i comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all' articolo 22, comma 2, del codice ”.

Tali disposizioni, però, non sono applicabili alla fattispecie.

Va, innanzi tutto, rilevato che, come già detto, l’istanza presentata dalla ricorrente non contiene un riferimento giuridicamente rilevante alla preesistenza dell’accesso in quanto, in particolare, non insta per la regolarizzazione dello stesso ma per l’autorizzazione di una nuova concessione.

Ne deriva che le disposizioni di cui sopra, che fanno riferimento ai soli accessi già esistenti, non possono, comunque, essere utilmente richiamate dalla Sivam.

In ogni caso, è la considerazione è dirimente, gli artt. 22 comma 9 d. lgs. n. 285/92 e 46 comma 6 d.p.r. n. 495/92 hanno ad oggetto i soli accessi esistenti regolarmente autorizzati secondo la normativa vigente al momento della loro realizzazione dovendosi decisamente escludere, in assenza di un riferimento normativo espresso in tal senso, che le norme sopravvenute, ovvero il d. lgs. n. 285/92 e il d.p.r. n. 495/92, abbiano inteso sanare gli accessi preesistenti privi di titolo.

A conferma di ciò, va rilevato che:

- l’art. 22 comma 11 d. lgs. n. 285/92 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per chi “ mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione ” con ciò prescrivendo che gli accessi preeesistenti privi di titolo abilitativo debbano essere necessariamente regolarizzati;

- l’art. 22 comma 9 d. lgs. n. 285/92, allorché parla di “ impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti ” logicamente presuppone l’obbligo di tale regolarizzazione (tecnica perché quella giuridica è espressamente prevista dal citato comma 11) appositamente prevista dal precedente comma 2 della medesima disposizione il quale stabilisce che “ gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo ”.

In sostanza, gli obblighi di regolarizzazione “ tecnica” e la deroga allo stesso, previsti rispettivamente dai commi 2 e 9 dell’art. 22 d. lgs. n. 285/92, presuppongono necessariamente che gli accessi già esistenti alla data di entrata in vigore del codice della strada siano stati “regolarmente autorizzati” o, almeno, regolarizzati come espressamente previsto dai commi 2 e 11 dell’art. 22;

- proprio l’art. 22 comma 2 d. lgs. n. 285/92 (cui si riferiscono i presupposti di cui ora si è dato atto) è espressamente richiamato dall’altra disposizione invocata da parte ricorrente, ovvero l’art. 46 comma 6 d.p.r. n. 495/92.

Ne deriva che gli artt. 22 comma 9 d. lgs. n. 285/92 e 46 comma 6 d.p.r. n. 495/92 non possono giustificare la pretesa della ricorrente di derogare alla distanza dall’intersezione stradale richiesta dall’art. 46 comma 2 lettera a) d.p.r. n. 495/92.

Né, ai fini della valutazione della fondatezza del gravame, è possibile ritenere che l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare una comparazione degli interessi rilevanti nella fattispecie.

Ed, infatti, premesso che l’interesse allo sfruttamento della concessione è connotato anche da un interesse economico del singolo, le disposizioni del codice della strada e del regolamento di attuazione dello stesso, applicate da Roma Capitale, non attribuiscono all’ente locale alcun potere discrezionale di valutazione di tali interessi essendo, per altro, le stesse ispirate dalla finalità di tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza stradale, avente particolare pregnanza, e caratterizzate dall’esistenza di specifici presupposti (interclusione naturale o risultante tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità: art. 22 comma 9 d. lgs. n. 285/92) nella fattispecie insussistenti.

Con la seconda censura la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 37, d.lgs. n. 285/92, 1, 7, 8, 9, 10 l. n. 241/1990 e della l.r. n. 90/80 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza evidenziando che dall’illegittimità del diniego dell’istanza presentata dalla ricorrente deriverebbe l’illegittimità degli atti e dei provvedimenti con cui Roma Capitale avrebbe autorizzato l’apposizione di dissuasori di sosta parapedonali nel tratto di via Passo del Furlo compreso tra il numero civico 53 e il numero civico 63, e, dunque, anche nell’area antistante l’accesso carrabile.

Tali provvedimenti, inoltre, sarebbero affetti da vizi autonomi in quanto:

- la ricorrente, benché utilizzatrice di due accessi carrabili situati nel tratto di strada interessato dall’apposizione dei dissuasori, non avrebbe ricevuto la necessaria comunicazione di avvio del procedimento;

- l’amministrazione non avrebbe mai emanato alcun espresso provvedimento di autorizzazione in favore della controinteressata;

- non sarebbe mai stata adottata l’ordinanza sindacale, necessaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 comma 4 lett. d) e 7 comma 1 d. lgs. n. 285/92, per modificare la disciplina della sosta lungo via Passo del Furlo. Se infatti è vero che nel tratto di strada in questione esisteva un divieto di sosta, tale divieto, ai sensi dell’art. 7, comma 2 d. lgs. n. 285/92 nonché dell’art. 120 del Regolamento, nei centri abitati sarebbe imposto solo dalle ore 8 alle ore 20 e, pertanto, l’installazione dei dissuasori di sosta avrebbe finito per estendere indebitamente tale divieto anche alle ore notturne;

- Roma Capitale non avrebbe mai espletato un’istruttoria circa la necessità della realizzazione del percorso pedonale protetto;

- non sarebbe in alcun modo stata motivata la decisione di prevedere l’installazione di dissuasori di sosta in un tratto di strada estremamente più esteso di quello antistante l’ingresso ai locali della controinteressata che, infatti, avrebbe inizialmente chiesto l’installazione dei dissuasori per un tratto di strada più breve;

- i dissuasori sarebbero stati inspiegabilmente installati nell’area antistante l’unico accesso carrabile all’impianto industriale della ricorrente;

- la posizione dell’amministrazione in ordine all’installazione dei dissuasori sarebbe perplessa e contraddittoria avendo la stessa previsto il posizionamento di dissuasori amovibili davanti all’ingresso dell’impianto della ricorrente.

Il motivo è infondato in quanto:

- la legittimità del diniego dell’autorizzazione presentata dalla ricorrente, di cui si è dato atto in riferimento alla prima censura, induce a ritenere insussistente il vizio d’invalidità derivata;

- la mancanza, in capo alla ricorrente, di un titolo legittimante all’accesso carrabile comporta che la stessa non sia qualificabile come necessaria destinataria della comunicazione di avvio del procedimento che l’art. 7 comma 1 l. n. 241/90 prevede solo per coloro che dal provvedimento possano subire un “ pregiudizio ” giuridicamente rilevante mentre tale non è quello prospettato dalla Sivam proprio per l’assenza di un titolo giuridico per l’utilizzazione del passo carrabile;

- come emerso dall’istruttoria effettuata da Roma Capitale, l’installazione dei paletti dissuasori lungo tutto il tratto di strada (e non solo nella parte più vicina all’edificio della controinteressata) si è resa necessaria per le particolari condizioni della strada, che, in quanto necessariamente a doppio senso, non tollera la sosta delle auto che restringe indebitamente la carreggiata, e per consentire la percorribilità in sicurezza della strada da parte dei pedoni alcuni dei quali, affetti da patologie gravi, sono diretti alla struttura di terapia e rieducazione gestita dalla controinteressata;

- l’installazione dei paletti dissuasori è stata effettuata dalla controinteressata nell’interesse dell’amministrazione (si veda la nota dell’Istituto di Ortofonologia s.r.l. del 10/06/19) e, pertanto, nessuna espressa autorizzazione doveva ritenersi rilasciata e, comunque, l’assenso dell’ente locale può ritenersi presupposto dalle determine dirigenziali del 09/08/19 e del 12/08/19 con cui Roma Capitale ha concesso rispettivamente l’autorizzazione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico necessaria per la realizzazione, da parte della controinteressata, del percorso pedonale ed ha conseguentemente modificato temporaneamente la disciplina del traffico;

- nessuna perplessità o contraddittorietà può essere ravvisata nel comportamento dell’amministrazione che, in maniera del tutto congrua e giustificata dalla necessità di assicurare l’accesso carrabile per situazioni di emergenza, ha prescritto l’amovibilità dei paletti installati nel tratto di strada antistante l’impianto della ricorrente (si veda, in proposito, il parere della polizia locale rilasciato con nota prot. VD20190058168 del 09/08/19: allegato n. 16 all’atto introduttivo).

Con la terza censura la ricorrente deduce la violazione della l.r. n. 90/80 e degli artt. 11 d. lgs. n. 176/11 e 26 r.d. n. 1443/1927 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto i provvedimenti impugnati non avrebbero tenuto in debita considerazione la presenza di una sorgente di acqua minerale nell’area che sarebbe, di fatto, interclusa dalla realizzazione del passaggio pedonale con conseguente impossibilità di utilizzare la sorgente, costituente bene avente rilevanza pubblicistica, circostanza di cui gli atti dell’amministrazione avrebbe dovuto dare contezza.

Il motivo è infondato.

Come già precisato in riferimento alla prima censura, nessuna delle norme invocate dalla ricorrente consente all’amministrazione di attribuire alla presenza della sorgente, menzionata nella doglianza, valenza decisiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni oggetto di causa specie se si considera che:

- l’accesso carrabile attualmente utilizzato è privo di alcuna autorizzazione;

- la dedotta interclusione all’accesso carrabile all’area non è stata in alcun modo comprovata in maniera idonea;

- la normativa applicabile alla fattispecie, ovvero il d. lgs. n. 285/92 e il d.p.r. n. 495/92, non attribuisce alcuna rilevanza alla natura delle attività esercitate negli immobili oggetto della richiesta di autorizzazione al passo carrabile e ciò è agevolmente spiegabile con la finalità perseguita da tale normativa ed identificabile nella tutela della sicurezza stradale e, in definitiva, della sicurezza ed incolumità pubblica che costituiscono interessi di rango primario che non tollerano alcun bilanciamento con altri interessi potenzialmente interferenti con essi.

Parte ricorrente, poi, ha prospettato la questione di legittimità costituzionale delle norme del d. lgs. n. 285/92 e del d.p.r. n. 495/92 le quali, se applicate nel senso seguito dall’amministrazione, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 41 e 42 Cost. in quanto l’assoluta prevalenza dell’interesse alla sicurezza stradale non consentirebbe di tenere conto delle specificità delle singole situazioni e pregiudicherebbe irrimediabilmente i diritti di proprietà e d’impresa dei privati.

La questione è irrilevante e manifestamente infondata.

In particolare, in relazione all’irrilevanza della questione, la prospettazione di parte ricorrente non tiene conto della corretta esegesi del quadro normativo applicabile alla fattispecie che attribuisce rilevanza alle situazioni dei passaggi esistenti solo se in possesso di debita autorizzazione, requisito di cui la ricorrente è priva.

Sotto il profilo della manifesta infondatezza il Tribunale rileva che la censura articolata dalla ricorrente omette di considerare che la normativa censurata non è irragionevole perché tratta in maniera differente situazioni distinte, ovvero gli accessi preesistenti regolarmente autorizzati e quelli privi di autorizzazione laddove la prevalenza dell’interesse alla sicurezza stradale, attribuita dal legislatore, è coerente con la natura incomprimibile dei diritti collettivi e dei singoli (per questi ultimi viene in rilievo, tra gli altri, il diritto alla salute) ad essa correlati.

Va, da ultimo, rilevato che solo nelle memorie conclusionali depositate in date 13/05/23 e 23/05/23 parte ricorrente contesta l’esistenza di un’intersezione in prossimità del suo accesso rivendicato come carrabile;
la circostanza, in esame, però, non è mai stata in alcun modo esplicitata nell’atto introduttivo e, pertanto, non può essere scrutinata ai fini della valutazione di fondatezza del gravame in quanto concretizza una vera e propria censura nuova proposta oltre i termini decadenziali d’impugnazione.

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